CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15304/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso iscritto al n. 25024/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; % - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente do- miciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.8; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte n.[OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 25 marzo 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 7 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemon- te, veniva accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Torino n. 173/18/2011 la quale a sua volta aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contri- buente, avente ad oggetto la cartella di pagamento, emessa a seguito di iscrizione a ruolo per IRPEF relativa all'anno di imposta 2003 sul presupposto che l'avviso di accertamento sottostante non era stato impugnato. 2. In particolare, il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo, ritenendo che le doglianze attinenti al merito del- la pretesa potessero essere sollevate solo in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento, precedentemente notificato e divenuto definitivo; la decisione veniva integralmente riformata dal giudice d'appello. 3. Le riprese traevano origine da contestazioni di operazioni soggetti- vamente inesistenti per importazioni di autovetture di provenienza infracomunitaria inserite nel quadro di frodi carosello, oltre che per erronea applicazione dell'IVA del margine in capo alla società Autopi- tagora di [OSCURATO:SOCIETA]., ora in liquidazione, con imputazione delle maggiori imposte al socio [OSCURATO:PERSONA], per trasparenza, ai fini IRPEF. 4. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per nove motivi - tenuto conto che il ricorso ne numera otto come "motivi relativi al merito", ma nel cappello introduttivo c'è una nona censura, posta sotto la rubrica "motivi" -, cui resiste il contribuente con con- troricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre depositato richiesta di sospen- sione del processo ex art.6 del d.l. n.119 del 2018 ai fini della defini- zione agevolata e, a seguito diniego di condono depositato agli atti, ha proposto anche ricorso avverso il diniego. Replica a tale ricorso l'Agenzia, depositando istanza di trattazione della controversia e con- troricorso avverso il ricorso sul diniego; da ultimo, il contribuente ha depositato ulteriore memoria illustrativa. Considerato che: 5. Innanzitutto non è accoglibile la pregiudiziale richiesta di riunione del presente processo - su cui il contribuente insiste da ultimo nella memoria ex art.380 bis cod. proc. civ. - con quello iscritto all'RGN. 25013/2013, pendente avanti alla Corte nei confronti dell'altro socio della S.n.c., [OSCURATO:PERSONA], ma relativo ad altro atto impositivo per IRPEF 2003, non essendo in alcun modo evincibile dalle difese del contribuente l'esistenza di pregiudizialità o litisconsorzio tra le contro- versie. 6. Preliminarmente va esaminato il ricorso per diniego del condono, intervenuto con atto dell'Amministrazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il comma 12 dell'art. 6 del d.l. n. 119/18 dispone «L'eventuale diniego della defini- zione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia», e non è condivisibile la prospettazione di parte se- condo cui il diniego non sarebbe stato validamente notificato entro il termine perentorio del 31/07/2020 al difensore domiciliatario in Roma. Infatti, il Collegio osserva che l'Avvocatura ha depositato in atti la prova della notifica del 12 novembre 2019 nei confronti della parte, adempimento idoneo a mettere il contribuente a conoscenza del di- niego e, a differenza di quanto ritenuto dal controricorrente, l'adem- pimento si è legittimamente compiuto, perché rispettoso delle modali- tà previste per la notificazione degli atti processuali di cui agli artt. 16, 16-bis e 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (sul punto, v. anche Circo- lare dell'Agenzia delle entrate del 10 aprile 2019 n. 6/E). 7. Di nessun rilievo è poi il fatto che il controricorso al ricorso avverso al diniego sia intestato all'Agenzia delle Dogane in luogo dell'Agenzia delle Entrate, come eccepito dal contribuente nella memoria autoriz- zata, trattandosi di un chiaro errore materiale immediatamente evin- cibile dalla lettura dell'atto che contiene numerosi e univoci riferimen- ti alla fattispecie concreta, tra cui l'esatto numero della cartella e del- l'atto di diniego impugnati, senza alcuna menomazione del diritto di difesa. 8. Tanto premesso, il Collegio osserva che non è sicura la tempestivi- tà del ricorso avverso il diniego, perché il ricorso è privo di data certa, sia quanto alla sua formazione sia quanto alla sua notifica ma, non superato tale profilo, comunque nel merito è anche infondato. Corret- tamente l'Amministrazione ha statuito che la procedura deflattiva di cui all'art.6 del d.l. n.119 del 2018 non si applica agli atti di mera ri- scossione, quale è la cartella impugnata in questa sede. La stessa sentenza delle Sezioni Unite n.18298 del 2021 invocata dal contribuente nella memoria ex art.380 bis cod. proc. civ. non fornisce argomenti a sostegno della prospettazione del contribuente, ma, al contrario, in favore del rigetto del diniego. Infatti, il più autorevole consesso della Corte nella pronuncia summenzionata ha statuito che l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizza- to ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 «dà origine a una contro- versia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d. I. n. 119 del 2018, con v. dalla I. