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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04339/2022

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ANZA C ) e Ci sul ricorso 7984/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via Bocca di Leone n.78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, in via Tomacelli n.146, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] F., con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 221/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal Cons., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-DE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., titolare del modello comunitario n. 13174-0006, registrato il 21.1.04, avente ad oggetto un gruppo di maniglie denominate "Planet e Planet Q", convenne innanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per aver posto in vendita una maniglia di nome "York", con forme e dimensioni analoghe al suo modello registrato, chiedendo di accertare e dichiarare la violazione del modello comunitario e la concorrenza sleale per imitazione servile, con l'ordine di inibire la produzione della suddetta maniglia.

La convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda, sostenendo che la maniglia in questione era sostanzialmente diversa da quella registrata dall'attrice e che il modello registrato era privo del requisito della novità, presentando piuttosto le caratteristiche di prodotti anteriori quali: la maniglia 4008/DK, prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 1969, consociata della [OSCURATO:SOCIETA]., e i modelli internazionali depositati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, la convenuta chiedeva in via riconvenzionale che fosse accertata la nullità della registrazione del modello [OSCURATO:SOCIETA] in quanto privo del requisito della novità; alla prima udienza di comparizione, l'attrice chiedeva che fosse accertata la contraffazione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], anche del modello comunitario n. 130174-0005, facente parte del gruppo maniglia "Planet e Planet Q", ma con caratteristiche lievemente diverse rispetto al modello n. 0006.

Con sentenza del 12.6.14, il Tribunale rigettò la domanda di contraffazione del modello 005 perché tardiva e la domanda riconvenzionale e di concorrenza sleale, rilevando che: la domanda tardiva non era qualificabile come reconventio reconventionis non essendo in rapporto di consequenzialità con la difesa della convenuta; la registrazione del modello 006 era vallida in quanto sensibilmente diverso rispetto al modello anteriore della maniglia n. 4008/DK della [OSCURATO:PERSONA] e ai modelli della Hewi; non sussisteva la contraffazione del modello "Planet" operata dalla commercializzazione della maniglia York, in quanto quest'ultima non presentava la scanalatura caratterizzante il modello registrato dalla [OSCURATO:SOCIETA]; circa la domanda di concorrenza sleale, l'attrice non aveva dimostrato gli elementi distintivi del suo modello registrato. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, lamentando: che la scanalatura non era elemento essenziale per giudicare la contraffazione; che la convenuta aveva realizzato una copia a pantografo del modello "Planet" attraverso la maniglia York; l'esclusione della concorrenza sleale per imitazione servile, non avendo il Tribunale valutato la portata innovativa del prodotto [OSCURATO:SOCIETA].

