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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2026

Cassazione n. 15947/2026

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legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatoElena Puddu,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lenchi,-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2141/2024depositata il 19/07/2024.Numero registro generale 22986/2024Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 15947/2026Data pubblicazione 24/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza in data 19.7.2024 la Corte d’Appello di Milano accoglieval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Pavia e con la quale era stata accolta l’azioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta alla revoca ex art.2901 c.c.dell’atto di vendita di un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] alla nipoteSolazzo [OSCURATO:PERSONA].Avverso la suindicata pronunzia del giudice della corte di merito ilGaravaglia propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.Resistono con controricorso le [OSCURATO:PERSONA].memoria.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente denunzia «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2901, c. 3, c.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3,c.p.c.».Lamenta che l’esenzione dall’azione revocatoria per gli atti diadempimento dei debiti scaduti, trova fondamento nella specifica natura diapplicare la regola della non soggezione all'azione revocatoriadell'adempimento di un debito scaduto di cui all’art. 2901, c. 3, c.c. solo“…con riguardo all'adempimento in senso tecnico, e non con riguardo anegozi riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto in sensoproprio, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di unNumero registro generale 22986/2024Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 15947/2026Data pubblicazione 24/05/2026negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù delquale il pagamento è dovuto”.Con il secondo motivo il ricorrente denunzia «violazione e falsaapplicazione dell’art.2901 c.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazioneall’art.360 c.1 nn.3 e 5 c.p.c. per non aver correttamente applicato al casodi specie l’art.2901 c.c. nonostante la sussistenza di tutti i presupposti,omettendo l’esame dei fatti decisivi oggetto di non contestazione tra leparti»I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.L’adempimento di un debito scaduto ben può avvenire con la cessione diun bene o anche di un credito come peraltro previsto dagli artt.1197 e1198 c.c. (Cass. n.8992/2020, Cass. n.31941/2023) e che nella specienon si verte in ambito di esecuzione concorsuale e di tutela della parcondicio creditorum, dovendosi pertanto escludere ogni considerazione inmerito al carattere eventualmente anomalo dell’adempimento.Orbene, nell’impugnata sentenza la corte territoriale ha congruamentemotivato in ordine allo scopo soddisfatto dalla cessione dell’immobile inrelazione alla preesistenza dei debiti vantati dal Garavaglia e da terzi neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA].E’ invero inammissibile il motivo con cui la parte ricorrente sostengaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegatial ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio cheriporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suoinsieme.’ Infatti nell’ambito del sindacato di legittimità ‘non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,Numero registro generale 22986/2024Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 15947/2026Data pubblicazione 24/05/2026l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.n.10927/2024,Cass. n.32505/2023).Tali considerazioni valgono anche, ed a maggior ragione, con riferimentoalla doglianza dell’omessa valutazione della diminuzione della garanziapatrimoniale effetto dell’atto dispositivo contestato e dei requisitisoggettivi in capo alla disponente ed alla beneficiaria della cessione, profiliche restano peraltro assorbiti dalla ritenuta riconducibilità dell’atto aldisposto di cui all’art.2901 comma terzo c.p.c..Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. essa non ècorrettamente dedotta.Ed infatti, per dedurre la violazione della prima norma occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizionedella norma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (si veda giàCass. n. 11892 del 2016, il cui principio di diritto, già ribadito – sebbene inmotivazione espressa, ma non massimata - da Sez.

U, Sentenza n. 16598del 05/08/2016, è costantemente ribadito: ex multis, Cass., Sez.

Un., n.20867 del 2020).La violazione dell’art. 116 c.p.c. invece è riscontrabile solo ove si alleghiche il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazioneNumero registro generale 22986/2024Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 15947/2026Data pubblicazione 24/05/2026normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo divalore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca cheil giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamentodella prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza deigravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez.U. nn. 8053 e 8054 del 2014.

Cass.

