CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 09025/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21515/2022 R.G. proposto da : D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, con domicilio digitale, indicato come in atti, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] di PIANO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , con domicilio digitale indicato come in atti, -controricorrente - nonché contro AGENZIA delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, domiciliato in ROMA alla via dei PORTOGHESI, n. 12,con domicilio digitale indicato come in atti, nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI - intim ate - per la cassazione della sentenza n. 249/2022 pubblicata il 07/02/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; R.g. n. 21515 del 2022 Ad. 31/01/2024; est. C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 31/01/2024, dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D ’ A mora S. a . s . di D ’ [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615 cod.proc. c iv . , innanzi al Giudice di p ace di [OSCURATO:PERSONA], alla cartella esattoriale di pagamento n. 07120190104361561000 – relativa al mancato pagamento di tre verbali di infrazione al codice della strada – deducendo la mancata notifica dei verbali, l’inesistenza della cartella esattoriale e ulteriori vizi formali. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate R iscossione , chiedendo il rigetto della opposizione. [OSCURATO:PERSONA] di pace accoglieva solo in parte la domanda attorea - con conseguente annullamento del verbale SCV 00005450924 contenuto nella cartella impugnata - , ritenendo, viceversa, inammissibile l’opposizione avverso i restanti due verbali, dovendo la stessa essere proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della leggen. 689 del 24/11/1981 e non nelle forme della opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 615 cod. proc. civ., dal momento che la parte deduceva che tale cartella costituiva il primo atto con il quale la stessa era venuta a conoscenza della sanzione irrogata. Proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la riforma della sentenza in ordine alla ritenuta non ammissibilità dell’azione esercitata ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. e, dunque, l’accoglimento integrale della domanda proposta in primo grado. Si costituivano nel giudizio di appello l’Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Piano, chiedendone il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e Roma rimanevano contumaci. Con la sentenza n. 249/20222 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello, a ff e rma ndo che il giudice di primo grado ave va fatto corretta applicazione dell’orientamento di legittimità secondo R.g. n. 21515 del 2022 Ad. 31/01/2024; est. C. Valle cui nelle ipotesi di notifica della cartella di pagamento per la riscossione dei sanzioni amministrative, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio e, di conseguenza, non abbia potuto reagire contro il verbale di accertamento o contro l’ordinanza-ingiunzione, per la contestazione degli atti presupposti, deve proporre opposizione a norma dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981, e non l’opposizione all’esecuzione di cui all ’ art. 615 codice di rito. Avverso la sentenza d’appellola D ’ A mora s.a.s. propone ricorso in cassazione,sulla scorta di un unico complesso motivo. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Piano. L’Avvocatura dello Stato, per l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha depositato atto di costituzione formale per la sola partecipazione all’udienza di discussione Restano intimate le altre parti. La ricorrente e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Piano hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo la società ricorrente denunzia « v iolazione e (o) falsa applicazione degli artt. 112 e 615 cod. proc. civ. e del d. lgs. n. 150 del 1/09/2011 (abrogativo dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: errata qualificazione giuridica dell’azione ed errata pronuncia dell’inammissibilità dell’impugnazione alla cartella esattoriale». Deduce laricorrente che il giudice di appello (e prima di questi il giudice di primo grado) abbia errato nel qualificare giuridicamente l’azione di opposizione proposta, in quanto l’azione avrebbe dovuto essere inquadrata tra le impugnazioni a cartella esattoriale relative a verbali per violazione del cod. strada mai R.g. n. 21515 del 2022 Ad. 31/01/2024; est. C. Valle notificati e il giudice avrebbe dovuto verificare che la stessa impugnazione era stata svolta nel termine di legge di trenta giorni previsto dal comma 3 dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, essendo ininfluente, ai fini della corretta instaurazione della domanda, che l’atto introduttivo fosse stato proposto con citazione, anziché con ricorso, essendo stata la citazione notificata tempestivamente. La Corte ritiene il ricorso inammissibile. È, invero, evidente il difetto di adeguata specificità sul contenuto dell’atto di appello, posto che la società ricorrente non riportanel ricorso, nelle forme e nei modi precisati da questa Corte nel rispetto anche della giurisprudenza sovranazionale ( Sez. U n. 8950 del 18/03/2022 Rv. 664409 – 01 , Cass. n. 8117 del 14/03/2022 Rv. 664252 - 01) , in alcun modo quale fosse il contenuto dell’appello, né localizza adeguatamente il detto atto nell’ambito degli atti di causa, né, tantomeno, ne riporta quantomeno i punti e i brani salienti, in modo che questa Corte sia posta nella condizione di percepire direttamente – senza la necessità di consultare altri quali, quali il controricorso o la stessa sentenza impugnata – quale fosse il tenore delle censure fatte valere. A tanto consegue che, a prescindere dall’esame nel merito delle censure, il ricorso va dichiarato inammissibile , a prescindere dall’irrilevanza degli argomenti spesi dal Comune di S an Giorgio al Piano su lla sua carenza di legittimazione , per difetto di autosufficienza suldispiegamento dell’appello incidentale sul punto. Le spese di lite seguono la soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA]. di D’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del solo Comune di S an Giorgio al Piano, mentre nulla può essere r i conosciu to in favore delle pubbliche amministrazioni prefettizie rimaste intimate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituitasi con atto di mero stilesoltanto in previsione dell ’ udienza di discussione, poi non R.g. n. 21515 del 2022 Ad. 31/01/2024; est. C. Valle tenuta in quanto il ricorso è stato trattato in sede camerale, e al detto atto di costituzione non è seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria (si veda, sul punto, Cass n. 16921 del 07/07/2017 Rv. 644947 -01). La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Piano, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,ove dovuto.