CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08062/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 28.9.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, in data 28.7.2020, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti (riqualificati i fatti di cui ai capi 2 e 10 in termini di tentata estorsione) e, esclusa la circostanza aggravante dell'uso dell'arma, contestata sul capo 11), ritenute altresì le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti ed il vincolo della continuazione tra tutti i fatti ascritti, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 11 di reclusione ed Euro 6.900 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere; aveva inoltre dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 1) e 11), in tale ultimo caso limitatamente a quello di cui agli artt. 56-629 cod. pen., nonché di quelli di cui ai capi da 13) a 16) e, esclusa anche per lui la aggravante dell'uso dell'arma sul capo 11), e con la continuazione tra tutti i reati, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 7 di reclusione ed Euro 2.800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere; 2. ricorrono per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] ed il Gazmend deducendo: 2.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1 in relazione al capo 1) quanto alla affermazione di penale responsabilità, vizio di motivazione in ordine alla doglianza difensiva relativa alla insussistenza del delitto di cui all'art. 416 cod. pen.: rileva che le due sentenze di merito hanno affermato la sussistenza degli estremi del delitto di cui ai capo 1), pur genericamente contestato, sulla base di circostanza indimostrate e di suggestioni legate alla personalità degli imputati; segnala che la Corte di Appello, a fronte delle puntuali censure articolate dalla difesa, si è limitata a richiamare la sentenza del GUP reiterando perciò l'errore in cui era incorso il primo giudice circa i rapporti intercorrenti tra gli imputati ed il ricorrere dei presupposto per affermare l'esistenza di un sodalizio criminoso; a partire dalla individuazione della sede della [OSCURATO:PERSONA] quale luogo di condivisione e deliberazione della attività laddove l'istruttoria aveva dimostrato che gli incontri avvenivano in luoghi pubblici e senza particolari precauzioni; aggiunge che la Corte ha superato le considerazioni difensive sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo secondo cui dagli altri veniva chiamato "zio" ricorrendo in tal modo ad un argomento del tutto inconferente e non conducente al risultato di individuarlo come apicale in una organizzazione criminosa; né, aggiunge, poteva essere utilmente richiamata la sentenza del GUP di Bergamo emessa nel parallelo processo a carico degli originari coindagati e che è stata acquisita soltanto ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. oltre che resa all'esito del giudizio abbreviato; sottolinea, infine, come non sia stato evidenziato un profilo di sistematicità tra i diversi episodi laddove la loro previa programmazione rappresenta un dato meramente asserito e non oggetto di riscontri probatori; 2.1.2 in relazione al capo 11) ed in punto di responsabilità: contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto alla ricostruzione del supposto impossessamento della collana: travisamento della prova: richiama la sentenza impugnata laddove la Corte ha fatto riferimento alla visione del filmato sottolineando come non risultasse affatto il dato fattuale dello "strappo di qualcosa" né, per altro verso, la convergenza con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; riporta un passo dell'atto di appello ove si era segnalato che il filmato forniva una rappresentazione dell'episodio del tutto difforme da quella riportata dalla persona offesa e, certamente, non confortata da quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA]; illogica valutazione della deposizione di [OSCURATO:PERSONA]: segnala che con l'atto di appello era stata evidenziata la inattendibilità della persona offesa tanto che lo stesso Tribunale di Bergamo aveva accennato al fatto che le vicende si muovono "in un contesto di dubbia liceità"; riporta, a tal proposito, un passo della deposizione del Bonavoglia quanto al debito assunto con l'infermiere evidenziando come la sentenza avesse dato conto di una attendibilità "a corrente alternata"; analogamente per quanto concerne l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui, secondo il teste, gli imputati erano armati, circostanza invece esclusa dalla stessa sentenza impugnata in quanto smentita dal filmano; segnala che l'episodio risulta ricostruito in termini assolutamente difformi da quanto restituito dalle immagini, con conseguente necessità di una approfondita indagine sulla attendibilità del teste; 2.1.3 in relazione al capo 4), in punto di responsabilità: contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla valutazione della prova: rileva che la Corte ha liquidato gli argomenti prospettati dalla difesa valorizzando il dato della acquisizione, agli