CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06516/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33336/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di furto monoaggravato e per il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; 2. Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, proponendo due motivi di ricorso: 1) violazione di legge in ordine all'applicazione del d.l. 162/2022 e degli artt. 129 e 529 cod.proc.pen, 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione del d.l. 162/2022 degli artt. 189 e 530 cod.proc.pen.; 3. Premesso che è fondato il primo motivo di ricorso, laddove invoca il proscioglimento quanto al reato di furto monoaggravato (capo B), giacché in atti non vi è richiesta della persona offesa di punizione del responsabile e il reato, con l'entrata in vigore del d.lgs 150 del 2022, è divenuto procedibile a querela di parte, norma di favore che si applica anche ai reati — come quello sub iudice commessi prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749). 4. Considerato che il difetto delle condizione di procedibilità per il reato di cui al capo B), posto a base del calcolo della pena, imporrebbe anche la necessità di annullare con rinvio la sentenza impugnata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio quanto al reato sub C), opzione che è, tuttavia, non più praticabile perché, il 25 giugno 2023 — decorsi sette anni e sei mesi dal 25 ottobre 2015, cui vanno aggiunti 64 giorni per la cosiddetta sospensione Covid — è maturato il termine massimo di prescrizione del reato; 4.Considerato che, da quanto sopra, discende la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può più essere proseguita rispetto al reato di cui al capo B) per difetto di querela e perché il reato di cui al capo C) è estinto per prescrizione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può più essere proseguita rispetto al reato di cui al capo B) per difetto di querela e perché il reato di cui al capo C) è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 18 genna