CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 20 settembre 2021, con cui è stata confermata la decisione del G.U.P. del Tribunale di Torino del 23 febbraio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 5 (capi 1, 3, 5 e 7) e 10 (capi 2, 4 e 6) del d. Igs. n. 74 del 2000, relativi agli anni di imposta 2012 e 2015; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione e l'inosservanza della legge penale rispetto alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, perché in sostanza riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale (pag. 8 della sentenza impugnata) che, in maniera non illogica, ha rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva, le numerose precedenti condanne, riportate da Gerotto, peraltro in un lasso temporale esteso, ovvero dal 1973 al 2009, dunque anche fino a tempi prossimi ai fatti per cui si procede, ciò evidentemente a riprova di una propensione a delinquere non trascurabile Le affermazioni della Corte di appello trovano ampia conferma nel certificato penale in atti, da cui emerge peraltro, ai punti 32 e 33 del casellario, l'esistenza a carico del ricorrente di due precedenti specifici e non molto risalenti, relativi proprio al reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000 per cui si è proceduto anche in questa sede, reato giudicato con sentenze divenute definitive tra il maggio e il giugno 2010, dunque prima che maturassero eventuali effetti estintivi del reato rispetto ai fatti di causa, relativi all'epoca compresa tra il 2012 e il 2015. Osservato, pertanto, che il ricorso, privo di un adeguato confronto con la motivazione non irrazionale della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il