atti, di foto ritraenti il [OSCURATO:PERSONA] con alcuni capi di bestiame all'interno della azienda del Bonavoglia e la sua presenza all'atto della corresponsione del denaro: travisamento delle risultanze processuali: rileva che tali circostanze, mai disconosciute, dovevano rapportarsi alla iniziativa comune, al ricorrente ed al Bonavoglia, poi non intrapresa proprio a causa dei debiti di quest'ultimo; riporta, a tal proposito, passi delle deposizioni del teste Bordogna e del teste Patrone, conseguendone la legittimità della presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso l'azienda del Bonavoglia ed in banca insieme a costui; illogica valorizzazione della inattendibile deposizione del Bonavoglia: rileva come la Corte di Appello abbia omesso di valutare l'attendibilità della persona offesa evidenziando in tal modo una chiara difficoltà ad asseverarne la versione dei fatti; aggiunge che il clima di intimidazione ed il persistente turbamento di cui ha parlato la Corte di Appello non sono emersi né dall'atteggiamento del Bonavoglia in sede testimoniale, avendo il medesimo riferito di essersi più volte recato a casa del [OSCURATO:PERSONA] a cena con la famiglia essendo giunto a predisporre un business plan per gli imputati; 2.1.4 in relazione ai capi 13), 14) e 15) in punto di responsabilità: carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione: osserva, quanto ai fatti di cui ai capi 13), 15) e 15), che la sentenza si risolve in poche pagine nelle quali viene resa una motivazione contraddittoria ed illogica; con l'atto di appello la difesa aveva infatti evidenziato, con riferimento alla vicenda "Bonfanti", che i testi escussi avevano fornito una versione dei fatti del tutto diversa rispetto a quella propinata da Marco ed [OSCURATO:PERSONA], carrozzieri e gestori, di fatto, della [OSCURATO:SOCIETA] senza averne assunto la formale titolarità anche al fine di sottrarsi ai creditori e di sottrarre risorse al fisco ed avendo infine essi stessi sollecitato l'intervento degli imputati invitati ad assumere la formale titolarità della società; segnala che la Corte ha affrontato tali rilievi con argomentazioni generiche e con il riferimento ad elementi di natura documentale solo apparentemente rilevanti omettendo inoltre di considerare il ruolo degli imputati e la documentazione acquisita in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; aggiunge che la prova raccolta in sede dibattimentale con la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] aveva portato ad escludere una posizione debitoria di costui; evidenzia che sulla attività distrattiva la Corte si è limitata ad evocare il mero dato documentale senza alcuna ulteriore valutazione ignorando le doglianze difensive articolate con l'atto di appello e, inoltre, la documentazione acquisita in sede di rinnovazione della istruttoria dibattimentale con riguardo alle contestazioni della Procura circa la gestione della [OSCURATO:SOCIETA] da parte dei Bonfanti; 2.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], inosservanza di norme processuali con riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]: rileva che, con l'atto di appello, la difesa aveva eccepito la inutilizzabilità delle dichiarazioni di Marco ed [OSCURATO:PERSONA] perché assunte senza le garanzie di cui all'art. 210 cod. proc. pen. avendo la Corte disatteso l'eccezione sostenendo, in primo luogo, che la difesa non aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale dei 29.5.2020 che aveva deciso sulla medesima questione; in secondo luogo, perché si tratterebbe di condotte senza alcun contatto con quelle oggetto del processo non risultando alcun collegamento nemmeno "occasionale"; da ultimo, per la prevalenza della condizione di teste su quella di imputato o indagato di reato connesso; quanto al primo aspetto, rileva che la questione, sollevata dalla difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata decisa soltanto con la sentenza che, sul punto, era stata impugnata; quanto al secondo aspetto rileva che i Bonfanti sono stati condannati per fatti legati alla gestione della società [OSCURATO:SOCIETA] in cui, secondo la ipotesi accusatoria, si sarebbero intromessi gli imputati, e relativi a frodi assicurative commesse nello stesso torno di tempo; aggiunge che era inoltre emerso che gli imputati avevano ottenuto una lista dei finanzieri coinvolti nelle frodi assicurative e li avrebbero fotografati nella carrozzeria elemento, questo, non ritenuto sufficiente ad estendere l'imputazione al ricorrente ed ai correi; con riguardo al quarto aspetto, rileva che l'orientamento richiamato dalla Corte territoriale è stato superato dalla giurisprudenza successiva a partire dalle SS.UU. del 17.12.2009; segnala, da ultimo, che il ricorrente è stato indagato, unitamente ai Bonfanti, per bancarotta fraudolenta, in relazione a fatti concernenti proprio la [OSCURATO:SOCIETA] ed il procedimento era certamente pendente nel momento in cui gli stessi Bonfanti erano stati sentiti in dibattimento come testimoni "puri"; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi: