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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20285/2026

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droPassarini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 6407/2022Numero sezionale 2609/2026Numero di raccolta generale 20285/2026Data pubblicazione 17/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 997/2021depositata il 27/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1592/2016 in data 26.9.2016, il Tribunale di Anconarigettava la domanda risarcitoria formulata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]., società di intermediazione finanziaria per fatto illecitodel promotore ritenendo che l’attore non avesse fornito alcuna prova nédegli asseriti versamenti al promotore finanziario, né della loro asseritadestinazione a scopo di investimento.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]Con sentenza n. 997/2021, pubblicata in data 27/08/2021, la Corted’Appello di Ancona rigettava l’appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA].Rilevava la mancanza in atti del contratto-quadro tra l’appellante e larelativi alla prestazione dei servizi di investimento.Osservava che tale carenza riverberava gli effetti sugli atti di acquistodeterminandone la nullità per carenza di causa e della sua rilevabilitàd’ufficio in ragione della natura pubblicistica degli interessi ad essi sottesi.Riteneva comunque che la documentazione versata in atti in quantoefficacemente disconosciuta dalla Banca e non seguita da apposita istanzadi verificazione era del tutto inidonea a costituire il presupposto dellaresponsabilità in solido ex art 31 del dlgs 58/1998 del danno che sarebbederivato dagli illeciti posti in essere dal promotore finanziario che a suaNumero registro generale 6407/2022Numero sezionale 2609/2026Numero di raccolta generale 20285/2026Data pubblicazione 17/06/2026volta non era stato oggetto di prova sicchè ne conseguiva lamanifestazione di volontà della parte di non avvalersi del documento comemezzo di prova con la conseguente inutilizzabilità della documentazione.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi illustrati da memoria cui ha resistito conRAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si deduce la ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 comma i e comma 3 del d.lgs. del 24/02/1998 n. 58 per avere la Corte di appello rilevato d’ufficio lanullità del contratto quadro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]Con un secondo motivo si denuncia ex art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c. lanullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c per avere la Cortedi appello mancato di concedere alle parti un termine per contraddirerelativamente alla questione di nullità.Con un terzo motivo si lamenta ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 58 edell’art. 2049 c.c. - ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. la nullità delprocedimento e della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.cSi sostiene che l’assenza della forma scritta del contratto quadro nonassume rilievo ai fini della responsabilità solidale dell’intermediario perfatto illecito del promotore.Si denuncia poi che la Corte di appello sarebbe incorsa nella violazionedell’art 115 c.p.c. in relazione alla missiva dell’intermediario con cui siassumeva che in passato il promotore avrebbe lavorato per l’intermediarioCon il quarto motivo si censura la decisione sotto il profilo ex art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., della nullità del procedimento e della sentenza perNumero registro generale 6407/2022Numero sezionale 2609/2026Numero di raccolta generale 20285/2026Data pubblicazione 17/06/2026violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c. per avere la Corte di Appelloaccertato la sussistenza di un valido ed efficace disconoscimento deidocumenti prodotti dal Luini da parte della Banca convenuta, ecorrelativamente, per averli ritenuti inutilizzabili stante l’assenza dellarichiesta di verificazione ex art. 216 c.p.c.Con il quinto motivo si denuncia la ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. lanullità del procedimento e della sentenza per violazione degli art. 92 c.p.c.relativamente al capo spese della sentenza per avere la Corte di appelloemesso una statuizione di condanna alle spese di lite nonostante fossestata rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 348bis c.p.c., sollevata dalla Banca e quindi una soccombenza reciproca.Il terzo motivo è fondato con l’assorbimento del primo e del secondo.La Corte di appello ha escluso che la prospettata attività illecita delpromotore finanziario fosse idonea a configurare una responsabilitàsolidale della Banca ai sensi dell’art 31 T.U.F. e dell’art 2049 c.c. dandoesclusivo rilievo alla mancanza del presupposto della forma scritta delcontratto-quadro.In tal modo il Giudice del merito è incorso in un errore di sussunzionericonducendo la fattispecie nel mero investimento finanziario invece che inquella della responsabilità dell’intermediario per il fatto illecito delpromotore.Tale errore ricorre infatti quando, in relazione al fatto accertato, la normanon sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stataquando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata(Cass. n. 1537/2022; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007).