Con sentenza del 19.1.17, la Corte d'appello rigettò l'appello principale e quello incidentale, osservando che: la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva registrato due modelli comunitari relativi al gruppo di maniglie denominate "Planet e Planet Q", caratterizzate dalla leva rettangolare e da perno a base quadrata; come emerso dai certificati di registrazione; i due modelli registrati erano assolutamente identici per forma e dimensione, mentre l'unica differenza era costituita da una scalanatura che attraversava la superficie frontale della maniglia nel punto d'intersezione tra il perno e la maniglia presente nel modello 0006 ed assente nel modello 0005; il modello n. 0006, la cui validità è stata contestata con l'appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA], era caratterizzato dall'insieme delle forme geometriche del quadrato e del rettangolo e da una scanalatura attorno all'impugnatura; parte appellante sostiene invece che tale scanalatura sia un elemento ulteriore e secondario rispetto all'innovazione dell'unione delle forme, da non considerare incidente sulla validità del modello; il modello 0006 doveva essere valutato nella sua totalità, come registrato, e ogni sua parte è elemento costitutivo, compresa la scanalatura che non poteva essere ritenuta di secondaria importanza, rappresentando invece la caratteristica essenziale che distingue detto modello; a riprova di tale rilievo deponeva il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva registrato per lo stesso gruppo di maniglie due diversi modelli, uno con la scanalatura e l'altro senza, ciò che dimostrava che nelle intenzioni della società produttrice la scanalatura doveva risultare un elemento distintivo anche nell'ambito degli stessi modelli di sua produzione; proprio l'insieme degli elementi rendeva il modello innovativo per l'aggiunta ad alcune caratteristiche desunte dalle anteriorità è già presenti sul mercato, di un accorgimento ulteriore quale la scanalatura stessa; pertanto, non sussisteva alcuna contraddittorietà nella motivazione del Tribunale, con conseguente validità della registrazione, essendo il modello 0006 originale nell'insieme dei suoi elementi; circa l'invocata contraffazione dello stesso modello da parte della [OSCURATO:SOCIETA], con la produzione della maniglia "York", quest'ultima presentava effettivamente le medesime forme del quadrato e del rettangolo proprie del modello 0006, ma da questo si differenziava essendo priva della scanalatura nel punto d'intersezione tra perno e maniglia; non era dimostrata la concorrenza sleale per imitazione servile, per mancata prova che gli elementi di cui si compone la maniglia abbiano acquistato una capacità distintiva tale da consentire al pubblico dei consumatori di riferire il prodotto in via esclusiva alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ricorre in cassazione con cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia l'erronea applicazione degli artt. 32 e 33, CPI, per aver la Corte d'appello ritenuto che il modello della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse nuovo rispetto ai modelli anteriori presenti sul mercato, in quanto presentante forme diverse ma, poi, determinando l'ambito di protezione del modello con riferimento esclusivo alla scanalatura presente nel modello della [OSCURATO:SOCIETA] e non anche nelle caratteristiche anteriori (perno con base quadrata; la leva parte della base quadrata del perno e si allunga in un rettangolo che non riduce la sezione;presenta una sottile scanalatura); al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia valutato l'impressione generale suscitata dal modello rispetto all'impressione generale del modello della [OSCURATO:PERSONA] e delle leve di Hewi, precisando che l'impressione generale differiva per le seguenti caratteristiche: il modello [OSCURATO:PERSONA] aveva base rettangolare e non quadrata come il prodotto dell'attrice; il perno della maniglia aveva sezione rettangolare e via via si restringeva, mentre nel modello della [OSCURATO:SOCIETA] la sezione quadrata restava inalterata nelle dimensioni dalla base sino all'intersezione con l'impugnatura; nella medaglia 4008/DK l'impugnatura si riduceva di spessore mari mano verso la fine, mentre nel modello [OSCURATO:SOCIETA] le dimensioni erano inalterate; pertanto, il modello in questione era nuovo rispetto alla maniglia 4008 e alle leve di Hewi, poiché il suo ambito di protezione iniziava a partire dalla combinazione di base quadrata, rettangolo su quadrato, assenza di angolo vivo, poi ulteriormente caratterizzandosi per la scanalatura.

Il secondo motivo denunzia erronea applicazione degli artt. 33 e 41, CPI, in quanto la Corte territoriale, nel confrontare il modello con la maniglia York, ha ignorato le caratteristiche complessive dello stesso modello, come se non esistessero, per valorizzare unicamente la scanalatura che, non essendo presente nel prodotto della [OSCURATO:SOCIETA]., escluderebbe la contraffazione, trascurando dunque il fatto che il suddetto prodotto ripeta la medesima idea nuova di forma e di ripetizione di forma (quadrato e rettangolo costruito sul quadrato) del modello della [OSCURATO:SOCIETA], attribuendo unicamente rilevanza alla differenza estetica della scanalatura.

Pertanto, la ricorrente si duole che il giudice di secondo grado non avesse effettuato una valutazione globale e sintetica del modello in questione, dando risalto ad un unico elemento che però non modificava l'impressione globale del modello stesso, anche alla stregua del parametro dell'utilizzatore informato, senza considerare che modello e prodotto erano identici (il motivo è illustrato anche con raffigurazioni).

Il terzo motivo deduce l'omesso esame di fatto decisivo relativo a documenti oggetto di discussione tra le parti in relazione alla sussistenza della concorrenza sleale, per non aver la Corte d'appello considerato le differenze tra modelli emergenti da tali documenti.

