CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 10008/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria,n. 780/2022 depositata il 29/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello dellacontribuente annullando l’avviso di accertamento catastale (categoriaA/1 classe 2, in docfa richiesta la categoria A/2 classe 6);Numero registro generale 883/2023Numero sezionale 3071/2026Numero di raccolta generale 10008/2026Data pubblicazione 17/04/20262. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con sei motivi;3. resiste con controricorso la contribuente che prospettal’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia in quanto la censura sullainutilizzabilità della docfa sarebbe nuova, proposta solo in Cassazione,ed il ricorso non avrebbe contestato alcune rationes della decisioneimpugnata; chiede in subordine il rigetto del ricorso, in quantoinfondato. La contribuente ha depositato, inoltre, l’ordinanza dilegittimità sopravvenuta, n. 24294 del 2025, su fattispeciesovrapponibile.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 17 e 20 del R.d.l. n. 652 del 1939, art. 1, D.M.n. 701 del 1994 e 38, primo comma, d.P.R. n. 917 del 1986, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ..Per l’Agenzia, la procedura Docfa sarebbe legislativamenteriservata solo alle ipotesi di effettiva variazione dello statodell’immobile; lo strumento di rideterminazione della rendita èprevisto dall’art. 38, d.P.R. n. 917 del 1986, nella ricorrenza deipresupposti reddituali ivi specificati.La contribuente avrebbe inammissibilmente utilizzato laprocedura DOCFA e non – appunto - la procedura prevista dall’art.38, del d.P.R. 917 del 1986. La pratica DOCFA, per la ricorrente,sarebbe riservata solo per la variazione relativa al mutamento dellaconsistenza dello stato dell’immobile (ristrutturazioni) e non anchenelle ipotesi di mancanza di attualità della rendita per motivi esterni,quale la obsolescenza degli impianti tecnologici dell’immobile o lasua vetustà (in generale).Il motivo risulta prioritariamente inammissibile in quanto ilricorso alla procedura Docfa – utilizzata dal contribuente - risultaincontestato nei giudizi di merito e prospettato, quale illegittimo,Numero registro generale 883/2023Numero sezionale 3071/2026Numero di raccolta generale 10008/2026Data pubblicazione 17/04/2026solo in Cassazione. Neanche nell’avviso di accertamento, impugnato,l’Agenzia delle Entrate contestava la procedura Docfa. Si trattaquindi di questione nuova che, come tale, non può avere quiingresso, anche considerati i presupposti e gli accertamenti fattualiche essa implica.Nel caso in giudizio, inoltre, come rappresentato nello stessoricorso per cassazione, l’immobile avrebbe comunque subito unaobsolescenza degli impianti tecnologici ed una variazione interna.Elementi, questi, ritenuti, con accertamenti in fatto insindacabili insede di legittimità, idonei a comportare una rivisitazione della renditaIl motivo, pertanto risulta per più versi inaccoglibile.2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione efalsa applicazione degli art. 6, D.M. LL.PP. 2 agosto 1969, 8 R.d.l. n.652 del 1939, art. 14, d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 2, d.l. n. 16 del1993, art. 8, d.P.R. n. 139 del 1998 e violazione del prospettorichiamato dalla Circolare n. 5 del 1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Con il quarto motivo la ricorrente prospetta violazione dell’art.17, secondo comma, del R.d.l.n. 652 del 1939, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .Con il quinto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 6 dpr n. 1142 del 1949, art. 9, R.d.l. n. 652 del1939 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.(mancanza del restauro dipendente dalla discrezionalità delproprietario).I motivi, per evidente connessione, si trattanocongiuntamente. Essi sono in parte inammissibili ed in parteinfondati.Numero registro generale 883/2023Numero sezionale 3071/2026Numero di raccolta generale 10008/2026Data pubblicazione 17/04/2026Con i suddetti motivi l’Agenzia delle Entrate richiede alla Cortedi legittimità una rivalutazione del fatto non consentita («Èinammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca,apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, inrealtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimitàin un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (…)», Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 – 01 ed innumerevolialtre).Il giudice di merito ha accertato in fatto, valutando le prove,come l’immobile in oggetto, a prescindere dalla diversa distribuzionedegli spazi, non possiede i “caratteri della categoria catastale A/1[…] l’ubicazione del palazzo in zona che ha perduto le caratteristichedi pregio; che il valore dell’appartamento è precipitato; chel’appartamento non è di 240 mq e non ha tre bagni […] non è statosottoposto a un restauro”. Elementi valutati nel complesso anche inrelazione ad altri immobili situati nella stessa strada di quello inoggetto “(sullo) stesso lato di [OSCURATO:PERSONA] ove è ubicatol’appartamento del contribuente si trovano stabili che ospitanoabitazioni classate A/2 che presentano rifiniture pari e, in un caso,palesemente assai superiori a quelle del civico 41”.Si tratta di una valutazione delle prove prodotte in giudiziodalle parti; del resto, la valutazione delle prove è questione di meritoinsindacabile in