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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 15677/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22221/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Sabotino n. 46, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (avente causa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); - intimata - Avverso la sentenza n. 959/14/16, della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione 14, depositata il 22/2/2016 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In data 4/8/2010, fu notificata, a [OSCURATO:PERSONA], dall'Agente della riscossione per la provincia di Roma una cartella di pagamento conseguente a ruolo di somme, interessi e sanzioni, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Roma in seguito a controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, per l'anno di imposta 2006, in ragione di omessi versamenti periodici, saldo a debito carente e tardività delle rate del saldo.

Impugnata dal contribuente in ragione dell'eccepita nullità della cartella in quanto inviata ad indirizzo diverso dal domicilio fiscale del destinatario, e dell'omessa redazione della relata di notifica, dell'omesso dell'invio al destinatario della raccomandata di avviso di avvenuta notificazione nelle mani del portiere, dell'omesso invio dell'avviso bonario e della carenza di motivazione e incostituzionalità degli aggi applicati, la C.T.P. di Roma rigettò il ricorso con sentenza n. 17789/59/14, che fu confermata dalla C.T.R. per il Lazio, adita dallo stesso contribuente, con sentenza n. 959/16, depositata il 22/2/2016.

2. Contro la predetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

L'Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a. (avente causa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) è rimasta intimata.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso, il contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 12, commi 1 e 2, 31 e 33, comma 1, e 34 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 101 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (come applicabile per effetto del richiamo ex art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e agli artt.3,

24. e 111 Cost., per avere la C.T.R. omesso di provvedere sull'istanza di rinvio di udienza per giustificato impedimento, presentata dal difensore del contribuente, ai sensi dell'art. 31, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, prima che questa venisse tenuta, e avere così violato i diritti di difesa e al contraddittorio, avendo impedito al difensore di approfondire argomenti e rilievi contenuti negli atti difensivi e afferenti ai versamenti eseguiti dall'appellante, anche con ravvedimento operoso, e non computati dall'ente e dunque in cartella.

2. Il ricorso è infondato.

Risulta dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio che il difensore del contribuente, in data 13/1/2016, aveva depositato, presso la segreteria della Commissione tributaria regionale del Lazio, istanza di rinvio dell'udienza pubblica già fissata per il 19/1/2016, adducendo impegni professionali sopravvenuti nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare di cui egli era custode giudiziario, consistenti nella necessità di esperire, nella stessa data del 19/1/2016, un secondo tentativo di vendita di un bene immobile pignorato, essendo andata deserta quelle eseguite il 12/1/2016.

Orbene, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui l'istanza di rinvio o dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115, disp. att., cod. proc. civ., deve fare riferimento all'impossibilità di sua sostituzione, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del predetto, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza, sicché essa, in mancanza di tale presupposto, non può trovare accoglimento (in tal senso, Cass., Sez.

U, 26/03/2012 , n. 4773; Cass., Sez. 5, 19/03/2010, n. 6753).

A tal proposito, è stata infatti sostenuto come, ai sensi dell'art. 9, r.d. 27 novembre 1933, n. 1578, sia consentito all'avvocato, anche indipendentemente dalla ricorrenza di un grave impedimento, la possibilità di farsi sostituire o rappresentare da un altro avvocato, il quale, nell'eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale longa manus di quest'ultimo, al quale è riconducibile l'attività processuale da lui svolta (Cass., Sez.

U, 25/05/1999, n. 289) Tale principio trova peraltro applicazione anche al processo tributario, essendo ad esso applicabile il ridetto art. 115, disp. att., cod. proc. civ., in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 6-5, 15/10/2018, n. 25783).

Ne consegue che l'omesso esame dell'istanza da parte della C.T.R., che neppure ne fa menzione in motivazione, non dia luogo alla dedotta invalidità della sentenza, non comportando la predetta alcun obbligo di provvedere nel senso voluto, stante la mancata prospettazione, in essa, dell'impossibilità, per il difensore, di farsi sostituire, senza che assumano rilevanza le ulteriori considerazioni contenute in ricorso, né quelle afferenti ai comportamenti che il difensore avrebbe assunto ove un provvedimento espresso fosse stato emesso e alla qualifica professionale di commercialista dello stesso, essendo i principi sopra ricordati pacifici nella giurisprudenza di questa Corte ed essendo il difensore comunque tenuto allo studio giuridico delle questioni processuali da affrontare, né quelle afferenti alla ristrettezza dei tempi per il reperimento di un sostituto, rispetto all'impedimento professionale sopravvenuto, e ai relativi costi, afferendo entrambe le questioni al medesimo problema attinente all'organizzazione professionale, idoneo a rendere irrilevante l'istanza.

Ne consegue l'infondatezza della censura.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.

Nulla deve, invece, disporsi in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., non avendo essa spiegato difesa.