Il quarto motivo deduce l'omesso esame di fatto decisivo relativo a documenti oggetto di discussione tra le parti in relazione alla sussistenza di imitazione servile concretizzata dal prodotto della [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto al modello della ricorrente, integrandone una vera e propria copia a pantografo.

Il quinto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo relativo a documenti concernenti la capacità distintiva delle forme del prodotto dell'[OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorso è inammissibile.

I primo due motivi vanno esaminati congiuntamente essendo tra loro connessi.

Anzitutto, va osservato che tali motivi non sono autosufficienti in quanto non indicano quando e dove sia stata posta la questione della valutazione complessiva dei modelli.

Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento della validità o meno di un'invenzione o di un modello di utilità, dei requisiti costitutivi della loro novità intrinseca ed estrinseca, dei caratteri peculiari utilizzabili ai fini della loro differenziazione, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass., n. 33232/19), mentre l'accertamento della validità o meno di un'invenzione o di un modello di utilità, dei requisiti costitutivi della loro novità intrinseca ed estrinseca, dei caratteri peculiari utilizzabili ai fini della loro differenziazione, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se giustificato da motivazione logicamente congrua e giuridicamente corretta (Cass., n. 3932/84).

Ora, nel caso concreto, con le prime due doglianze la parte ricorrente tende a provocare il riesame dei fatti sottesi alla valutazione complessiva dei modelli in questione per inferirne che il modello relativo alla maniglia York, prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., concretizzi una contraffazione del proprio modello comunitario n. 130174-0006 presentando tale maniglia forma e dimensioni analoghe a quest'ultimo.

Invero, la Corte d'appello ha statuito che il modello della [OSCURATO:SOCIETA]. debba essere valutato nella sua totalità, così come registrato, ed ogni sua parte è elemento costitutivo, compresa la scanalatura che non può essere ritenuta di secondaria importanza, rappresentando essa invece la caratteristica essenziale che distingue detto modello; a riprova di tale argomentazione, i giudici di secondo grado hanno addotto la constatazione in fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva registrato per lo stesso gruppo di maniglie due diversi modelli di cui, uno con la scanalatura sulla leva e l'altro privo della scanalatura, ciò dimostrando che nelle intenzioni della suddetta società tale scanalatura doveva risultare un elemento distintivo anche nell'ambito dei modelli di sua produzione.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che sia da escludetla contraffazione del modello 0006 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. con la produzione della maniglia York poiché essa se ne differenzia per la mancanza della scanalatura nel punto d'intersezione tra il perno e la maniglia; ne consegue, secondo l'argomentare della stessa Corte d'appello, che la ricorrente non ha provato che la propria maniglia abbia acquisito una capacità distintiva tale da consentire al pubblico dei consumatori di riferire il prodotto in via esclusiva alla [OSCURATO:SOCIETA].

Come detto, i due motivi in esame sono dunque diretti a ribaltare la suddetta interpretazione della Corte d'appello in ordine alla questione di fatto dell'attitudine distintiva del modello della ricorrente, pertanto, sono inammissibili Il terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono del pari inammissibili.

Invero, entrambe le doglianze deducono l'omesso esame di documenti circa la valutazione della concorrenza sleale da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., attraverso la commercializzazione della maniglia York, e l'imitazione servile che ne sarebbe una diretta espressione.

Al riguardo, va osservato che l'attività illecita, consistente nell'appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti (Cass., n. 2473/19; n. 16647/08).

Ora, atteso che, per quanto suesposto in relazione ai primi due motivi, le maniglie oggetto del modello della [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno capacità distintiva rispetto alla maniglia York ed esclusa pertanto ogni contraffazione, ne consegue che le doglianze in esame sono irrilevanti in ordine all'illecito concorrenziale (e all'imitazione servile, che ne può essere una concretizzazione) afferendo a questioni direttamente consequenziali.

