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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2017

Cassazione n. 34447/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 28093-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso G (O Cc dall'Avvocato L YÀ 1 e giusta procura speciale estesa su foglio allegato al ricorso - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - R.G. 28093/2017 avverso la sentenza n. 1746/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 18/4/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. di DACCO' ANDREA E LAURA propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 8401/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di iscrizione ipotecaria notificato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in relazione a plurime cartelle di pagamento; il Concessionario è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unico motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 26 comma 5 DPR n. 602/1973) per avere la CTR ritenuto correttamente effettuata la notifica delle cartelle esattoriali sulla base della sola produzione dell'avviso di ricevimento e della relata di notifica, senza la produzione di copia notificata delle cartelle al fine di dimostrare il contenuto del plico notificato;

1.2. la censura in esame è infondata;

1.3. secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. nn. 33563/2018, 15795/2016, 9246/2015, 24235/2015), infatti, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione; R.G. 28093/2017

1.4. ne consegue che, nel caso di specie, non avendo la contribuente fornito prova dell'asserita assenza, all'interno del plico notificatagli, delle cartelle a presupposto dell'iscrizione ipotecaria impugnata, detta notifica deve ritenersi validamente perfezionata;

2. in conclusione, il ricorso va rigettato;

3. nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Concessionario P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28093-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso G (O Cc dall'Avvocato L YÀ 1 e giusta procura speciale estesa su foglio allegato al ricorso - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - R.G. 28093/2017 avverso la sentenza n. 1746/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 18/4/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. di DACCO' ANDREA E LAURA propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 8401/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di iscrizione ipotecaria notificato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in relazione a plurime cartelle di pagamento; il Concessionario è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 26 comma 5 DPR n. 602/1973) per avere la CTR ritenuto correttamente effettuata la notifica delle cartelle esattoriali sulla base della sola produzione dell'avviso di ricevimento e della relata di notifica, senza la produzione di copia notificata delle cartelle al fine di dimostrare il contenuto del plico notificato; 1.2. la censura in esame è infondata; 1.3. secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. nn. 33563/2018, 15795/2016, 9246/2015, 24235/2015), infatti, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione; R.G. 28093/2017 1.4. ne consegue che, nel caso di specie, non avendo la contribuente fornito prova dell'asserita assenza, all'interno del plico notificatagli, delle cartelle a presupposto dell'iscrizione ipotecaria impugnata, detta notifica deve ritenersi validamente perfezionata; 2. in conclusione, il ricorso va rigettato; 3. nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Concessionario P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in
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