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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04760/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 27 novembre 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violazione di domicilio e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso degli imputati, che lamentano la assenza di clandestinità del loro ingresso, è inammissibile perché la Corte di appello ha ritenuto che l'ingresso nello studio professionale della persona offesa fosse avvenuto contro la volontà tacita di quest'ultima, resa evidente dalla chiusura della porta di ingresso, cosicché la carenza di clandestinità resta priva di ogni rilievo; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato che ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata - compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale - e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, mentre è del tutto irrilevante che il furto sia avvenuto in orario notturno poiché non è l'orario in cui il furto viene commesso che vale a qualificare come privata dimora il luogo ove esso è stato realizzato (§

2.2. della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 27 novembre 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violazione di domicilio e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso degli imputati, che lamentano la assenza di clandestinità del loro ingresso, è inammissibile perché la Corte di appello ha ritenuto che l'ingresso nello studio professionale della persona offesa fosse avvenuto contro la volontà tacita di quest'ultima, resa evidente dalla chiusura della porta di ingresso, cosicché la carenza di clandestinità resta priva di ogni rilievo; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato che ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata - compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale - e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, mentre è del tutto irrilevante che il furto sia avvenuto in orario notturno poiché non è l'orario in cui il furto viene commesso che vale a qualificare come privata dimora il luogo ove esso è stato realizzato (§ 2.2. della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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