Infine, anche il quinto motivo è inammissibile in quanto diretto a ribaltare l'interpretazione inerente all'esame dei documenti dai quali la ricorrente ritiene di desumerne la capacità distinta della maniglia.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA C ) e Ci sul ricorso 7984/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via Bocca di Leone n.78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, in via Tomacelli n.146, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] F., con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 221/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal Cons., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-DE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., titolare del modello comunitario n. 13174-0006, registrato il 21.1.04, avente ad oggetto un gruppo di maniglie denominate "Planet e Planet Q", convenne innanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per aver posto in vendita una maniglia di nome "York", con forme e dimensioni analoghe al suo modello registrato, chiedendo di accertare e dichiarare la violazione del modello comunitario e la concorrenza sleale per imitazione servile, con l'ordine di inibire la produzione della suddetta maniglia. La convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda, sostenendo che la maniglia in questione era sostanzialmente diversa da quella registrata dall'attrice e che il modello registrato era privo del requisito della novità, presentando piuttosto le caratteristiche di prodotti anteriori quali: la maniglia 4008/DK, prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 1969, consociata della [OSCURATO:SOCIETA]., e i modelli internazionali depositati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la convenuta chiedeva in via riconvenzionale che fosse accertata la nullità della registrazione del modello [OSCURATO:SOCIETA] in quanto privo del requisito della novità; alla prima udienza di comparizione, l'attrice chiedeva che fosse accertata la contraffazione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], anche del modello comunitario n. 130174-0005, facente parte del gruppo maniglia "Planet e Planet Q", ma con caratteristiche lievemente diverse rispetto al modello n. 0006. Con sentenza del 12.6.14, il Tribunale rigettò la domanda di contraffazione del modello 005 perché tardiva e la domanda riconvenzionale e di concorrenza sleale, rilevando che: la domanda tardiva non era qualificabile come reconventio reconventionis non essendo in rapporto di consequenzialità con la difesa della convenuta; la registrazione del modello 006 era vallida in quanto sensibilmente diverso rispetto al modello anteriore della maniglia n. 4008/DK della [OSCURATO:PERSONA] e ai modelli della Hewi; non sussisteva la contraffazione del modello "Planet" operata dalla commercializzazione della maniglia York, in quanto quest'ultima non presentava la scanalatura caratterizzante il modello registrato dalla [OSCURATO:SOCIETA]; circa la domanda di concorrenza sleale, l'attrice non aveva dimostrato gli elementi distintivi del suo modello registrato. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, lamentando: che la scanalatura non era elemento essenziale per giudicare la contraffazione; che la convenuta aveva realizzato una copia a pantografo del modello "Planet" attraverso la maniglia York; l'esclusione della concorrenza sleale per imitazione servile, non avendo il Tribunale valutato la portata innovativa del prodotto [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza del 19.1.17, la Corte d'appello rigettò l'appello principale e quello incidentale, osservando che: la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva registrato due modelli comunitari relativi al gruppo di maniglie denominate "Planet e Planet Q", caratterizzate dalla leva rettangolare e da perno a base quadrata; come emerso dai certificati di registrazione; i due modelli registrati erano assolutamente identici per forma e dimensione, mentre l'unica differenza era costituita da una scalanatura che attraversava la superficie frontale della maniglia nel punto d'intersezione tra il perno e la maniglia presente nel modello 0006 ed assente nel modello 0005; il modello n. 0006, la cui validità è stata contestata con l'appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA], era caratterizzato dall'insieme delle forme geometriche del quadrato e del rettangolo e da una scanalatura attorno all'impugnatura; parte appellante sostiene invece che tale scanalatura sia un elemento ulteriore e secondario rispetto all'innovazione dell'unione delle forme, da non considerare incidente sulla validità del modello; il modello 0006 doveva essere valutato nella sua totalità, come registrato, e ogni sua parte è elemento costitutivo, compresa la scanalatura