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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 dicembre 2024

Cassazione n. 29041/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -già ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SPA -già intimati- relativamente alla pronuncia di [OSCURATO:PERSONA] n. 34467/ depositata[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l hanno proposto istanza ex art 287 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena esponendo che la Cancelleria, non avvedendosi che il ricorso trasmesso telematicamente e quello spedito in modalità cartacea (quello in formato telematico non è altro che la scansione di quello cartaceo), lo aveva iscritto a ruolo due volte, assegnando due numeri diversi di R.G., sicché oltre al procedimento odierno è risultato pendente anche quello iscritto al n. di R.G. 14051/2021, la cui Camera di Consiglio veniva fissata per il giorno 19.09.2024, sempre innanzi alla I Sezione Civile. 1 Tale circostanza era stata segnalata con memoria depositata nel fascicolo n. 14051/2021 R.G. al fine di permettere alla Corte di valutare l’eventuale necessità di riunire i fascicoli. 2 Con istanza depositata telematicamente il 6.9.2024 nel presente procedimento si è altresì chiesto all’Ecc.ma Corte di Voler riunire il presente fascicolo a quello (con numero di R.G. precedente) 14051/2021 R.G., oppure, accertato che quest’ultimo ricorso è stato regolarmente deciso, di disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo. 3 Con ordinanza pubblicata il 26.12.2024 la Corte di cassazione dava atto che la controversia era passata in decisione, richiamando il procedimento n. 14051/2021, senza cancellare dal ruolo il ricorso n. 14239/2021 R.G. dichiarandolo improcedibile per ne bis in idem, dando “atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto”. 4 Su queste bas i gli istanti hanno chiesto che poiché, come emerge dal tenore del provvedimento di improcedibilità, non si era tenuto conto della segnalazione esplicativa fatta da parte ricorrente, e che quindi vi sarebbe stato sul punto un difetto percettivo., si correggesse o si revocasse l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa all’esito della Camera di Consiglio del 28.11.2024, nella parte in cui da “atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto”, in quanto nella fattispecie non si è trattato della proposizione di due ricorsi identici contro lo stesso provvedimento (ovvero dell’esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti), bensì di un unico e solo ricorso (quello telematico non è che la scansione di quello cartaceo), il quale, per errore imputabile alla cancelleria, è stato iscritto a ruolo con due diversi numeri di procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha affermato che "il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione" (Cass., Sez.

L. 11 agosto 2020, n. 16877).

La procedura di correzione di errore materiale infatti non è esperibile laddove l'accoglimento dell'istanza comporti una modifica della decisione non consentita con tale rimedio.

Non sussistono neppure le condizioni per la revoca dell’ordinanza che è stata correttamente adottata.

Non vi è luogo a provvedere sullespese del presente procedimento dicorrezione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184/2020;Cass. n. 21213/2013;Cass. n. 10203/2009; Cass., S.U. n. 9438/2002 ) né per l’applicazione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -già ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SPA -già intimati- relativamente alla pronuncia di [OSCURATO:PERSONA] n. 34467/ depositata[OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l hanno proposto istanza ex art 287 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena esponendo che la Cancelleria, non avvedendosi che il ricorso trasmesso telematicamente e quello spedito in modalità cartacea (quello in formato telematico non è altro che la scansione di quello cartaceo), lo aveva iscritto a ruolo due volte, assegnando due numeri diversi di R.G., sicché oltre al procedimento odierno è risultato pendente anche quello iscritto al n. di R.G. 14051/2021, la cui Camera di Consiglio veniva fissata per il giorno 19.09.2024, sempre innanzi alla I Sezione Civile. 1 Tale circostanza era stata segnalata con memoria depositata nel fascicolo n. 14051/2021 R.G. al fine di permettere alla Corte di valutare l’eventuale necessità di riunire i fascicoli. 2 Con istanza depositata telematicamente il 6.9.2024 nel presente procedimento si è altresì chiesto all’Ecc.ma Corte di Voler riunire il presente fascicolo a quello (con numero di R.G. precedente) 14051/2021 R.G., oppure, accertato che quest’ultimo ricorso è stato regolarmente deciso, di disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo. 3 Con ordinanza pubblicata il 26.12.2024 la Corte di cassazione dava atto che la controversia era passata in decisione, richiamando il procedimento n. 14051/2021, senza cancellare dal ruolo il ricorso n. 14239/2021 R.G. dichiarandolo improcedibile per ne bis in idem, dando “atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto”. 4 Su queste bas i gli istanti hanno chiesto che poiché, come emerge dal tenore del provvedimento di improcedibilità, non si era tenuto conto della segnalazione esplicativa fatta da parte ricorrente, e che quindi vi sarebbe stato sul punto un difetto percettivo., si correggesse o si revocasse l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa all’esito della Camera di Consiglio del 28.11.2024, nella parte in cui da “atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto”, in quanto nella fattispecie non si è trattato della proposizione di due ricorsi identici contro lo stesso provvedimento (ovvero dell’esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti), bensì di un unico e solo ricorso (quello telematico non è che la scansione di quello cartaceo), il quale, per errore imputabile alla cancelleria, è stato iscritto a ruolo con due diversi numeri di procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Il ricorso è infondato. Questa Corte ha affermato che "il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione" (Cass., Sez. L. 11 agosto 2020, n. 16877). La procedura di correzione di errore materiale infatti non è esperibile laddove l'accoglimento dell'istanza comporti una modifica della decisione non consentita con tale rimedio. Non sussistono neppure le condizioni per la revoca dell’ordinanza che è stata correttamente adottata. Non vi è luogo a provvedere sullespese del presente procedimento dicorrezione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184/2020;Cass. n. 21213/2013;Cass. n. 10203/2009; Cass., S.U. n. 9438/2002 ) né per l’applicazione d
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