ritiene, infatti, la motivazione della sentenza impugnata immune da profili di illogicità in punto di responsabilità; segnala che, per quanto attiene al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i giudici della Corte di appello di Brescia hanno esposto compiutamente le ragioni per cui sussiste nei suoi confronti il reato associativo, atteso che le conversazioni intercettate documentano non solo la commissione di una serie di reati scopo, ma anche la sussistenza di stabili legami tra le parti che trascendono la commissione di singoli delitti e che evidenziano uno stabile collegamento e supporto tra i sodali; aggiunge che inoltre la motivazione della sentenza impugnata è immune da profili di illogicità anche in punto di responsabilità in relazione ai reati fine, con particolare riferimento alle estorsioni aventi quali persone offese [OSCURATO:PERSONA] e Bonfanti, Marco ed Ezio; che, per quanto attiene al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che le persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non dovevano deporre con le garanzie previste dall'art.210 c.p.p. dal momento che le condotte per cui erano indagati non avevano elementi di contatto con le condotte estorsive da loro subite, in quanto emergeva solo una parziale sovrapposizione spazio-temporale tra i due fatti e nemmeno un collegamento occasionale. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili in quanto articolati con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati chiamati a rispondere, e sono stati riconosciuti responsabili, nei due gradi di merito, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, in primo luogo del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. "... perché, con la copertura offerta dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl ... si associavano per commettere più delitti ovvero estorsioni e minacce ... [OSCURATO:PERSONA] quale promotore e capo e gli altri soggetti coadiutori coordinati dal [OSCURATO:PERSONA]". Entrambi erano stati, inoltre, dichiarati responsabili dei fatti di estorsione (e riqualificati quelli di cui ai capi 2 e 10 nella fattispecie tentata) e dell'episodio di favoreggiamento ascritti al primo e, per il secondo, di quelli di cui ai capi 1-11 (limitatamente, in tal caso, a! reato di tentata estorsione) nonché di quelli rubricati ai capi da 13) a 16), con esclusione, per entrambi, della aggravante dell'uso dell'arma sul capo 11). 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La difesa del [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizi di motivazione (e, in un caso, travisamento della prova) in punto di affermazione della responsabilità per i delitti ascrittigli. Non è inutile, allora, ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 - 01). Non sono perciò deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza (cfr., Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01; conf., più recentemente, Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Né, per altro verso, è ammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (cfr., Sez. U - , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 04; Sez. 2 - , n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 01; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012 Cimini, Rv. 254274 - 01). Nel caso in esame, peraltro, si è in presenza di una "doppia conforme" di merito che, come è noto, ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza per cui, ai fini del controllo della legittimità, completezza e congruità della motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615 - 01). Per altro verso, il "travisamento" del fatto o della prova che, in virtù dei disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è consentito dedurre in sede di legittimità, è rappresentato dalla contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Sez. 2 , n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499 - 01 Sez. 5, n. 18542 del 21.1.2011, Carone, Rv. 250168 - 01);1.2 Tanto premesso, le sentenze di merito hanno dato conto in maniera esaustiva delle ragioni, in fatto ed in diritto, che hanno condotto alla condanna dell'imputato. Come si legge nella sentenza di primo grado, le indagini avevano avuto ad oggetto condotte estorsive tenute in danno di Ferdinando e [OSCURATO:PERSONA] ed erano state originate dalle querele dei due: [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti riferito di essere stato avvicinato da Rocco di [OSCURATO:PERSONA] il quale, in occasione di un appuntamento in un bar, gli aveva fatto presente di lavorare per la [OSCURATO:PERSONA] srl e di essere stato incaricato di recuperare un credito di 400.000 Euro che un infermiere vantava nei confronti dello zio Lucio e rispetto al quale Ferdinando si era dichiarato estraneo proponendo di contattare i figli di costui, tra i quali Roberto. Il Tribunale aveva ricostruito i fatti a partire da quelli compendiati nei capi da 3) a 12) della rubrica che vedono come persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 2-8 della sentenza di