CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 25887/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento r.g. 258 8 8/2022 , nell’incidente promosso d’ufficio per correzione di errore materiale dell’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione 1° civile, n.6450 del 12.3.2024resa sul ricorso iscritto al n.25588/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in S. [OSCURATO:PERSONA] (NA) [OSCURATO:PERSONA] 98, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso sentenza di Tribunale di Napoli n. 8207/2022 depositata i l 19.9.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.9.2024dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata il 13.3.2024 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], dopo la pronuncia dell’ordinanza n.6450 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Sezione , ha segnalato che nelle conclusioni del ricorso era stata espressamente richiesta l’attribuzione delle spese e competenze di giudizio in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore antistatario, e che l a predetta ordinanza era affetta da errore materiale al rigo 26 della pagina 5, laddove erroneamente era statariportata la sola condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di giudizio, omettendo di precisare « in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore antistatario». 2. Il Presidente ha dato conseguentemente impulso d’ufficio al procedimento correttivo disponendo la comunicazione alle parti dell’adunanza camerale così fissata. 3. L’ordinanza de qua è affetta da palese errore materiale, omissione sanabile mediante il procedimento di correzione. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. (Sez.3, n. 5082 del 26.02.2024; Sez. U - , n. 4353 del 13 . 02 . 2023 ; Sez. U, n. 31033 del 27.11.2019). 4. Siffatto errore ricorre nella fattispecie perché l’Avv.Ambrosio aveva proposto rituale istanza in tal senso, ignorata dalla pronuncia in questione, che appare perciò meritevole di correzione, così come sollecitato dalla parte ricorrente. P.Q.M. La Corte dispone la correzione d’ufficio dell’ordinanza n.6450 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della 1° sezione civile quanto all’errore materiale da cui è affetta, mediante aggiunta al rigo 26 della pagina 5 ( ottavo rigo del dispositivo) dopo le parole « per esborsi » le parole « di cui pronuncia la distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore antistatario». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, il 25.9.2024 nella camera di consiglio de