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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 11646/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13446-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 219, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2974/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza del Tribunale che aveva accolto l'opposizione proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di addebito notificato in data 16 gennaio 2017 e relativo a contributi dovuti dal professionista, iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,1. n. 335/1995.

La Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 16.6.2010 (per i redditi del 2009), ritenendo tardivo, e quindi inidoneo ai fini interruttivi, l'avviso di addebito notificato in data 16 gennaio 2017 (pagina tre della sentenza).

Avverso la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.i il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod.proc.civ.

Considerato che Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., e Ric. 2021 n. 13446 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -2- dell'articolo 421 c.p.c., in relazione all'art. 1, comma 1, del DPCM del 10.6.2010 (pubblicato in G. U. 141 del 19 giugno 2010); all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. del 10.6.2010 e la tempestività dell'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla nota ricevuta dal professionista il 30 giugno 2015; al riguardo precisa che tale circostanza di fatto era stata rilevata sin dal primo grado del giudizio con la memoria di costituzione (pagina 2, punto F) e il documento era stato prodotto sempre nello stesso giudizio e, in ogni caso, avrebbe dovuto essere rilevato anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 421 c.p.c, dal momento che l'eccezione di interruzione della prescrizione è un'eccezione in senso lato; il motivo è fondato; al riguardo si richiama il recente arresto di questa Corte n.33169 su 2021, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); questa Corte, nel ribadire il principio su esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal Ric. 2021 n. 13446 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -3- momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v.

Cass. n. 10273 del 2021); l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), DPCM cit., e quindi è quest'ultima (6.7.2010) la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; né può condividersi l'assunto del controricorrente secondo cui la questione dell'applicabilità del DPCM sarebbe irrilevante, in Ric. 2021 n. 13446 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -4- considerazione dell'accertamento contenuto in sentenza, - e passato in giudicato - nella parte in cui indica nel 16/1/2017 la data in cui sarebbe pervenuta nella sfera di riconoscibilità del contribuente la richiesta di pagamento dell'Inps; escluso che possa parlarsi di giudicato con riferimento ad un segmento fattuale (la data dell'atto ritenuto interruttivo della prescrizione) di una eccezione (quale quella di interruzione della prescrizione) che l'Inps ha compiutamente riproposto con il ricorso per cassazione (sulla necessità che il giudicato si formi sull'intera sequenza fatto- norma — effetto giuridico, v.

Cass. 08/10/2018, n. 24783), va rilevato che l'Istituto ha compiutamente dedotto di aver richiesto il pagamento già con nota del 30 giugno 2015, ritualmente depositata in giudizio unitamente al ricorso per cassazione; a tanto deve aggiungersi che l'eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può e deve essere rilevata anche d'ufficio d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. 7/06/2018, n. 14755; Cass.5/08/2013, n. 18602); ne consegue che, non essendosi la sentenza impugnata uniformatasi ai principi di diritto su richiamaté, essa deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, cui è demandato anche il compito di valutare l'idoneità ad interrompere la prescrizione della nota inviata dall'Inps al professionista il 30 giugno 2015, nonché di regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nell'adunanza camerale dell'8 marzo 2022 Ric. 2021 n. 13446 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -5- • I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13446-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 219, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2974/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza del Tribunale che aveva accolto l'opposizione proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di addebito notificato in data 16 gennaio 2017 e relativo a contributi dovuti dal professionista, iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,1. n. 335/1995. La Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 16.6.2010 (per i redditi del 2009), ritenendo tardivo, e quindi inidoneo ai fini interruttivi, l'avviso di addebito notificato in data 16 gennaio 2017 (pagina tre della sentenza). Avverso la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.i il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod.proc.civ. Considerato che Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., e Ric. 2021 n. 13446 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- dell'articolo 421 c.p.c., in relazione all'art. 1, comma 1, del DPCM del 10.6.2010 (pubblicato in G. U. 141 del 19 giugno 2010); all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. del 10.6.2010 e la tempestività dell'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla nota ricevuta dal professionista il 30 giugno 2015; al riguardo precisa che tale circostanza di fatto era stata rilevata sin dal primo grado del giudizio con la memoria di costituzione (pagina 2, punto F) e il documento era stato prodotto sempre nello stesso giudizio e, in ogni caso, avrebbe dovuto essere rilevato anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 421 c.p.c, dal momento che l'eccezione di interruzione della prescrizione è un'eccezione in senso lato; il motivo è fondato; al riguardo si richiama il recente arresto di questa Corte n.33169 su 2021, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); questa Corte, nel ribadire il principio su esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal Ric. 2021 n. 13446 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v. Cass. n. 10273 del 2021); l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), DPCM cit., e quindi è quest'ultima (6.7.2010) la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; né può condividersi l'assunto del controricorrente secondo cui la questione dell'applicabilità del DPCM sarebbe irrilevante, in Ric. 2021 n. 13446 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- considerazione dell'accertamento contenuto in sentenza, - e passato in giudicato - nella parte in cui indica nel 16/1/2017 la data in cui sarebbe pervenuta nella sfera di riconoscibilità del contribuente la richiesta di pagamento dell'Inps; escluso che possa parlarsi di giudicato con riferimento ad un segmento fattuale (la data dell'atto ritenuto interruttivo della prescrizione) di una eccezione (quale quella di interruzione della prescrizione) che l'Inps ha compiutamente riproposto con il ricorso per cassazione (sulla necessità che il giudicato si formi sull'intera sequenza fatto- norma — effetto giuridico, v. Cass. 08/10/2018, n. 24783), va rilevato che l'Istituto ha compiutamente dedotto di aver richiesto il pagamento già con nota del 30 giugno 2015, ritualmente depositata in giudizio unitamente al ricorso per cassazione; a tanto deve aggiungersi che l'eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può e deve essere rilevata anche d'ufficio d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. 7/06/2018, n. 14755; Cass.5/08/2013, n. 18602); ne consegue che, non essendosi la sentenza impugnata uniformatasi ai principi di diritto su richiamaté, essa deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, cui è demandato anche il compito di valutare l'idoneità ad interrompere la prescrizione della nota inviata dall'Inps al professionista il 30 giugno 2015, nonché di regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale dell'8 marzo 2022 Ric. 2021 n. 13446 sez. ML - ud. 08-03-2022 -5- • I
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