primo grado) e, poi, quelli compendiati nei capi da 9) a 12) della rubrica, con parte offesa [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ivi, pagg. 8-11). In particolare, aveva passato in rassegna le risultanze istruttorie (cfr., pagg. 11-17) e, in quel contesto, vagliato la attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] oltre a dar conto delle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e delle riprese video nonché, infine, degli arresti dei coindagati Luordo e Cerrone (cfr., ivi). Il primo giudice aveva inoltre differenziato la posizione processuale di Ferdinando rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA], giudicata più complessa ed articolata anche per il tentativo di quest'ultimo di accreditarsi nei confronti degli imputati per trarre qualche vantaggio personale ed essersi infine risolto a sporgere querela soltanto dopo aver subito il furto della propria vettura e del ritrovamento delle armi in possesso di [OSCURATO:PERSONA]. Aveva peraltro spiegato che le dichiarazioni dei Bonavoolia avevano trovato riscontro in quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], per le quali erano stati posti problemi di attendibilità e, inoltre, in quelle parzialmente confessorie dello stesso [OSCURATO:PERSONA] quanto alla prassi operativa della Internationa! [OSCURATO:SOCIETA] (cfr., ancora, ivi, pag. 13). Rilevato il pacifico coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in tutti gli episodi in cui si era articolata la vicenda Bonavoglia, il Tribunale aveva quindi motivato in ordine alla impossibilità di ricondurre i fatti nello schema delineato dall'art. 393 cod. pen.trattandosi di pretesa creditoria insussistente sia per quanto riguarda i Bonavoglia che per quanto concerne il Bordogna. Analogamente, il primo giudice aveva passato in rassegna gli elementi deponenti per la configurabilità del delitto di estorsione consumato dal [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con il Prenga) ai danni del Bonfanti e di cui ai capi da 13 a 16 della imputazione (cfr., pagg. 17-28 della sentenza di primo grado); dalle due sentenze di merito risulta che il [OSCURATO:PERSONA] e Prenga si erano presentati nell'officina dei Bonfanti pretendendo da costui il pagamento di un credito di 300.000 Euro vantato nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], presente all'incontro e che, d'altra parte, avrebbe negato ogni rapporto debitorio. Già il Tribunale aveva vagliato la attendibilità delle deposizioni dei due fratelli Bonfanti (cfr., pagg. 19-20) e respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle loro dichiarazioni sollevata dalla difesa del Prenga e riproposta in questa sede con l'unico motivo di ricorso articolato nell'interesse del predetto su cui si avrà modo di soffermarsi esaminando la sua posizione. Il Tribunale aveva esaminato i fatti legati alla estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 28-30 della sentenza di primo grado), su cui non sono stati articolati motivi di ricorso come non ne sono stati articolati quanti al delitto di favoreggiamento. Il primo giudice aveva infine esaminato la imputazione associativa di cui al capo 1) (cfr., pagg. 32-37 della sentenza di primo grado), confermandone la fondatezza in considerazione del lasso di tempo in cui aveva operato (tra il giugno del 2016 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), il novero di reati-fine, il consolidato rapporto tra i suoi componenti tra cui, per l'appunto, gli odierni ricorrenti unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; aveva valutato, a tal fine, l'esistenza di una "sede", individuata in quella della [OSCURATO:PERSONA] srl, ove venivano convocati i "debitori" e che sarebbe stata chiusa dopo l'arresto del Cerrone evenienza che, tuttavia, a riprova dell'esistenza di un sodalizio capace anche di sopravvivere alla venuta meno di taluno dei suoi componenti e, come nel caso di specie, "soci fondatori", non aveva comportato la cessazione della sua operatività. Ed ancora, a sostegno della esistenza di un sodalizio e non già di un mero concorso di persone, il giudice di prime cure aveva richiamato la sentenza di condanna del Luordo ma, anche, e soprattutto, gli esiti della attività di intercettazione che documentavano lo stabile rapporto tra i sodali, prescindente dalla commissione dei singoli delitti: in quest'ottica, infatti, aveva segnalato la conversazione del 9.11.2016, intercettata presso il distributore AGIP di Stezzano, sulla ripartizione dei proventi delle attività illecite ma, anche, quella delle ulteriori dello stesso giorno (cfr., pag. 34), quelle sulla disponibilità di armi (cfr., ancora, ivi). 1.3 La difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto un articolato appello contestando la responsabilità dell'imputato quanto al delitto di cui al capo 2) (su cui, come accennato, non è stato proposto ricorso), quanto agli episodi di cui capi da 3) a 8), quanto ai capi da 9) a 12), ai capi da 13) a 16), al delitto associativo ed al delitto di favoreggiamento (per il quale, come pure accennato, non v'è motivo di ricorso). 