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella co- stituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunica- ta al contribuente». Orbene, nel caso di specie la cartella poggia su di un un atto impositi- vo definitivo - l'avviso di accertamento IRPEF - con cui le pretese sono state comunicate al contribuente e non sono state da lui tempe- stivamente impugnate, non essendo rilevante il fatto che l'avviso di accertamento IVA e IRAP relativo al medesimo anno di imposta eleva- to nei confronti della società sia stato impugnato in separata sede, perché la cartella oggetto del presente ricorso dipende da un diverso accertamento, autonomamente notificato ed impugnabile, e divenuto definitivo. 9. Con il primo motivo di ricorso, articolato alle pagg.10-12 del ricor- so, l'Agenzia deduce ai fini dell'art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt.19 commi 3-14 e 21 comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, oltre che la violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. da parte del giudice d'appello, per aver la CTR erro- neamente ritenuto che la cartella di pagamento fosse autonomamen- te impugnabile per vizi diversi da quelli propri. 10. Va innanzitutto dato atto delle eccezioni di inammissibilità solle- vate in controricorso, con riferimento alla supposta invalidità derivata da una sorta di giudicato sulla ripresa IVA e IRAP nei confronti della società, oltre che per erroneo riferimento alla pertinente previsione di legge e mancata illustrazione delle ragioni per cui le fatture contesta- te alla base delle sanzioni dovessero essere considerate relative ad operazioni inesistenti, ed inoltre anche per difetto di autosufficienza, profili tutti esaminabili unitamente al motivo di ricorso, che è fondato. 11. La cartella può essere impugnata nel presente giudizio solo per vizi propri, dal momento che non è oggetto di impugnazione nel pre- sente giudizio anche l'avviso di accertamento IRPEF sottostante, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 18298 del 25/06/2021). Pertanto, le considerazioni svolte dalla CTR e dal controricorrente sull'esistenza o meno delle operazioni contestate alla società come inesistenti, sull'elemento soggettivo - ossia di mera conoscibilità della frode con la diligenza richiesta dall'imprenditore del settore, sull'avviso di accertamento IVA e IRAP elevato nei confronti della società sono inconferenti. 12. Non rilevante è pure l'esito del giudizio nei confronti della società - peraltro non dimostrato con prova di passaggio in giudicato di titolo giudiziale - e, perciò, non rileva neppure il profilo dell'autosufficienza in quanto la censura scrutinata e accolta in questa è in diritto e non motivazionale, non potendo essere revocati in dubbio nel presente processo profili che attengono al merito della pretesa tributaria, si ri- badisce, IRPEF, ormai definitiva. 13. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina la nullità della sentenza, doglianza chiaramente dedotta nel motivo previa sua qualificazione in parte qua ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., e comporta l'assorbimento di tutti gli altri, con cui viene dedotta la violazione dell'art.2698 cod. civ., l'omesso esame di fatti decisivi - in particolare che le forniture relative alla [OSCURATO:PERSONA] sono soggettivamente fittizie, che la [OSCURATO:PERSONA] è una car- tiera, che la presenza di un mediatore e di altri sotto-fatti indicati in ricorso non dimostrerebbe la buona fede della società contribuente, circa il disconoscimento dell'IVA a monte sulle autovetture acquistate da [OSCURATO:PERSONA] -, la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. per diniego di giustizia, tranne l'ottavo (numerato come settimo a pag. 19 del ri- corso) il quale trova accoglimento. 14. Infatti, sussiste anche la denunciata l'extrapetizione perché og- getto del presente processo è solo la cartella IRPEF per trasparenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e non anche l'atto di irrogazione delle sanzioni e l'atto di parziale annullamento dello stesso, l'avviso IVA, la cartella riscossiva relativa e la cartelle emessa IPEF emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su cui pure si pronuncia la sentenza impugnata nonostante il fatto che il giudice d'appello non abbia mai riunito i ricorsi. 15. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con il rigetto dell'ori- ginario ricorso. 16. Le spese di lite dei gradi di merito vengono compensate in ragio- ne della complessità della vicenda sostanziale controversa, mentre le spese di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soc- combenza. P.Q.M. rigetta il ricorso del contribuente avverso il diniego di condono; accoglie il primo e ottavo motivo di ricorso dell'Agenzia, assorbiti i re- stanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso; compensa tra le parti le spese di lite dei due gradi di merito e con- danna il contribuente al pagamento delle spese di legittimità, liquida- te in Euro 4.400,00 per compensi, oltre Spese generali prenotate a debi