CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35151/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24865-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, 2020 presso l'[OSCURATO:PERSONA],LO STATO, 4197 che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 687/2014 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 27/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Considerato che: 1. Dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata emerge che l'Agenzia delle Entrate emetteva, nei confronti della società "[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione", avviso di accertamento con cui individuava, a seguito di interpretazione di un sistema di contabilità informatica parallela, maggiori ricavi da cui scaturiva una maggiore pretesa fiscale in relazione all'anno 2003. 2. La società impugnava con ricorso, detto accertamento, facendo leva su quanto emerso in sede penale. 3. La CTP di [OSCURATO:PERSONA], alla luce della ctu svolta in sede penale, annullava l'avviso di accertamento per quanto riguardava la determinazione dei ricavi in base a ipotizzata contabilità parallela, mentre i rilievi analitici erano confermati. Tale sentenza era confermata in sede di gravame dalla Ctr di Genova che respingeva sia l'appello dell'agenzia che l'appello incidentale del contribuente. Contro la sentenza di secondo grado propone ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo cui la società contribuente risponde con controricorso. Ragioni della decisione: Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia omesso esame di fatto decisivo che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma primo n. 5 cpc, identificato nella correttezza del metodo usato dalla CTU, che avrebbe dovuto verificare se le registrazioni informatiche fossero state o meno fatturate e non se le fatture cartacee fossero state registrate nei sistemi informatici. Il motivo è inammissibile. La doglianza, infatti, non investe un fatto ma il metodo di valutazione - di cui si contesta la correttezza - utilizzato dal CTU che si assume non condivisibile. Il profilo, peraltro, è stato considerato dalla CTR, che ha esplicitamente rilevato che la CTU ha esaminato "molti fogli di prenotazione materiali" e che dalla documentazione e dai dati extrapolati ha ricavato che "i materiali acquistati" dai clienti risultano "essere stati correttamente movimentati a magazzino e fatturati". La censura, in realtà, mira a contestare la sufficienza o l'inadeguatezza della motivazione, non possibile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. ratione temporis applicabile, e, anzi, la stessa valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito, in vista di un nuovo riesame del merito, non consentito in sede di legittimità neppure nella vigenza del precedente testo della norma. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 32 mila euro oltre spese forfettaiie e accessori di legge. Roma 13 11 2020