che non poteva essere ritenuta di secondaria importanza, rappresentando invece la caratteristica essenziale che distingue detto modello; a riprova di tale rilievo deponeva il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva registrato per lo stesso gruppo di maniglie due diversi modelli, uno con la scanalatura e l'altro senza, ciò che dimostrava che nelle intenzioni della società produttrice la scanalatura doveva risultare un elemento distintivo anche nell'ambito degli stessi modelli di sua produzione; proprio l'insieme degli elementi rendeva il modello innovativo per l'aggiunta ad alcune caratteristiche desunte dalle anteriorità è già presenti sul mercato, di un accorgimento ulteriore quale la scanalatura stessa; pertanto, non sussisteva alcuna contraddittorietà nella motivazione del Tribunale, con conseguente validità della registrazione, essendo il modello 0006 originale nell'insieme dei suoi elementi; circa l'invocata contraffazione dello stesso modello da parte della [OSCURATO:SOCIETA], con la produzione della maniglia "York", quest'ultima presentava effettivamente le medesime forme del quadrato e del rettangolo proprie del modello 0006, ma da questo si differenziava essendo priva della scanalatura nel punto d'intersezione tra perno e maniglia; non era dimostrata la concorrenza sleale per imitazione servile, per mancata prova che gli elementi di cui si compone la maniglia abbiano acquistato una capacità distintiva tale da consentire al pubblico dei consumatori di riferire il prodotto in via esclusiva alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ricorre in cassazione con cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia l'erronea applicazione degli artt. 32 e 33, CPI, per aver la Corte d'appello ritenuto che il modello della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse nuovo rispetto ai modelli anteriori presenti sul mercato, in quanto presentante forme diverse ma, poi, determinando l'ambito di protezione del modello con riferimento esclusivo alla scanalatura presente nel modello della [OSCURATO:SOCIETA] e non anche nelle caratteristiche anteriori (perno con base quadrata; la leva parte della base quadrata del perno e si allunga in un rettangolo che non riduce la sezione;presenta una sottile scanalatura); al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia valutato l'impressione generale suscitata dal modello rispetto all'impressione generale del modello della [OSCURATO:PERSONA] e delle leve di Hewi, precisando che l'impressione generale differiva per le seguenti caratteristiche: il modello [OSCURATO:PERSONA] aveva base rettangolare e non quadrata come il prodotto dell'attrice; il perno della maniglia aveva sezione rettangolare e via via si restringeva, mentre nel modello della [OSCURATO:SOCIETA] la sezione quadrata restava inalterata nelle dimensioni dalla base sino all'intersezione con l'impugnatura; nella medaglia 4008/DK l'impugnatura si riduceva di spessore mari mano verso la fine, mentre nel modello [OSCURATO:SOCIETA] le dimensioni erano inalterate; pertanto, il modello in questione era nuovo rispetto alla maniglia 4008 e alle leve di Hewi, poiché il suo ambito di protezione iniziava a partire dalla combinazione di base quadrata, rettangolo su quadrato, assenza di angolo vivo, poi ulteriormente caratterizzandosi per la scanalatura. Il secondo motivo denunzia erronea applicazione degli artt. 33 e 41, CPI, in quanto la Corte territoriale, nel confrontare il modello con la maniglia York, ha ignorato le caratteristiche complessive dello stesso modello, come se non esistessero, per valorizzare unicamente la scanalatura che, non essendo presente nel prodotto della [OSCURATO:SOCIETA]., escluderebbe la contraffazione, trascurando dunque il fatto che il suddetto prodotto ripeta la medesima idea nuova di forma e di ripetizione di forma (quadrato e rettangolo costruito sul quadrato) del modello della [OSCURATO:SOCIETA], attribuendo unicamente rilevanza alla differenza estetica della scanalatura. Pertanto, la ricorrente si duole che il giudice di secondo grado non avesse effettuato una valutazione globale e sintetica del modello in questione, dando risalto ad un unico elemento che però non modificava l'impressione globale del modello stesso, anche alla stregua del parametro dell'utilizzatore informato, senza considerare che modello e prodotto erano identici (il motivo è illustrato anche con raffigurazioni). Il terzo motivo deduce l'omesso esame di fatto decisivo relativo a documenti oggetto di discussione tra le parti in relazione alla sussistenza della concorrenza sleale, per non aver la Corte d'appello considerato le differenze tra modelli emergenti da tali documenti. Il quarto motivo deduce l'omesso esame di fatto decisivo relativo a documenti oggetto di discussione tra le parti in relazione alla sussistenza di imitazione servile concretizzata dal prodotto della [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto al modello della ricorrente, integrandone una vera e propria copia a pantografo. Il quinto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo relativo a documenti concernenti la capacità distintiva delle forme del prodotto dell'[OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso è inammissibile. I primo due motivi vanno esaminati congiuntamente essendo tra loro connessi. Anzitutto, va osservato che tali motivi non sono autosufficienti in quanto non indicano quando e dove sia stata posta la questione della valutazione complessiva dei modelli. Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento della validità o meno di un'invenzione o di un modello di utilità, dei requisiti costitutivi della loro novità intrinseca ed estrinseca, dei caratteri peculiari utilizzabili ai fini della loro differenziazione, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass., n. 33232/19), mentre l'accertamento della validità o meno di un'invenzione o di un modello di utilità, dei requisiti costitutivi della loro novità intrinseca ed estrinseca, dei caratteri peculiari utilizzabili ai fini della loro differenziazione, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se giustificato da motivazione logicamente congrua e giuridicamente corretta (Cass., n. 3932/84). Ora, nel caso concreto, con le prime due doglianze la parte ricorrente tende a provocare il riesame dei fatti sottesi alla valutazione complessiva dei modelli in questione per inferirne che il modello relativo alla maniglia York, prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., concretizzi una contraffazione del proprio modello comunitario n. 130174-0006 presentando tale maniglia forma e dimensioni analoghe a quest'ultimo. Invero, la Corte d'appello ha statuito che il modello della [OSCURATO:SOCIETA]. debba essere valutato nella sua totalità, così come registrato, ed ogni sua parte è elemento costitutivo, compresa la scanalatura che non può essere ritenuta di secondaria importanza, rappresentando essa invece la caratteristica essenziale che distingue detto modello; a riprova di tale argomentazione, i giudici di secondo grado hanno addotto la constatazione in fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva registrato per lo stesso gruppo di maniglie due diversi modelli di cui, uno con la scanalatura sulla leva e l'altro privo della scanalatura, ciò dimostrando che nelle intenzioni della suddetta società tale scanalatura doveva risultare un elemento distintivo anche nell'ambito dei modelli di sua produzione. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che sia da escludetla contraffazione del modello 0006 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. con la produzione della maniglia York poiché essa se ne differenzia per la mancanza della scanalatura nel punto d'intersezione tra il perno e la maniglia; ne consegue, secondo l'argomentare della stessa Corte d'appello, che la ricorrente non ha provato che la propria maniglia abbia acquisito una capacità distintiva tale da consentire al pubblico dei consumatori di riferire il prodotto in via esclusiva alla [OSCURATO:SOCIETA]. Come detto, i due motivi in esame sono dunque diretti a ribaltare la suddetta interpretazione della Corte d'appello in ordine alla questione di fatto dell'attitudine distintiva del modello della ricorrente, pertanto, sono inammissibili Il terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono del pari inammissibili. Invero, entrambe le doglianze deducono l'omesso esame di documenti circa la valutazione della concorrenza sleale da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., attraverso la commercializzazione della maniglia York, e l'imitazione servile che ne sarebbe una diretta espressione. Al riguardo, va osservato che l'attività illecita, consistente nell'appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti (Cass., n. 2473/19; n. 16647/08). Ora, atteso che, per quanto suesposto in relazione ai primi due motivi, le maniglie oggetto del modello della [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno capacità distintiva rispetto alla maniglia York ed esclusa pertanto ogni contraffazione, ne consegue che le doglianze in esame sono irrilevanti in ordine all'illecito concorrenziale (e all'imitazione servile, che ne può essere una concretizzazione) afferendo a questioni direttamente consequenziali. Infine, anche il quinto motivo è inammissibile in quanto diretto a ribaltare l'interpretazione inerente all'esame dei documenti dai quali la ricorrente ritiene di desumerne la capacità distinta della maniglia. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo
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