CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 21491/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26867/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE rappresentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.33569/2022 depositata il 15/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 33569/2022, questa Corte ha respinto il ricorso del contribuente condannandolo alla refusione delle spese di lite sostenute dall'Agenzia - Riscossione liquidate in euro 7.500,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione propone ricorso per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., e chiede di correggere l’ordinanza n. 33569/2022, nella parte in cui ha omesso di disporre la distrazione delle spese processuali, con riferimento al giudizio di legittimità. Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, numero 4-bis), cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per correzione di errore materiale è fondato. Dalle conclusioni delle memorie del 20 ottobre 2022 emerge che è stata presentata richiesta di distrazione, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., per il giudizio di legittimità e che, per mero lapsus calami, tale distrazione non è stata disposta. Questa Corte è ora costante nell’affermare che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi d’impugnazione. La richiesta di distrazione, invero, non assurge a domanda autonoma (Cass., Sez.Un., 7 luglio 2010, n. 16037). La procedura di correzione non solo è in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, ma salvaguarda il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consentendo al difensore distrattario di ottenere in modo più rapido un titolo esecutivo (sentenza n. 16037 del 2010, cit.). Il rimedio, inoltre, è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce di questa Corte. Si deve dunque disporre la correzione di errore materiale, nei termini indicati in dispositivo, con l’aggiunta della clausola distrazione nella parte motiva e nel dispositivo dell’ordinanza n. 33569 del 2022. Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese. Il procedimento di correzione di errore materiale presenta natura sostanzialmente amministrativa e non incide, in una situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto d’interessi già regolato dal provvedimento da emendare. Ne consegue che nessuna situazione di soccombenza si può configurare, anche nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica (Cass., Sez.Un., 14 novembre 2024, n. 29432). La presente ordinanza dovrà essere annotata sull’originale del provvedimento corretto, in conformità alle prescrizioni dell’art. 288, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. P.Q.M La Corte dispone che, nella propria ordinanza n. 33569 del 2022, depositata il 15 novembre 2022, siano apportate le seguenti correzioni: nel dispositivo, dopo le parole «accessori come per legge», e prima del punto, siano aggiunte le parole «da distrarsi in favore del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.». Manda alla cancelleria per l’annotazione della correzione sull’originale del provvedimento corretto, a norma dell’art. 288, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. Così deciso