1.4 Ritiene il collegio che la Corte di appello abbia affrontato le questioni sollevate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di gravame in termini esaustivi in fatto e corretti in diritto, e sorretto la propria decisione con motivazione immune da vizi logici e giuridici. D'altra parte, la difesa del ricorrente, pur deducendo vizi di motivazione, contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione; si tratta, in definitiva, di censure inammissibili in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e con i quali la difesa dell'imputato omette di confrontarsi criticamente. Così, ad esempio, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA] srl con cui, hanno spiegato i giudici di merito, i ricorrente non intratteneva formalmente alcun rapporto di natura societaria o di lavoro o collaborazione e che, per altro (e decisivo) verso, non era mai stato nemmeno dedotto che si fosse resa cessionaria dei crediti che sarebbero stati poi reclamati nei confronti dei presunti debitori. Né il ricorso si confronta con il richiamo, operato dalla Corte territoriale, al contenuto delle intercettazioni evocate a pag. 59 della sentenza, circa le modalità intimidatorie delle condotte tenute dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di coloro dai quali era preteso il pagamento dei "crediti". In altri casi, poi, come nell'episodio legato alla vendita dei suini (cfr., pagg. 59-60 della sentenza impugnata), il ricorso si risolve nella prospettazione di una IO diversa ed alternativa "lettura" dei fatti e di una loro ricostruzione difforme rispetto a quella condivisa dai giudici di merito, senza aver potuto evidenziare dei profili di criticità della motivazione riconducibili nel "catalogo" contenuto nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Quanto al secondo motivo, circa il presunto travisamento relativo al capo 11), va rilevato che la Corte di appello ha dato atto che, al di là delle parole del teste [OSCURATO:PERSONA], di cui la difesa lamenta la omessa considerazione, l'episodio era stato ricostruito sulla scorta delle immagini della cui diretta visione gli stessi giudici di seconde cure hanno dato conto. Il ricorso, ancora una volta, si disinteressa della sentenza impugnata omettendo in tal modo di puntualizzare la "decisività" della pretesa omissione ai fini della ricostruzione del fatto che, per l'appunto, la Corte territoriale ha fondato su diverse ed alternative fonti di prova. Esaustiva, inoltre, è la motivazione cella sentenza impugnata quanto alla vicenda relativa alla estorsione in danno dei Bonfanti (cfr., pagg. 61 e ssgg. della sentenza in verifica), avendo la Corte di appello segnalato la progressiva ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'attività dei due germani come documentalmente dimostrata in termini su cui, ancora una volta, la difesa omette totalmente di confrontarsi; come, per altro verso, nessuna considerazione viene sviluppata nel ricorso circa il riferimento agli assegni emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA] in favore del [OSCURATO:PERSONA] e dei sodali (cfr., ivi, pag. 62); costoro, come scrive la Corte territoriale, si erano anche impossessati delle autovetture di servizio dell'officina (cfr., ivi, ancora, pag. 63) come testimoniato dalle dichiarazioni dei testi e documentato dai servizi di OPC. Altrettanto incensurabile è la motivazione della sentenza con riguardo al delitto associativo (cfr., pagg. 64 e ssgg.) contestato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] con argomentazioni "in fatto", ovvero attraverso la prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze istruttorie invece correttamente e puntualmente vagliate dai giudici di merito che hanno correttamente evidenziato come la attività del gruppo fosse proiettata verso una serie indeterminata di condotte estorsive e fosse proseguita anche dopo l'arresto di taluno dei suoi componenti; e, ancora, la Corte territoriale ha congruamente spiegato come fosse emersa la disponibilità di armi avendo dato inoltre rilievo al contenuto delle conversazioni intercettate (cfr., pag. 65) oltre che al ruolo svolto dal ricorrente nella vicenda del favoreggiamento che, non oggetto del ricorso, era stata tuttavia correttamente valorizzata per sottolineare l'esistenza di un vincolo solidaristico tra gli associati, elementi distintivo proprio del delitto in esame. li La decisione è dunque coerente con gli insegnamenti di questa Corte secondo cui l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359 - 01); si è anche chiarito che per la sussistenza del delitto di associazione a delinquere è sufficiente la presenza di almeno tre persone e non è necessario né un numero notevole di persone, né una distinzione precisa di ruoli tra le stesse, precisandosi che nelle associazioni con un modesto organigramma è però indispensabile il vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminale e di partecipare con il proprio contributo causale alla realizzazione di un programma criminale duraturo, per la realizzazione del quale è stata predisposta la struttura con i mezzi necessari al raggiungimento degli scopi illeciti (cfr., Sez. 1, n. 34043 del 22/09/2006, D'Attis, Rv. 234800 01). In ogni caso, va ribadito che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (cfr., Sez. 5 - , n. 1964 del 07/12/2018, Magnani, Rv. 274442 - 01). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] difesa del Gazmend ripropone in questa sede l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere escussi con le modalità e le garanzie di cui all'art. 210 cod. proc. pen. essendo stati tratti a giudizio e condannati per fatti legati alla gestione della società [OSCURATO:SOCIETA] in cui, alla stregua della ipotesi accusatoria, si sarebbero intromessi gli stessi imputati, e relativi a frodi assicurative commesse nello stesso torno di tempo, oltre ad essere stati indagati - unitamente al ricorrente - per fatti di bancarotta fraudolenta ancora una volta in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], come già accennato, era stata già proposta nelle sedi di merito: il Tribunale (cfr., infatti, pagg. 35-36 della sentenza di primo grado), nel disattenderla, aveva segnalato che "... le condotte, pur coeve, non presentano elementi di contatto né sul piano della connessione (non erano disponibili al momento dell'escussione né sono emersi in seguito elementi dai quali poter desumere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso piuttosto che un contributo a titolo di concorso da parte degli odierni imputati) né sul piano del collegamento probatorio ..." in quanto "... gli elementi a disposizione consentono unicamente di rilevare una parziale sovrapposizione spazio temporale di due fatti, che non risultano però in alcun modo interferenti e la cui prova non è in rapporto di interdipendenza reciproca". La Corte d'appello, dal canto suo, si è riportata alla motivazione del primo giudice quanto alla segnalata assenza di un qualsivoglia collegamento rilevante tra i fatti per i quali si procedeva e quelli per i quali i Bonfanti erano stati indagati aggiungendo che soltanto in sede di appello la difesa aveva prospettato la questione con riguardo ai fatti di truffa assicurativa per i quali, tuttavia, dopo aver acquisito gli avvisi di conclusione delle indagini e le sentenze del Tribunale di Bergamo, ha chiarito che il [OSCURATO:PERSONA] ed il Prenga non erano mai stati indagati nell'ambito di quel diverso procedimento (cfr., pagg. 67-68 della sentenza di rimo grado). La decisione è corretta in punto di diritto. A partire dall'arresto delle SS.UU. "Mills" (cfr., Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 - 01), è incontrastato il principio secondo cui, qualora risulti rilevante la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, ed al di là del riscontro di indici formali quale l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità cfr., Sez. 5 - , n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030 01; Sez. 6 - , n. 25425 del 04/03/2020, Pascolini, Rv. 279606 01; Sez. 4 - , n. 46203 del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 - 01). Si è inoltre affermato, in qualche occasione, che quando viene in rilievo la verifica della veste processuale del dichiarante, è onere della parte interessata ad opporsi all'assunzione della testimonianza di allegare, prima della assunzione delle dichiarazioni, le circostanze fattuali da cui risultano situazioni di incompatibilità a testimoniare, sempre che, tuttavia, la posizione del dichiarante non risulti già dagli atti nella disponibilità del giudice (cfr., così, ad esempio, Sez. 5 - , n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv. 275624 01; Sez. 6, n. 12379 del 26/02/2016, Picciolo, Rv. 266422 - 01). Come accennato, la Corte di appello ha vagliato la esistenza di rapporti di connessione rilevanti ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. e di collegamento probatorio rilevanti ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e, non senza aver operato un accertamento incidentale sul punto, avendone escluso la esistenza con riguardo ai fatti di frode assicurativa che, come si desume dalle sentenze di primo e secondo grado, erano stati gli unici prospettati dalla difesa nei due gradi di giudizio. A fronte della motivazione con cui la Corte ha disatteso l'eccezione difensiva, il ricorso, allora, è generico in quanto si limita a reiterare le medesime argomentazioni già spese con l'atto di appello senza tener conto delle conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale all'esito delle verifiche eseguite nel corso del giudizio di appello; per altro verso, è soltanto con il ricorso che la difesa ha dedotto che il ricorrente risulterebbe indagato, insieme ai Bonfanti, per fatti di bancarotta fraudolenta concernenti proprio la [OSCURATO:SOCIETA]: si tratta, tuttavia, di una allegazione difensiva non documentata ed autosufficiente e fondata esclusivamente su un dato labiale e che, ad ogni modo, imporrebbe una serie di accertamenti sicuramente preclusi in questa sede. 4. L'inammissibilità dei ricorsi