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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 44445/2022

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eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31 marzo 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che la sentenza gravata è stata emessa il 31 marzo 2022, con deposito contestuale della motivazione mentre il ricorso è stato depositato il 29 aprile 2022 e dunque oltre il termine utile per la tempestiva impugnazione, che andava proposta entro il 15 aprile 2022 alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1, e 585, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera b), cod. proc. pen; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31 marzo 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che la sentenza gravata è stata emessa il 31 marzo 2022, con deposito contestuale della motivazione mentre il ricorso è stato depositato il 29 aprile 2022 e dunque oltre il termine utile per la tempestiva impugnazione, che andava proposta entro il 15 aprile 2022 alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1, e 585, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera b), cod. proc. pen; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente
Sentenza Cassazione n. 44445/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris