CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20952/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione di legge in riferimento all'art. 71 ter ord. pen., non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata, che ha respinto l'istanza di liberazione condizionale avanzata dal detenuto. In essa, invero, si evidenzia che: Pesce, in espiazione della pena dell'ergastolo, sottoposto al regime carcerario differenziato ex art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975, non ha mai collaborato con la giustizia; riconosciuto capo assoluto della cosca mafiosa di appartenenza, nonostante la lunga carcerazione, ha continuato a svolgere la funzione di capo e organizzatore, costituendo sempre rl massimo referente della cosca e riuscendo dal carcere ad impartire direttive e a organizzare il gruppo; quanto all'osservazione intramuraria, si rilevano indicazioni di staticità e rigidità nel processo di riflessione, il detenuto minimizzo nega quasi tutti i reati commessi di cui parla con superficialità e senza empatia; non appare avere ancora introiettato i valori della cultura della legalità, fermandosi su un piano di mera regolarità formale della condotta, nemmeno costante, dando luogo talora a qualche rilievo disciplinare. Non ha assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato e non ha adempiuto al pagamento delle spese processuali e delle somme dovute alla Cassa delle Ammende, allegando una generica impossibilità economica non comprovata. Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co