È noto, del resto, che il controllo di legittimità non si esaurisce in unaverifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire laNumero registro generale 6407/2022Numero sezionale 2609/2026Numero di raccolta generale 20285/2026Data pubblicazione 17/06/2026portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto,accertato dal giudice di merito, nell'ipotesi normativa (Cass. n.21772/2019; Cass. n. 24756/2007).Il non corretto inquadramento della fattispecie in esame ha condottopertanto il Giudice di appello al rigetto della domanda sulla base dellamancanza del requisito della forma scritta richiesta a pena di nullità per ilcontratto- quadro nelle operazioni di intermediazione finanziaria.Requisito che invece non assume il rilievo di fatto costitutivo nel caso incui vengano dedotte, come nella specie, attività illecite del promotoreincaricato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di gestire i risparmi dell’odiernoricorrente.Ogni altra considerazione sviluppata nel motivo relativa alla prospettataviolazione dell’art 115 c.p.c. per avere la Corte di appello posto afondamento della decisione fatti non contestati emergenti dalladocumentazione versata in atti resta assorbita.Il quarto motivo con cui si sostiene che non vi sarebbe statodisconoscimento perché si trattava di fax aventi ad oggetto un estrattoconto recante gli investimenti – doveva essere contestata la provenienzadel fax – e che inoltre, trattandosi di persona giuridica, si sarebbe dovutacontestare la diversità della firma rispetto alle sottoscrizioni degli organirappresentativi (analoga considerazione vale per la comunicazione del25/2/09) si rivela inammissibile.La Corte di appello ha risolto la controversia sulla base dell’assenza delcontratto quadro.Rispetto alla detta ratio decidendi, che rappresenta il nucleo essenzialedella decisione, costituisce una affermazione ad abundantiam la questionerelativa al disconoscimento e come tale non poteva, o meglio non doveva,Numero registro generale 6407/2022Numero sezionale 2609/2026Numero di raccolta generale 20285/2026Data pubblicazione 17/06/2026costituire oggetto di impugnazione, donde la sua inammissibilità (cfr.Cass.

Sez. 1, ord. 10 aprile 2018, n. 8775, Cass. Sez.

Lav., sent. 22ottobre 2014, n. 22380,).Il quinto motivo relativo alle spese di causa resta assorbitodall’accoglimento del terzo motivo.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte va accolto il terzo motivocon l’assorbimento del primo, del secondo e del quinto, mentre vadichiarato inammissibile il quarto.La decisione impugnata va pertanto cassata e rinviata alla Corte di appellodi Ancona in relazione al motivo accolto anche per le spese di questa fase.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti il primo, il secondo ed il quinto,dichiarato inammissibile il quarto, cassa la decisione impugnata e rinviaalla Corte di appello di Ancona in relazione al motivo accolto anche per lespese di questa fase.Così deciso in Roma 11.06.2026Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
droPassarini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 6407/2022Numero sezionale 2609/2026Numero di raccolta generale 20285/2026Data pubblicazione 17/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 997/2021depositata il 27/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1592/2016 in data 26.9.2016, il Tribunale di Anconarigettava la domanda risarcitoria formulata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]., società di intermediazione finanziaria per fatto illecitodel promotore ritenendo che l’attore non avesse fornito alcuna prova nédegli asseriti versamenti al promotore finanziario, né della loro asseritadestinazione a scopo di investimento.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]Con sentenza n. 997/2021, pubblicata in data 27/08/2021, la Corted’Appello di Ancona rigettava l’appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA].Rilevava la mancanza in atti del contratto-quadro tra l’appellante e larelativi alla prestazione dei servizi di investimento.Osservava che tale carenza riverberava gli effetti sugli atti di acquistodeterminandone la nullità per carenza di causa e della sua rilevabilitàd’ufficio in ragione della natura pubblicistica degli interessi ad essi sottesi.Riteneva comunque che la documentazione versata in atti in quantoefficacemente disconosciuta dalla Banca e non seguita da apposita istanzadi verificazione era del tutto inidonea a costituire il presupposto dellaresponsabilità in solido ex art 31 del dlgs 58/1998 del danno che sarebbederivato dagli illeciti posti in essere dal promotore finanziario che a suaNumero registro generale 6407/2022Numero sezionale 2609/2026Numero di raccolta generale 20285/2026Data pubblicazione 17/06/2026volta non era stato oggetto di prova sicchè ne conseguiva lamanifestazione di volontà della parte di non avvalersi del documento comemezzo di prova con la conseguente inutilizzabilità della documentazione.