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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 22972/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE)APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA.

La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano". [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 21/9/2022 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 4/9/2020 e, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, ritenuta la continuazione tra i fatti oggetto della sentenza impugnata ed i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 20/12/2018, rideterminava la pena complessiva in anni tre di reclusione ed euro millequattrocento di multa.

2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ed omessa motivazione in relazione agli aumenti di pena stabiliti per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, rileva il Collegio che in data 23/3/2023 è pervenuta istanza di rinvio avanzata dal difensore per omesso avviso per l'odierna udienza.

Tale richiesta non è valutabile, in quanto il presente procedimento viene deciso con procedura de plano, dunque, senza la partecipazione delle parti.

2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.

Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715), per cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01), che all'evidenza non ricorre nel caso di specie.

In ogni caso, la Corte territoriale a pag. 6 dell'impugnata sentenza ha sufficientemente motivato in ordine alla congruità degli aumenti di pena operati in continuazione.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE)APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA. La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano". [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 21/9/2022 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 4/9/2020 e, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, ritenuta la continuazione tra i fatti oggetto della sentenza impugnata ed i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 20/12/2018, rideterminava la pena complessiva in anni tre di reclusione ed euro millequattrocento di multa. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ed omessa motivazione in relazione agli aumenti di pena stabiliti per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, rileva il Collegio che in data 23/3/2023 è pervenuta istanza di rinvio avanzata dal difensore per omesso avviso per l'odierna udienza. Tale richiesta non è valutabile, in quanto il presente procedimento viene deciso con procedura de plano, dunque, senza la partecipazione delle parti. 2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715), per cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01), che all'evidenza non ricorre nel caso di specie. In ogni caso, la Corte territoriale a pag. 6 dell'impugnata sentenza ha sufficientemente motivato in ordine alla congruità degli aumenti di pena operati in continuazione. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24
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