Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 25620/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 10/11/2025 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Pavia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole di plurime violazioni del d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità.

In primo luogo, la Corte di appello, pur dando atto del difetto di motivazione nella sentenza di primo grado quanto alla eccepita violazione dell'art. 108 cod. proc. pen., con nullità a regime intermedio, avrebbe poi "aggirato l'ostacolo" ripercorrendo i verbali delle udienze, ma senza sviluppare un effettivo argomento.

La sentenza, peraltro, avrebbe anche confuso la revoca dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con la dismissione del mandato difensivo da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quel che avrebbe costretto il ricorrente a reperire rapidamente un nuovo difensore, quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ancora, il vizio di motivazione è dedotto quanto alla affermazione di responsabilità, in forza di plurimi elementi istruttori che il ricorso richiama.

Infine, è censurata ancora la motivazione quanto alla misura della pena.

Esaminata la copiosa documentazione depositata il 27/4/2026.

3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, quanto alla eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 108 cod. proc. pen., che la Corte d'appello ha richiamato e fatto propria la costante giurisprudenza di legittimità in forza della quale il termine di cui alla norma è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, Fattore, Rv. 284094; Sez. 4, n. 48020 del 12/7/2018, W., Rv. 274036; Sez. 5, n. 32135 del 7/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267804).

Muovendo da questo principio, la Corte d'appello ha quindi evidenziato che la nomina del nuovo difensore risultava intempestiva, in quanto l'imputato aveva revocato il precedente circa tre mesi prima, ai quali erano seguiti due ulteriori rinvii del processo: questo elemento in fatto è contestato dalla difesa, che riferisce la revoca del settembre 2024 ad altro difensore, ma la circostanza non può essere esaminata da questa Corte, attesane la evidente natura fattuale.4.1. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, che tali considerazioni sono state svolte dalla Corte di appello all'esito della lettura dei verbali del primo grado, con specifica indicazione (pagg. 6-7) di quanto avvenuto in occasione delle varie udienze, specie con riguardo ai difensori che si erano avvicendati, fino all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (ultimo legale dello [OSCURATO:PERSONA] in grado di merito e in questo giudizio di legittimità).

5. [OSCURATO:PERSONA], quanto al terzo motivo di ricorso, in punto di responsabilità, che lo stesso è sviluppato in evidenti ed inammissibili termini di puro merito, propri del solo giudizio di cognizione, con i quali - capo per capo - sono riportati esiti istruttori, specie di natura documentale, dai quali dovrebbe escludersi il giudizio di colpevolezza con riguardo a tutti i reati in imputazione.

Con la stessa censura, pertanto, l'impugnazione tende ad ottenere in questa sede una nuova e differente lettura di plurimi elementi di prova, sollecitandone una valutazione alternativa e più favorevole di quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata in appello.

Una censura, pertanto, che non può essere ammessa in sede di legittimità, e che comunque risulta adeguatamente contrastata dalla sentenza di appello, che ha confermato la colpevolezza dell'imputato alla luce di plurimi esiti dibattimentali riportati alla pag.

9. Già il primo Giudice, peraltro, aveva diffusamente riscontrato gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 2, d.

Igs. n. 74 del 2000 (pagg. 9-10), così evidenziando plurimi elementi a fondamento dell'inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alle fatture poi portate in dichiarazione, oltre che del dolo di reato in capo al ricorrente, quale amministratore di fatto delle società.

6. Rilevato, infine, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che la Corte di appello si è nuovamente espressa con argomento congruo e privo di illogicità manifesta.

In particolare, è stata riconosciuta la recidiva contestata; sono state concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva medesima; la pena irrogata è stata giudicata equa alla gravità del capo F), così come gli aumenti per la continuazione del tutto proporzionati.

Si precisa, peraltro, che la stessa sanzione base per il reato di cui all'art. 2, d.

