CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34916/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che tutti e quattro ì motivi di cui si compone il ricorso, con i quali la difesa si duole della dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di rapina aggravata, commessa in concorso, e della mancata riqualificazione della stessa nella fattispecie di furto aggravato, non sono formulati in termini consentiti in sede di legittimità in quanto, oltre a riproporre profili di censura già prospettati con l'atto d'appello e congruamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata), sono tutti egualmente tesi a ottenere una differente ricostruzione storica dei fatti, un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, prefigurando, dunque, un'alternativa valutazione delle stesse - da contrapporre a quella effettuata in sede di merito -, finendo così per contestare il decisum cui sono pervenuti i giudici di primo e secondo grado che, invero, mantenendo fede ai principi consolidati affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sono stati concordi nel ravvisare, nel caso di specie, oltre ai requisiti dell'art. 110 cod. pen., l'insussistenza dei presupposti del furto aggravato e la presenza; invero, di tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto al ricorrente, quali l'elemento oggettivo della minaccia e l'elemento soggettivo del dolo specifico, con un'argomentazione del tutto priva di vizi logici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2