CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 2015
Cassazione n. 36468/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21039/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],15, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 137/2015 depositata il29/01/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].it in liquidazione veniva notificato in data 5 novembre 2012 un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, incentrato sull’omessa presentazione del [OSCURATO:PERSONA] e Iva, in violazione dell'art. 1 DPR n. 600 del 1973. Il consorzio aveva avviato la procedura di liquidazione volontaria con atto del 22 maggio 2007, ma secondo la prospettazione dell'ufficio esso aveva continuato ad emettere fatture nei confronti della ditta [OSCURATO:PERSONA] per tutto l'anno 2007. Su queste basi l'Agenzia rideterminava il reddito di impresa, accertando induttivamente il maggiore imponibile anche ai fini Iva. La CTP [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'istanza di sospensione formulata dal ricorrente sospendeva l'esecuzione del provvedimento, ma respingeva il ricorso. L’ente impugnava la sentenza di prime cure con contestuale istanza di trattazione in pubblica udienza e di sospensione della esecutorietà della sentenza della commissione provinciale. Fissata la camera di consiglio per la trattazione dell'istanza di sospensione al ricorrente veniva comunicata una sentenza di rigetto del gravame, sebbene non fosse stata calendarizzata l'udienza pubblica ad hocper la discussione del merito del ricorso. Il ricorso per Cassazione del consorzio s’impernia su tre mezzi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] controricorso l'agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione ex art. 360, n. 1, CPC in relazione agli artt. 33 e 34 DLGS n. 546 del 1992 e all'art. 41 DPR n. 600 del 1973. In particolare, sub 1., si evidenzia che gli artt. 33 e 34 segnalati prevedono in tema di processo tributario la discussione in pubblica udienza sul merito della causa ove richiesta dal ricorrente come momento centrale e indefettibile del giudizio e si sottolinea che la CTR, ad onta della previsione, avrebbe violato il diritto di difesa trascurando l'incombenza della fissazione dell’udienza in parola e viziando di nullità gli atti del giudizio. Sub 2., si insiste invece nella adombrata violazione delle regole civilistiche sull'onere della prova, avendo il giudice incongruamente utilizzato le presunzioni di cui all'art. 41 DPR n. 600 del 1973, ancorché detta norma sia riferita soltanto al procedimento di accertamento svolto dall'Amministrazione tributaria. Il motivo non coglie nel segno e va respinto con riferimento a quanto adombrato sub 1. Nel pronunciarsi su quella che testualmente viene indicata come “istanza di sospensione dell’atto impugnato relativa all’appello n. 695/14”, il giudice d’appello ha colto l’occasione per definire perentoriamente la controversia, respingendo l’appello e condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali. Benché lamenti la circostanza della statuizione complessiva sul merito della controversia, l’appellante non chiarisce, tuttavia, quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, tanto da permettergli di colmare le lacune e integrare gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi. Invero, l'art. 360, primo comma, n. 4 CPC, nell’ammettere la denuncia di vizi di attività del giudice suscettibili di comportare la nullità della sentenza o del procedimento, non salvaguarda l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo (cfr. Cass. n. 2948 del 10/02/2006; Cass. n. 7108 del 17/03/2008). Nella specie rimangono in ombra tanto il pregiudizio astratto, quanto il modo in cui l’udienza pubblica lo avrebbe sterilizzato. L’udienza ulteriore, stando alla generica prospettazione del ricorrente, nulla avrebbe potuto aggiungere al quadro complessivo già emerso e sedimentato. Piuttosto, nel sostanziale consenso delle parti, si è proceduto alla definizione immediata della controversia, senza che questo abbia comportato, nella prospettazione offertane, una menomazione del diritto difensivo. In tal senso, la divaricazione dalle forme processuali, si è risolta in un vizio sanato ex art. 156 c.p.c., posto che l’immediata fissazione d’udienza ha raggiunto lo scopo processuale, senza dar luogo a menomazioni difensive, avendo le parti hanno rinunciato tanto alla comunicazione, quanto alle memorie ex art. 32 d.lgs. 546/92. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione delle regole civilistiche sull’onere della prova e la violazione o falsa applicazione di norme di legge ex art. 360, n. 3, CPC, in relazione all’art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973. La censura è infondata. Invero, essa insiste invece nella adombrata violazione delle regole civilistiche sull'onere della prova, avendo il giudice incongruamente utilizzato le presunzioni di cui all'art. 41 DPR n. 600 del 1973, ancorché detta norma sia riferita soltanto al procedimento di accertamento svolto dall'Amministrazione tributaria. Pertanto, il mezzo di ricorso, per un verso richiama una norma eccentrica rispetto al perimetro del sindacato giudiziale di merito, per altro verso, assume come malcelato obiettivo una diversa e più gratificante ricostruzione del merito della controversia in una sede in cui tale operazione è preclusa. Invero, spetta al giudice dimerito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi diprova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331 del 2020). Il ricorso per cassazione non conferisce, infatti, al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale (Cass. n. 27197 del 2011). Con la proposizione del ricorso percassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 9097 del 2017). Nella specie, benché evochi il paradigma della violazione di legge, il ricorrente mira con ogni evidenza ad una più appagante rivisitazione del merito della controversia. La censura infatti in parte qua degrada verso la sostanziale richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originato l’accertamento fiscale. In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile alla rammentata norma in quanto pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti. Con l’annessa doglianza sub A), delineata nel contesto del mezzo di ricorso sub 2., il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2727 CC e l'insufficienza degli elementi probatori utilizzati; La censura va disattesa. È, infatti, prerogativa riservata al giudice di merito quella di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delleprove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi diprova (Cass. n. 25508 del 2013). Con la doglianza sub B), del pari acclusa nella cornice del mezzo di ricorso sub 2., il ricorrente insiste nella violazione e falsa applicazione dell'art. 1, lett. a), DLGS n. 74 del 2000 nonché dell'art. 41-bis DPR 600 del 1973 e dell'art. 54 DPR n. 633 del 1972. Il motivo di ricorso va disatteso. Invero, il vizio della sentenza previsto dall'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366,n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentataviolazione (Cass. n. 16700 del 2020; Cass. n. 24298 del 2016). In altri termini, per restare nell'ambito dellaviolazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti per l’applicazione della norma, mentre non può svolgere – come avvenuto nella specie – argomentazioni dirette ad infirmare la plausibilità del ragionamento del giudice, criticando nella la ricostruzione del fatto. Invero, la CTR ha compiuto, avuto riguardo alle norme evocate nel motivo di ricorso, un accertamento di fatto in ordine alla sussistenza di “costi privi del necessario requisito dell’inerenza e ricavi dissimulati”, segnalando la presenza di un “accordo tra il Consorzio e il Iovino”. A tale accertamento di fatto - rientrante fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità – il contribuente contrappone una divaricata e generica ricostruzione dei fatti stessi, invocando una più appagante, ma preclusa rivisitazione del merito. Tuttavia, come chiarito da questa Corte, nel giudizio di cassazione è precluso l'accertamentodei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dall'art. 54 del d.l.n. 83 del 2012, conv. con modif. in l.n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell'omesso esame di un "fatto" decisivo e discusso dalle parti (Cass. n. 21430 del 2015). Con il terzo motivo di ricorso, rubricato sub 3. si contestano i presupposti della statuita condanna alle spese nel giudizio d'appello nonché l'eccessività e la sproporzione della loro liquidazione ad opera del giudice del gravame. La censura è infondata e va respinta. Parte ricorrente adombra una violazione dei parametri di liquidazione delle spese. La contribuente individua, infatti, il valore della controversia sulla scorta della pretesa tributaria, incongruamente depurandola dell’importo delle sanzioni cui viceversa la pretesa è suscettibile d’essere sommata. Appare, infatti, ovvio che ilvalore de lla causa, ai fini della liquidazione dellespese di lite, sia costituito dall'ammontare complessivo dell'obbligazione dedotta in giudizio, comprensivo, tanto dell’imposta, quanto dei suoi accessori e delle connesse sanzioni, le quali ultime nella specie, come la stessa parte ricorrente evidenzia in ricorso, assommavano addirittura ad euro 35.899,20. Giova soggiungere che, sebbene la ricorrenti lamenti l’avvenuta definizione della sola fase cautelare e la necessità di adeguare la liquidazione a tale circostanza, la CTR ha statuito, con ogni evidenza, sul merito della controversia. Non a caso il primo motivo di ricorso è volto a contestare proprio detto modus operandi da parte del giudice di merito. Ne deriva che nessuna violazione può ascriversi al collegio d’appello, attenutosi al rispetto dei parametri del DM n. 55 del 2014, pur nell’esercizio della propria discrezionalità. Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza e liquidate nella misura esplicitata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.600,00 per compensi, oltre accessori e spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupp