CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 11024/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Barnaba) Rilevato che i motivi di doglianza formulati si rivelano per un verso improponibili, prospettando (il primo) una non consentita rilettura degli elementi di prova con riferimento alle condizioni di salute psichica dell'imputato, mentre gli altri sono manifestamente infondati lì dove deducono insussistenti vizi di legge o di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio (recidiva e attenuanti generiche), profili per contro debitamente considerati e argomentati, seppur sinteticamente, dalla Corte di merito (v. pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] te Angelj Co4tanzo DEPOSA.TATA ilN! CAN :52:41.ERIA 15 MARl2024 Fuirunbt(2