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi illustrati da memoria cui ha resistito conRAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si deduce la ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 comma i e comma 3 del d.lgs. del 24/02/1998 n. 58 per avere la Corte di appello rilevato d’ufficio lanullità del contratto quadro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]Con un secondo motivo si denuncia ex art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c. lanullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c per avere la Cortedi appello mancato di concedere alle parti un termine per contraddirerelativamente alla questione di nullità.Con un terzo motivo si lamenta ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 58 edell’art. 2049 c.c. - ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. la nullità delprocedimento e della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.cSi sostiene che l’assenza della forma scritta del contratto quadro nonassume rilievo ai fini della responsabilità solidale dell’intermediario perfatto illecito del promotore.Si denuncia poi che la Corte di appello sarebbe incorsa nella violazionedell’art 115 c.p.c. in relazione alla missiva dell’intermediario con cui siassumeva che in passato il promotore avrebbe lavorato per l’intermediarioCon il quarto motivo si censura la decisione sotto il profilo ex art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., della nullità del procedimento e della sentenza perNumero registro generale 6407/2022Numero sezionale 2609/2026Numero di raccolta generale 20285/2026Data pubblicazione 17/06/2026violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c. per avere la Corte di Appelloaccertato la sussistenza di un valido ed efficace disconoscimento deidocumenti prodotti dal Luini da parte della Banca convenuta, ecorrelativamente, per averli ritenuti inutilizzabili stante l’assenza dellarichiesta di verificazione ex art. 216 c.p.c.Con il quinto motivo si denuncia la ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. lanullità del procedimento e della sentenza per violazione degli art. 92 c.p.c.relativamente al capo spese della sentenza per avere la Corte di appelloemesso una statuizione di condanna alle spese di lite nonostante fossestata rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 348bis c.p.c., sollevata dalla Banca e quindi una soccombenza reciproca.Il terzo motivo è fondato con l’assorbimento del primo e del secondo.La Corte di appello ha escluso che la prospettata attività illecita delpromotore finanziario fosse idonea a configurare una responsabilitàsolidale della Banca ai sensi dell’art 31 T.U.F. e dell’art 2049 c.c. dandoesclusivo rilievo alla mancanza del presupposto della forma scritta delcontratto-quadro.In tal modo il Giudice del merito è incorso in un errore di sussunzionericonducendo la fattispecie nel mero investimento finanziario invece che inquella della responsabilità dell’intermediario per il fatto illecito delpromotore.Tale errore ricorre infatti quando, in relazione al fatto accertato, la normanon sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stataquando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata(Cass. n. 1537/2022; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007).È noto, del resto, che il controllo di legittimità non si esaurisce in unaverifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire laNumero registro generale 6407/2022Numero sezionale 2609/2026Numero di raccolta generale 20285/2026Data pubblicazione 17/06/2026portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto,accertato dal giudice di merito, nell'ipotesi normativa (Cass. n.21772/2019; Cass. n. 24756/2007).Il non corretto inquadramento della fattispecie in esame ha condottopertanto il Giudice di appello al rigetto della domanda sulla base dellamancanza del requisito della forma scritta richiesta a pena di nullità per ilcontratto- quadro nelle operazioni di intermediazione finanziaria.Requisito che invece non assume il rilievo di fatto costitutivo nel caso incui vengano dedotte, come nella specie, attività illecite del promotoreincaricato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di gestire i risparmi dell’odiernoricorrente.Ogni altra considerazione sviluppata nel motivo relativa alla prospettataviolazione dell’art 115 c.p.c. per avere la Corte di appello posto afondamento della decisione fatti non contestati emergenti dalladocumentazione versata in atti resta assorbita.Il quarto motivo con cui si sostiene che non vi sarebbe statodisconoscimento perché si trattava di fax aventi ad oggetto un estrattoconto recante gli investimenti – doveva essere contestata la provenienzadel fax – e che inoltre, trattandosi di persona giuridica, si sarebbe dovutacontestare la diversità della firma rispetto alle sottoscrizioni degli organirappresentativi (analoga considerazione vale per la comunicazione del25/2/09) si rivela inammissibile.La Corte di appello ha risolto la controversia sulla base dell’assenza delcontratto quadro.Rispetto alla detta ratio decidendi, che rappresenta il nucleo essenzialedella decisione, costituisce una affermazione ad abundantiam la questionerelativa al disconoscimento e come tale non poteva, o meglio non doveva,Numero registro generale 6407/2022Numero sezionale 2609/2026Numero di raccolta generale 20285/2026Data pubblicazione 17/06/2026costituire oggetto di impugnazione, donde la sua inammissibilità (cfr.Cass. Sez. 1, ord. 10 aprile 2018, n. 8775, Cass. Sez. Lav., sent. 22ottobre 2014, n. 22380,).Il quinto motivo relativo alle spese di causa resta assorbitodall’accoglimento del terzo motivo.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte va accolto il terzo motivocon l’assorbimento del primo, del secondo e del quinto, mentre vadichiarato inammissibile il quarto.La decisione impugnata va pertanto cassata e rinviata alla Corte di appellodi Ancona in relazione al motivo accolto anche per le spese di questa fase. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti il primo, il secondo ed il quinto,dichiarato inammissibile il quarto, cassa la decisione impugnata e rinviaalla Corte di appello di Ancona in relazione al motivo accolto anche per lespese di questa fase.Così deciso in Roma 11.06.2026Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])
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