P.Q.

M. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22221/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Sabotino n. 46, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (avente causa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); - intimata - Avverso la sentenza n. 959/14/16, della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione 14, depositata il 22/2/2016 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In data 4/8/2010, fu notificata, a [OSCURATO:PERSONA], dall'Agente della riscossione per la provincia di Roma una cartella di pagamento conseguente a ruolo di somme, interessi e sanzioni, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Roma in seguito a controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, per l'anno di imposta 2006, in ragione di omessi versamenti periodici, saldo a debito carente e tardività delle rate del saldo. Impugnata dal contribuente in ragione dell'eccepita nullità della cartella in quanto inviata ad indirizzo diverso dal domicilio fiscale del destinatario, e dell'omessa redazione della relata di notifica, dell'omesso dell'invio al destinatario della raccomandata di avviso di avvenuta notificazione nelle mani del portiere, dell'omesso invio dell'avviso bonario e della carenza di motivazione e incostituzionalità degli aggi applicati, la C.T.P. di Roma rigettò il ricorso con sentenza n. 17789/59/14, che fu confermata dalla C.T.R. per il Lazio, adita dallo stesso contribuente, con sentenza n. 959/16, depositata il 22/2/2016. 2. Contro la predetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a. (avente causa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) è rimasta intimata. Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso, il contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 12, commi 1 e 2, 31 e 33, comma 1, e 34 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 101 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (come applicabile per effetto del richiamo ex art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e agli artt.3, 24. e 111 Cost., per avere la C.T.R. omesso di provvedere sull'istanza di rinvio di udienza per giustificato impedimento, presentata dal difensore del contribuente, ai sensi dell'art. 31, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, prima che questa venisse tenuta, e avere così violato i diritti di difesa e al contraddittorio, avendo impedito al difensore di approfondire argomenti e rilievi contenuti negli atti difensivi e afferenti ai versamenti eseguiti dall'appellante, anche con ravvedimento operoso, e non computati dall'ente e dunque in cartella. 2. Il ricorso è infondato. Risulta dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio che il difensore del contribuente, in data 13/1/2016, aveva depositato, presso la segreteria della Commissione tributaria regionale del Lazio, istanza di rinvio dell'udienza pubblica già fissata per il 19/1/2016, adducendo impegni professionali sopravvenuti nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare di cui egli era custode giudiziario, consistenti nella necessità di esperire, nella stessa data del 19/1/2016, un secondo tentativo di vendita di un bene immobile pignorato, essendo andata deserta quelle eseguite il 12/1/2016. Orbene, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui l'istanza di rinvio o dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115, disp. att., cod. proc. civ., deve fare riferimento all'impossibilità di sua sostituzione, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del predetto, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza, sicché essa, in mancanza di tale presupposto, non può trovare accoglimento (in tal senso, Cass., Sez. U, 26/03/2012 , n. 4773; Cass., Sez. 5, 19/03/2010, n. 6753). A tal proposito, è stata infatti sostenuto come, ai sensi dell'art. 9, r.d. 27 novembre 1933, n. 1578, sia consentito all'avvocato, anche indipendentemente dalla ricorrenza di un grave impedimento, la possibilità di farsi sostituire o rappresentare da un altro avvocato, il quale, nell'eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale longa manus di quest'ultimo, al quale è riconducibile l'attività processuale da lui svolta (Cass., Sez. U, 25/05/1999, n. 289) Tale principio trova peraltro applicazione anche al processo tributario, essendo ad esso applicabile il ridetto art. 115, disp. att., cod. proc. civ., in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 6-5, 15/10/2018, n. 25783). Ne consegue che l'omesso esame dell'istanza da parte della C.T.R., che neppure ne fa menzione in motivazione, non dia luogo alla dedotta invalidità della sentenza, non comportando la predetta alcun obbligo di provvedere nel senso voluto, stante la mancata prospettazione, in essa, dell'impossibilità, per il difensore, di farsi sostituire, senza che assumano rilevanza le ulteriori considerazioni contenute in ricorso, né quelle afferenti ai comportamenti che il difensore avrebbe assunto ove un provvedimento espresso fosse stato emesso e alla qualifica professionale di commercialista dello stesso, essendo i principi sopra ricordati pacifici nella giurisprudenza di questa Corte ed essendo il difensore comunque tenuto allo studio giuridico delle questioni processuali da affrontare, né quelle afferenti alla ristrettezza dei tempi per il reperimento di un sostituto, rispetto all'impedimento professionale sopravvenuto, e ai relativi costi, afferendo entrambe le questioni al medesimo problema attinente all'organizzazione professionale, idoneo a rendere irrilevante l'istanza. Ne consegue l'infondatezza della censura. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente. Nulla deve, invece, disporsi in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., non avendo essa spiegato difesa. P.Q. M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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