CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17686/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 12 maggio 2022, confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Palermo in data 10 marzo 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di giustizia in odine al delitto di cui agli artt. 56, 628 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., è generico in qaunto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, i giudici del gravame hanno logicamente escluso che l'idoneità di eventuali situazioni di indigenza ad integrare la causa di giustificazione dello stato di necessità (pag. 1 della pronuncia impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto in termini di tentata rapina in luogo di tentato furto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, ed è fondato su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile in sede di legittimità a fronte di una motivazione congrua ed esente da vizi logici sul punto. In particolare, i giudici del gravame hanno ritenuto pacificamente provata la condotta violenta posta in essere dall'imputato e la strumentalità della stessa a procurarsi l'impunità a seguito del tentativo di sottrazione della merce presso l'esercizio commerciale della persona offesa. Peraltro, contrariamente a quando dedotto dal ricorrente, la mancata sottrazione della cosa da parte del soggetto attivo non esclude la configurabilità del delitto di rapina impropria, che deve ritenersi configurabile nella forma tentata, in forza del principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Rv. 283847); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del gravame con corretti argomenti giuridici, nonché volto ad una rivalutazione della statuizione in punto di trattamento sanzionatorio, non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione congrua ed esente da vizi logici. In particolare, la Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art 62 bis cod. pen. in forza dell'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine e della concreta gravità del fatto. In tale prospettiva, rileva precisare come nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590), come avvenuto nel caso di specie la specie. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa dell