S.U. n.20867/2020).Le deduzioni secondo i criteri indicati sono invece mancate nella specie.All’inammissibilità e infondatezza nei suindicati dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi incomplessivi euro 2.200,00 (di cui euro 2.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna partecontroricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Numero registro generale 22986/2024Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 15947/2026Data pubblicazione 24/05/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatoElena Puddu,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lenchi,-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2141/2024depositata il 19/07/2024.Numero registro generale 22986/2024Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 15947/2026Data pubblicazione 24/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza in data 19.7.2024 la Corte d’Appello di Milano accoglieval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Pavia e con la quale era stata accolta l’azioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta alla revoca ex art.2901 c.c.dell’atto di vendita di un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] alla nipoteSolazzo [OSCURATO:PERSONA].Avverso la suindicata pronunzia del giudice della corte di merito ilGaravaglia propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.Resistono con controricorso le [OSCURATO:PERSONA].memoria.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente denunzia «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2901, c. 3, c.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3,c.p.c.».Lamenta che l’esenzione dall’azione revocatoria per gli atti diadempimento dei debiti scaduti, trova fondamento nella specifica natura diapplicare la regola della non soggezione all'azione revocatoriadell'adempimento di un debito scaduto di cui all’art. 2901, c. 3, c.c. solo“…con riguardo all'adempimento in senso tecnico, e non con riguardo anegozi riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto in sensoproprio, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di unNumero registro generale 22986/2024Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 15947/2026Data pubblicazione 24/05/2026negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù delquale il pagamento è dovuto”.Con il secondo motivo il ricorrente denunzia «violazione e falsaapplicazione dell’art.2901 c.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazioneall’art.360 c.1 nn.3 e 5 c.p.c. per non aver correttamente applicato al casodi specie l’art.2901 c.c. nonostante la sussistenza di tutti i presupposti,omettendo l’esame dei fatti decisivi oggetto di non contestazione tra leparti»I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.L’adempimento di un debito scaduto ben può avvenire con la cessione diun bene o anche di un credito come peraltro previsto dagli artt.1197 e1198 c.c. (Cass. n.8992/2020, Cass. n.31941/2023) e che nella specienon si verte in ambito di esecuzione concorsuale e di tutela della parcondicio creditorum, dovendosi pertanto escludere ogni considerazione inmerito al carattere eventualmente anomalo dell’adempimento.Orbene, nell’impugnata sentenza la corte territoriale ha congruamentemotivato in ordine allo scopo soddisfatto dalla cessione dell’immobile inrelazione alla preesistenza dei debiti vantati dal Garavaglia e da terzi neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA].E’ invero inammissibile il motivo con cui la parte ricorrente sostengaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegatial ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio cheriporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suoinsieme.’ Infatti nell’ambito del sindacato di legittimità ‘non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,Numero registro generale 22986/2024Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 15947/2026Data pubblicazione 24/05/2026l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.n.10927/2024,Cass. n.32505/2023).Tali considerazioni valgono anche, ed a maggior ragione, con riferimentoalla doglianza dell’omessa valutazione della diminuzione della garanziapatrimoniale effetto dell’atto dispositivo contestato e dei requisitisoggettivi in capo alla disponente ed alla beneficiaria della cessione, profiliche restano peraltro assorbiti dalla ritenuta riconducibilità dell’atto aldisposto di cui all’art.2901 comma terzo c.p.c..Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. essa non ècorrettamente dedotta.Ed infatti, per dedurre la violazione della prima norma occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizionedella norma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (si veda giàCass. n. 11892 del 2016, il cui principio di diritto, già ribadito – sebbene inmotivazione espressa, ma non massimata - da Sez. U, Sentenza n. 16598del 05/08/2016, è costantemente ribadito: ex multis, Cass., Sez. Un., n.20867 del 2020).La violazione dell’art. 116 c.p.c. invece è riscontrabile solo ove si alleghiche il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazioneNumero registro generale 22986/2024Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 15947/2026Data pubblicazione 24/05/2026normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo divalore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca cheil giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamentodella prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza deigravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez.U. nn. 8053 e 8054 del 2014. Cass. S.U. n.20867/2020).Le deduzioni secondo i criteri indicati sono invece mancate nella specie.All’inammissibilità e infondatezza nei suindicati dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi incomplessivi euro 2.200,00 (di cui euro 2.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna partecontroricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Numero registro generale 22986/2024Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 15947/2026Data pubblicazione 24/05/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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