Igs. n. 74 del 2000 (il citato capo F), è stata individuata in 2 anni di reclusione, ossia in termini assai prossimi al minimo edittale vigente ratione temporis (1 anno e 6 mesi di reclusione), con aumenti contenuti a titolo di continuazione, pari a 4 mesi ciascuno per i delitti di cui capi A), C), D) ed E), e a 2 mesi di reclusione per il reato di cui al capo B): così da risultare adeguata, dunque, una motivazione incentrata sui requisiti di equità (per tutte, Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

7. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDEPOSIT7ATA,IN CANCELLS73IA Sezione VII 09 LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] mente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 10/11/2025 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Pavia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole di plurime violazioni del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità. In primo luogo, la Corte di appello, pur dando atto del difetto di motivazione nella sentenza di primo grado quanto alla eccepita violazione dell'art. 108 cod. proc. pen., con nullità a regime intermedio, avrebbe poi "aggirato l'ostacolo" ripercorrendo i verbali delle udienze, ma senza sviluppare un effettivo argomento. La sentenza, peraltro, avrebbe anche confuso la revoca dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con la dismissione del mandato difensivo da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quel che avrebbe costretto il ricorrente a reperire rapidamente un nuovo difensore, quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ancora, il vizio di motivazione è dedotto quanto alla affermazione di responsabilità, in forza di plurimi elementi istruttori che il ricorso richiama. Infine, è censurata ancora la motivazione quanto alla misura della pena. Esaminata la copiosa documentazione depositata il 27/4/2026. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, quanto alla eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 108 cod. proc. pen., che la Corte d'appello ha richiamato e fatto propria la costante giurisprudenza di legittimità in forza della quale il termine di cui alla norma è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, Fattore, Rv. 284094; Sez. 4, n. 48020 del 12/7/2018, W., Rv. 274036; Sez. 5, n. 32135 del 7/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267804). Muovendo da questo principio, la Corte d'appello ha quindi evidenziato che la nomina del nuovo difensore risultava intempestiva, in quanto l'imputato aveva revocato il precedente circa tre mesi prima, ai quali erano seguiti due ulteriori rinvii del processo: questo elemento in fatto è contestato dalla difesa, che riferisce la revoca del settembre 2024 ad altro difensore, ma la circostanza non può essere esaminata da questa Corte, attesane la evidente natura fattuale.4.1. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, che tali considerazioni sono state svolte dalla Corte di appello all'esito della lettura dei verbali del primo grado, con specifica indicazione (pagg. 6-7) di quanto avvenuto in occasione delle varie udienze, specie con riguardo ai difensori che si erano avvicendati, fino all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (ultimo legale dello [OSCURATO:PERSONA] in grado di merito e in questo giudizio di legittimità). 5. [OSCURATO:PERSONA], quanto al terzo motivo di ricorso, in punto di responsabilità, che lo stesso è sviluppato in evidenti ed inammissibili termini di puro merito, propri del solo giudizio di cognizione, con i quali - capo per capo - sono riportati esiti istruttori, specie di natura documentale, dai quali dovrebbe escludersi il giudizio di colpevolezza con riguardo a tutti i reati in imputazione. Con la stessa censura, pertanto, l'impugnazione tende ad ottenere in questa sede una nuova e differente lettura di plurimi elementi di prova, sollecitandone una valutazione alternativa e più favorevole di quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata in appello. Una censura, pertanto, che non può essere ammessa in sede di legittimità, e che comunque risulta adeguatamente contrastata dalla sentenza di appello, che ha confermato la colpevolezza dell'imputato alla luce di plurimi esiti dibattimentali riportati alla pag. 9. Già il primo Giudice, peraltro, aveva diffusamente riscontrato gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000 (pagg. 9-10), così evidenziando plurimi elementi a fondamento dell'inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alle fatture poi portate in dichiarazione, oltre che del dolo di reato in capo al ricorrente, quale amministratore di fatto delle società. 6. Rilevato, infine, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che la Corte di appello si è nuovamente espressa con argomento congruo e privo di illogicità manifesta. In particolare, è stata riconosciuta la recidiva contestata; sono state concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva medesima; la pena irrogata è stata giudicata equa alla gravità del capo F), così come gli aumenti per la continuazione del tutto proporzionati. Si precisa, peraltro, che la stessa sanzione base per il reato di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000 (il citato capo F), è stata individuata in 2 anni di reclusione, ossia in termini assai prossimi al minimo edittale vigente ratione temporis (1 anno e 6 mesi di reclusione), con aumenti contenuti a titolo di continuazione, pari a 4 mesi ciascuno per i delitti di cui capi A), C), D) ed E), e a 2 mesi di reclusione per il reato di cui al capo B): così da risultare adeguata, dunque, una motivazione incentrata sui requisiti di equità (per tutte, Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). 7. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDEPOSIT7ATA,IN CANCELLS73IA Sezione VII 09 LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] mente
Sentenza Cassazione n. 25620/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris