CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 03664/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 16565/2023R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesacome in atti; contro [OSCURATO:PERSONA], difesacome in atti ( controricorrente ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato che la nota fatta pervenire dal difensore di parte ricorrente in data 31.01.2024, con cui è stata depositatacopia della sentenza impugnata munita di relazione di notificazione, deve essere considerata tamquam non esset, sia perché con la suddetta notanon è stata chiesta la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., e comunqueil difensore che l’ha presentata non è munito dinuova procura speciale, sia perché, in ogni caso, il deposito della copia notificata del provvedimento è stato eseguito oltre il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c., con la conseguenza che l’ipotesidi improcedibilità del ricorso ravvisatanella proposta ex art. 380-bis c.p.c. rimane impregiudicat a (cfr. Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874); Ritenuto, pertanto,che, in mancanza di istanza di decisione ‒ a norma dell ’ art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituit