CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 33344/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6563-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - Contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende - controficorrente- avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 2. A seguito di ricorso inteso ad impugnare avanti a questa Corte l'epigrafato decreto con la quale il quale il Tribunale di Trieste ha respinto il ricorso dell'odierno ricorrente a mente dell'art. 3, comma 3- quater, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, il procedimento è stato iscritto a ruolo su istanza del controricorrente Ministero. 3. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. non essendone stato effettuato il deposito ed essendone avvenuta l'iscrizione a ruolo, come detto, solo a seguito del controricorso dell'amministrazione resistente. 4. Le spese si liquidano di conseguenza. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 1.7.2021. Depsítatc-3 jr C. Il Presidente J4,1 [OSCURATO:PERSONA]. G acinto Biso •