CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23365/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile. Invero, in riferimento all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale ha, in modo logico, rilevato, da un lato, che il delitto di resistenza, commesso dall'imputato nel giugno del 2021, è escluso, a seguito della riforma del 2019, dall'ambito applicato della causa di non punibilità "quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni" (situazione ricorrente nel caso di specie); dall'altro lato, che "la violazione delle prescrizioni di cui alla misura di prevenzione, lungi dal rilevarsi blanda - e financo particolarmente tenue - si rileva invece cospicua avuto riguardo all'ora dell'intervento ed alla scelta di abbandono all'alcool". L'esclusione delle attenuanti generiche, così come la conferma della ritenuta recidiva, sono state congruamente motivate richiamando i numerosi pregiudizi penali a carico (per "resistenza, minacce, danneggiamenti") e "l'ennesima ricaduta in comportamenti violenti e di disprezzo dell'autorità"; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il Consigliere rel tore DEPOSP • [OSCURATO:PERSONA]