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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31805/2024

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acri (Cs) il 7 marzo 1946; avverso la ordinanza n. 184/2023 SIGE del Tribunale di Castrovillari del 23 novembre 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Castrovillari, operando in qualità di giudice della esecuzione penale, ha, con ordinanza del 23 novembre 2023, rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dalla locale Procura della Repubblica in danno di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza pronunziata a carico del medesimo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal predetto Tribunale in data imprecisata ma indicata come divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] della esecuzione nel rigettare la istanza in questione osservava, quanto al primo motivo di ricorso, che, sebbene nel dispositivo della citata sentenza letto in udienza non fosse stato impartito l'ordine di demolizione del manufatto riscontrato come abusivamente edificato dal Cofone, legittimamente siffatta statuizione era stata poi inserita nel predetto documento in quanto oggetto di una procedura di correzione di errore materiale.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso il Tribunale di Castrovillari ha rilevato che legittimamente l'ordine di demolizione erra stato disposto a carico del Cofone, sebbene il manufatto appartenesse a soggetti terzi rispetto a questo, trattandosi di statuizione che ha carattere reale i cui effetti ricadono sul soggetto che sia in relazione materiale con il bene in questione, cioè, quanto al caso di specie, sul Cofone che è nella materiale disponibilità del manufatto da demolire.

Avverso la ordinanza reiettiva dell'incidente di esecuzione ha interposto ricorso per cassazione il Cofone, tramite il proprio difensore fiduciario, articolando due motivi di impugnazione.

Il primo motivo concerne il profilo relativo alla ritenuta attivazione della procedura di correzione dell'errore materiale, avendo, semplicemente, il giudice della sentenza di merito redatto una motivazione del provvedimento che conteneva la previsione dell'ordine di demolizione, poi riportato nel dispositivo redatto in calce alla motivazione in questione, ma non mai provveduto alla modifica del dispositivo pubblicamente letto al termine della fase decisionale, dispositivo che non porta la indicazione dell'ordine di demolizione; ha, peraltro, soggiunto il ricorrente che, in ogni caso avrebbe errato il giudice della esecuzione a ritenere ammissibile in una fattispecie del tipo ora esaminato il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale.Il secondo motivo ha ad oggetto la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale calabrese nel ritenere la legittimità della adozione dell'ordine di demolizione nei confronti del Cofone sebbene questi non sia il titolare del diritto di proprietà sul bene demolendo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso non deve essere accolto.

Si ritiene, per semplicità argomentativa, di dovere esaminare per primo il secondo dei due motivi di impugnazione, cioè quello con il quale è censurata la ordinanza emessa dal Tribunale di Castrovillari per avere questo disatteso il motivo in base al quale l'odierno ricorrente aveva sollecitato la revoca dell'intimazione a lui rivolta a demolire il manufatto abusivo non essendone egli il proprietario.

Si tratta di una censura non fondata; invero, va premesso che è pacifico che, con sentenza emessa in data 26 luglio 2017, secondo quanto emerge non dall'ordinanza impugnata ma dalla produzione documentale offerta dallo stesso ricorrente, il Tribunale di Castrovillari ha applicato a carico del Cofone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata fra le parti del giudizio in relazione ad una imputazione avente ad oggetto la violazione della normativa in materia di edilizia; ciò posto, osserva la Corte che ad una sentenza del tipo ora in discorso fa seguito, secondo la previsione di cui all'art. 31, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, senza la necessità che tale statuizione sia stata oggetto di accordo fra le parti, trattandosi di statuizione obbligatoria, priva di contenuto discrezionale, consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata, e pertanto sottratta alla disponibilità delle parti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 febbraio 2016, n. 6128, rv 266285).

Un tale ordine, secondo la corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni normative, se non può essere legittimamente disposto a carico del soggetto che si sia limitato a realizzare, nello svolgimento della propria attività professionale, il manufatto ovvero abbia, in qualità di direttore dei lavori, sovrainteso alla loro tecnicamente corretta esecuzione (si veda, infatti, in tale senso, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 novembre 2021, n. 41586), può, invece, essere legittimamente impartito non solamente a carico del proprietario del manufatto, ma anche in danno di colui il quale - sia in base ad un titolo sia meramente in via di fatto - abbia eseguito le opere e ne abbia la materiale disponibilità (si veda, al riguardo: Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 aprile 2024, n. 16470, rv 286151; Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 dicembre 2009, n. 48925; rv 245918).