questa sede: «In tema di procedimento civile, sonoriservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione delmateriale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenzadelle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle proveritenute idonee alla formazione del proprio convincimento» (Sez.2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 - 01).Numero registro generale 883/2023Numero sezionale 3071/2026Numero di raccolta generale 10008/2026Data pubblicazione 17/04/20263. Fermo quanto osservato sui singoli motivi, il ricorso non puòritenersi inammissibile nella sua globalità, come prospettato dallacontroricorrente, in quanto l’Agenzia delle Entrate ha contestatotutte le motivazioni nel complesso della decisione, chiedendo ilrigetto del ricorso originario della contribuente, richiamandosiall’avviso di accertamento.Del resto, la specificità dei motivi di ricorso deve esseredesunta dal complesso dell’atto (Cass. Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 707,Rv. 652186 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519,Rv. 658400 – 01 e Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Rv. 652142- 01).Inoltre, «Il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – qualecorollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce deiprincipi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28ottobre 2021; vedi anche CEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio2024 - non deve essere interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto incontesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicatoil contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio dimerito» (Sez. U - , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409- 01).Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisiin diritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti delprocesso e la vicenda in fatto, richiedendo alla Corte un giudizio nondi diritto ma di rivalutazione del fatto e delle prove.Numero registro generale 883/2023Numero sezionale 3071/2026Numero di raccolta generale 10008/2026Data pubblicazione 17/04/20264. Relativamente alla vetustà per mancanza diristrutturazione, è pur vero quanto sostenuto dall’Agenzia nel quintomotivo, ovvero che la rendita catastale è la rendita media ordinariaa prescindere dalla cura e manutenzione dell’immobile; tuttavia, taledato non è stato considerato determinante, ma solo inserito in uncomplesso più ampio della motivazione, unitamente ad altri elementiche unitariamente hanno portato al giudizio di fatto.5. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta un errore sucircostanze decisive della controversia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (la sentenza avrebbe indicato 240mq e tre bagni ininfluenti per la classificazione in oggetto).Il motivo è infondato, in quanto la decisione si riporta ai metriquadri ed ai bagni non per un errore di diritto (casa di lusso osignorile), ma solo per la descrizione dell’immobile in generale cheha comportato nel complesso la classazione in A/2; nessun omessoesame sussiste e neanche un travisamento, poiché la Corte di meritovaluta le prove. Valutazione, come visto, insindacabile in sede dilegittimità. Sicchè, in definitiva, non può dirsi (diversamente daquanto vorrebbe la doglianza) che la ratio della sentenza impugnataverta sulla indebita sovrapposizione tra le nozioni di abitazionesignorile (A1) e di abitazione di lusso di cui al [OSCURATO:PERSONA] 1969, relativoal diverso tema delle agevolazioni.6. Con l’ultimo motivo la ricorrente prospetta un vizio dellamotivazione della sentenza, in violazione dell’art. 36, d. lgs. n. 546del 1992, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..Il motivo è infondato, in quanto la motivazione della decisionenon può ritenersi inesistente o apparente.In tema di motivazione meramente apparente della sentenza,questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando ilgiudice, in violazione di un preciso obbligo di legge,Numero registro generale 883/2023Numero sezionale 3071/2026Numero di raccolta generale 10008/2026Data pubblicazione 17/04/2026costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioèdell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia diprocesso civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporreconcisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificareo illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alladecisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibilinel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata,in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile,purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 - ,Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01); in tale graveforma di vizio non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudicidi appello, statuendo sui motivi di gravame hanno analizzato le provee ritenuto corretta la classificazione della Docfa proposta dalcontribuente, ponendosi ben al di sopra di quella soglia minima.Non sussiste, quindi, nessun vizio radicale della motivazionedella sentenza impugnata. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inNumero registro generale 883/2023Numero sezionale 3071/2026Numero di raccolta generale 10008/2026Data pubblicazione 17/04/2026euro 4.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del14/04/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]