Nel nostro caso è lo stesso ricorrente che, producendo in atti la scrittura privata del 22 aprile 2010 intercorsa fra lui ed il proprietario dell'area su cui insiste il manufatto per cui è causa, offre la dimostrazione del fatto che, sebbene egli non fosse il "proprietario" del manufatto stesso (semmai si possa parlare di proprietà in senso tecnico del bene abusivamente edificato), avendone egli la disponibilità, era lui il diretto destinatario dell'ordine di demolizione di quello.

Sotto il descritto profilo, pertanto, il ricorso è infondato.

Venendo ora al primo motivo di censura, osserva il Collegio che - sebbene la motivazione della ordinanza appaia difettiva nella parte in cui in essa si sostiene che, avendo il giudicante omesso di disporre nel dispositivo della sentenza da lui emessa l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, siffatta mancanza era emendabile tramite lo strumento della correzione dell'errore materiale, posto che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Castrovillari, come questa Corte ha ancora di recente sostenuto, in termini che qui, per quanto ora rileva, sono condivisi, in caso di omessa pronunzia dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna per reati edilizi (ed il principio deve ritenersi indubbiamente estensibile anche alla sentenza di applicazione di pena concordata), non può farsi ricorso alla procedura della correzione dell'errore materiale, dovendo, invece, onde integrare la lacuna, essere proposto appello (o comunque impugnazione di fronte a questa Corte laddove si tratti di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.) da parte del Pm (così, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale13 settembre 2022, n. 33642, rv 283473), trattandosi di un error in iudicando, cui può non porsi rimedio né attraverso lo strumento di cui all'art. 13 cod. proc. pen. né ad opera del giudice della esecuzione, esulando l'emissione di tale ordine rispetto alle "altre competenze" tassativamente indicate dall'art. 676 cod. proc. pen. per tale funzione giudiziaria (Corte di cassazione Sezione III penale, 10 gennaio 2024, n. 872, rv 285734) - come d'altra parte è lo stesso ricorrente a riconoscere, una tale tematica è solo parzialmente pertinente alla presente fattispecie.

Infatti, diversamente da quanto lo stesso Giudice della esecuzione dimostra di avere inteso, il Tribunale di Castrovillari, allorché ha "emendato" il dispositivo della sentenza emessa a carico del Cofone in data 26 settembre 2017, non ha assolutamente fatto ricorso alla procedura - peraltro, inammissibile secondo quanto si è dianzi osservato - della correzione dell'errore materiale, ma ha "semplicemente" redatto una motivazione parzialmente distonica rispetto al dispositivo letto in udienza, introducendo in essa l'ordine di demolizione prima trascurato.

E' di tutta evidenza che una tale scelta ha condotto alla adozione di un provvedimento viziato, posto che la motivazione di esso non è consentanea al dispositivo della sentenza che era stato letto in udienza, ma un tale vizio, una volta emerso a seguito della avvenuta pubblicazione dei motivi della sentenza in tal modo redatta e della loro accessibilità anche al soggetto cui la stessa era indirizzata, doveva essere censurato, tramite la proposizione del gravame (o in questo caso del ricorso per cassazione) da parte di chi aveva interesse a segnalare siffatta aporia motivazionale.

Invece l'avvenuta inerzia dell'attuale ricorrente, il quale non ha impugnato la sentenza emessa a suo carico, ha fatto sì che, divenuta questa definitiva nella versione di essa che prevede l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, coerentemente siffatto ordine è stato posto in esecuzione dalla competente Procura della Repubblica e correttamente il Tribunale di Castrovillari ha rigettato la richiesta di revoca della intimazione a demolire attuativa dell'ordine in questione che, oramai, fa parte del provvedimento divenuto irrevocabile.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente va, conseguentemente, condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

PQM [OSCURATO:PERSONA] ricorso e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acri (Cs) il 7 marzo 1946; avverso la ordinanza n. 184/2023 SIGE del Tribunale di Castrovillari del 23 novembre 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Castrovillari, operando in qualità di giudice della esecuzione penale, ha, con ordinanza del 23 novembre 2023, rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dalla locale Procura della Repubblica in danno di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza pronunziata a carico del medesimo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal predetto Tribunale in data imprecisata ma indicata come divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] della esecuzione nel rigettare la istanza in questione osservava, quanto al primo motivo di ricorso, che, sebbene nel dispositivo della citata sentenza letto in udienza non fosse stato impartito l'ordine di demolizione del manufatto riscontrato come abusivamente edificato dal Cofone, legittimamente siffatta statuizione era stata poi inserita nel predetto documento in quanto oggetto di una procedura di correzione di errore materiale. Con riferimento al secondo motivo di ricorso il Tribunale di Castrovillari ha rilevato che legittimamente l'ordine di demolizione erra stato disposto a carico del Cofone, sebbene il manufatto appartenesse a soggetti terzi rispetto a questo, trattandosi di statuizione che ha carattere reale i cui effetti ricadono sul soggetto che sia in relazione materiale con il bene in questione, cioè, quanto al caso di specie, sul Cofone che è nella materiale disponibilità del manufatto da demolire. Avverso la ordinanza reiettiva dell'incidente di esecuzione ha interposto ricorso per cassazione il Cofone, tramite il proprio difensore fiduciario, articolando due motivi di impugnazione. Il primo motivo concerne il profilo relativo alla ritenuta attivazione della procedura di correzione dell'errore materiale, avendo, semplicemente, il giudice della sentenza di merito redatto una motivazione del provvedimento che conteneva la previsione dell'ordine di demolizione, poi riportato nel dispositivo redatto in calce alla motivazione in questione, ma non mai provveduto alla modifica del dispositivo pubblicamente letto al termine della fase decisionale, dispositivo che non porta la indicazione dell'ordine di demolizione; ha, peraltro, soggiunto il ricorrente che, in ogni caso avrebbe errato il giudice della esecuzione a ritenere ammissibile in una fattispecie del tipo ora esaminato il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale.Il secondo motivo ha ad oggetto la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale calabrese nel ritenere la legittimità della adozione dell'ordine di demolizione nei confronti del Cofone sebbene questi non sia il titolare del diritto di proprietà sul bene demolendo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso non deve essere accolto. Si ritiene, per semplicità argomentativa, di dovere esaminare per primo il secondo dei due motivi di impugnazione, cioè quello con il quale è censurata la ordinanza emessa dal Tribunale di Castrovillari per avere questo disatteso il motivo in base al quale l'odierno ricorrente aveva sollecitato la revoca dell'intimazione a lui rivolta a demolire il manufatto abusivo non essendone egli il proprietario. Si tratta di una censura non fondata; invero, va premesso che è pacifico che, con sentenza emessa in data 26 luglio 2017, secondo quanto emerge non dall'ordinanza impugnata ma dalla produzione documentale offerta dallo stesso ricorrente, il Tribunale di Castrovillari ha applicato a carico del Cofone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata fra le parti del giudizio in relazione ad una imputazione avente ad oggetto la violazione della normativa in materia di edilizia; ciò posto, osserva la Corte che ad una sentenza del tipo ora in discorso fa seguito, secondo la previsione di cui all'art. 31, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, senza la necessità che tale statuizione sia stata oggetto di accordo fra le parti, trattandosi di statuizione obbligatoria, priva di contenuto discrezionale, consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata, e pertanto sottratta alla disponibilità delle parti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 febbraio 2016, n. 6128, rv 266285). Un tale ordine, secondo la corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni normative, se non può essere legittimamente disposto a carico del soggetto che si sia limitato a realizzare, nello svolgimento della propria attività professionale, il manufatto ovvero abbia, in qualità di direttore dei lavori, sovrainteso alla loro tecnicamente corretta esecuzione (si veda, infatti, in tale senso, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 novembre 2021, n. 41586), può, invece, essere legittimamente impartito non solamente a carico del proprietario del manufatto, ma anche in danno di colui il quale - sia in base ad un titolo sia meramente in via di fatto - abbia eseguito le opere e ne abbia la materiale disponibilità (si veda, al riguardo: Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 aprile 2024, n. 16470, rv 286151; Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 dicembre 2009, n. 48925; rv 245918). Nel nostro caso è lo stesso ricorrente che, producendo in atti la scrittura privata del 22 aprile 2010 intercorsa fra lui ed il proprietario dell'area su cui insiste il manufatto per cui è causa, offre la dimostrazione del fatto che, sebbene egli non fosse il "proprietario" del manufatto stesso (semmai si possa parlare di proprietà in senso tecnico del bene abusivamente edificato), avendone egli la disponibilità, era lui il diretto destinatario dell'ordine di demolizione di quello. Sotto il descritto profilo, pertanto, il ricorso è infondato. Venendo ora al primo motivo di censura, osserva il Collegio che - sebbene la motivazione della ordinanza appaia difettiva nella parte in cui in essa si sostiene che, avendo il giudicante omesso di disporre nel dispositivo della sentenza da lui emessa l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, siffatta mancanza era emendabile tramite lo strumento della correzione dell'errore materiale, posto che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Castrovillari, come questa Corte ha ancora di recente sostenuto, in termini che qui, per quanto ora rileva, sono condivisi, in caso di omessa pronunzia dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna per reati edilizi (ed il principio deve ritenersi indubbiamente estensibile anche alla sentenza di applicazione di pena concordata), non può farsi ricorso alla procedura della correzione dell'errore materiale, dovendo, invece, onde integrare la lacuna, essere proposto appello (o comunque impugnazione di fronte a questa Corte laddove si tratti di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.) da parte del Pm (così, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale13 settembre 2022, n. 33642, rv 283473), trattandosi di un error in iudicando, cui può non porsi rimedio né attraverso lo strumento di cui all'art. 13 cod. proc. pen. né ad opera del giudice della esecuzione, esulando l'emissione di tale ordine rispetto alle "altre competenze" tassativamente indicate dall'art. 676 cod. proc. pen. per tale funzione giudiziaria (Corte di cassazione Sezione III penale, 10 gennaio 2024, n. 872, rv 285734) - come d'altra parte è lo stesso ricorrente a riconoscere, una tale tematica è solo parzialmente pertinente alla presente fattispecie. Infatti, diversamente da quanto lo stesso Giudice della esecuzione dimostra di avere inteso, il Tribunale di Castrovillari, allorché ha "emendato" il dispositivo della sentenza emessa a carico del Cofone in data 26 settembre 2017, non ha assolutamente fatto ricorso alla procedura - peraltro, inammissibile secondo quanto si è dianzi osservato - della correzione dell'errore materiale, ma ha "semplicemente" redatto una motivazione parzialmente distonica rispetto al dispositivo letto in udienza, introducendo in essa l'ordine di demolizione prima trascurato. E' di tutta evidenza che una tale scelta ha condotto alla adozione di un provvedimento viziato, posto che la motivazione di esso non è consentanea al dispositivo della sentenza che era stato letto in udienza, ma un tale vizio, una volta emerso a seguito della avvenuta pubblicazione dei motivi della sentenza in tal modo redatta e della loro accessibilità anche al soggetto cui la stessa era indirizzata, doveva essere censurato, tramite la proposizione del gravame (o in questo caso del ricorso per cassazione) da parte di chi aveva interesse a segnalare siffatta aporia motivazionale. Invece l'avvenuta inerzia dell'attuale ricorrente, il quale non ha impugnato la sentenza emessa a suo carico, ha fatto sì che, divenuta questa definitiva nella versione di essa che prevede l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, coerentemente siffatto ordine è stato posto in esecuzione dalla competente Procura della Repubblica e correttamente il Tribunale di Castrovillari ha rigettato la richiesta di revoca della intimazione a demolire attuativa dell'ordine in questione che, oramai, fa parte del provvedimento divenuto irrevocabile. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente va, conseguentemente, condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. PQM [OSCURATO:PERSONA] ricorso e co
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