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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 27481/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dall'Avvocatura di Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

N CANCE - - ' k_Ì [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 145/2020 della Corte di cassazione, rigettava l'istanza per la riparazione dell'ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati per illegittima valutazione delle prove di accusa.

Argomenta che la Corte di appello aveva valorizzato ai fini della valutazione della sussistenza di un comportamento gravemente colposo della Stella lo stesso fatto (cambio della serratura della porta del garage ove era conservata sostanza stupefacente del tipo cocaina) che il Giudice della cognizione aveva escluso che integrasse il contestato reato e per il quale era stata emessa sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato; inoltre, la Corte di appello aveva dato rilievo al predetto fine anche alle dichiarazioni rese dalla Stella in sede di interrogatorio di garanzia, con le quali la predetta aveva solo rimarcato la sua estraneità ai fatti; la motivazione, quindi, era viziata per palese travisamento dei fatti nonché illogica e contradditoria.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla condanna alle spese processuali, lamentando che la Stella era stata condannata per le spese sopportate nel precedente giudizio di cassazione, conclusosi con l'accoglimento del ricorso avanzato dalla difesa della Stella.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Principio costantemente ribadito da questa Corte è che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002 - dep. 15/10/2002, Min.

Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).

Il giudice della riparazione, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale valutato dal giudice del processo penale deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638).

Va anche precisare che idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. - è non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche "la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'"id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314, comma 1, cod. proc. pen. quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso" (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, cit).

Nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato, quali gravi comportamenti colposi ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo, vari elementi di fatto, valutandoli complessivamente.

Innanzitutto, è stata rimarcata la condotta di sostituzione della serratura ed apposizione di lucchetto alla porta del garage di via Micca, posta in essere dalla Stella dopo che gli inquirenti, in sede di perquisizione del 3.2.2016, avevano rinvenuto in tale locale un elevato quantitativo di sostanze stupefacente del tipo hashish e tratto in arresto il compagno convivente della predetta, trattenendo le chiavi della porta di accesso al garage; tale condotta, non esclusa dall'accertamento nel merito, è stata ritenuta dimostrativa dell'improvvida instaurazione di una relazione di fatto con il locale, nel quale, nella successiva perquisizione del 28.2.2016, veniva rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente del tipo cocaina, riposta in un'intercapedine.Tale comportamento, apparendo incauto ed imprudente (contrario, secondo criteri di comune esperienza, a regole minime di prudenza che, impongono, in situazioni simili di non compromettere l'azione investigativa degli inquirenti, ma di rivolgersi a quest'ultimi al fine di essere autorizzati, compatibilmente con le esigenze di indagine, ad accedere al luogo) è stato valutato quale elemento avente incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva alla quale veniva sottoposta la Stella. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha sottolineato che la scelta di cambiare la serratura, a prescindere dal coefficiente psicologico che l'aveva accompagnata (successivamente acclarato nella pronuncia assolutoria) aveva confortato la ragionevole ipotesi di un coinvolgimento della Stella nei traffici illeciti del suo convivente, ipotesi che l'autorità giudiziaria procedente avrebbe verosimilmente escluso qualora non avesse potuto valutare tale elemento tra i gravi indizi di colpevolezza giustificativi della misura custodiale.

Va ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà (cfr Sez.3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv.283411 - 01).

E', stata, poi, evidenziata anche la condotta reticente tenuta in sede giudiziale dalla Stella, durante l'interrogatorio a cui si sottoponeva in sede di convalida; la predetta, a fronte di una conversazione intercettata nella quale dichiarava agli interlocutori di aver provveduto a sostituire la serratura cedendo alle insistenze del fratello del suo convivente (il quale temeva che gli inquirenti utilizzassero le chiavi in loro possesso per collocare clandestinamente nel garage elementi idonei ad aggravare la posizione processuale dell'arrestato), forniva una diversa versione dei fatti, omettendo ogni riferimento ad una richiesta di sostituzione proveniente da terzi ed affermando, invece, che si era trattato di una scelta personale, senza chiarire in maniera adeguata le ragioni giustificatrici di tale scelta, riferendo sul punto elementi vaghi e contraddittori; in tal modo palesava l'ulteriore apparenza del suo coinvolgimento negli accordi presi tra i due soggetti summenzionati in ordine alla detenzione della sostanza stupefacente ancora presente nel garage.

Va rimarcato che questa Corte ha affermato, che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il comportamento reticente tenuto dall'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive (Sez.4, n. 30056 del 30/06/2022, Rv. 283453 - 01).

La Corte di appello, dunque, nel rispetto dei principi di diritto enunciati ed a seguito di una valutazione globale del quadro probatorio, ha individuato più elementi di fatto che integravano la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, aventi rilievo causale rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare.

La motivazione è congrua e prova di vizi logici e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello, nel regolare le spese processuali, ha correttamente applicato il criterio della soccombenza, valutandolo l'esito globale del processo costituito dal rigetto della istanza per la riparazione per l'ingiusta detenzione, facendo buon governo del principio di diritto, secondo cui, in tema di spese processuali nell'ambito di un procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr Sez. 3, n. 20904 del 11/01/2017, dep.03/05/2017, Rv. 270195 - 01, nonchè, con riferimento alla giurisprudenza civile di legittimità, Sez. 2, n. 2634 del 07/02/2007, Rv. 594750 - 01).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonchè, in base al principio di soccombenza, al rimborso delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dall'Avvocatura di Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. N CANCE - - ' k_Ì [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 145/2020 della Corte di cassazione, rigettava l'istanza per la riparazione dell'ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati per illegittima valutazione delle prove di accusa. Argomenta che la Corte di appello aveva valorizzato ai fini della valutazione della sussistenza di un comportamento gravemente colposo della Stella lo stesso fatto (cambio della serratura della porta del garage ove era conservata sostanza stupefacente del tipo cocaina) che il Giudice della cognizione aveva escluso che integrasse il contestato reato e per il quale era stata emessa sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato; inoltre, la Corte di appello aveva dato rilievo al predetto fine anche alle dichiarazioni rese dalla Stella in sede di interrogatorio di garanzia, con le quali la predetta aveva solo rimarcato la sua estraneità ai fatti; la motivazione, quindi, era viziata per palese travisamento dei fatti nonché illogica e contradditoria. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla condanna alle spese processuali, lamentando che la Stella era stata condannata per le spese sopportate nel precedente giudizio di cassazione, conclusosi con l'accoglimento del ricorso avanzato dalla difesa della Stella. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Principio costantemente ribadito da questa Corte è che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 - dep. 15/10/2002, Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Il giudice della riparazione, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale valutato dal giudice del processo penale deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638). Va anche precisare che idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. - è non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche "la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'"id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314, comma 1, cod. proc. pen. quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, cit). Nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato, quali gravi comportamenti colposi ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo, vari elementi di fatto, valutandoli complessivamente. Innanzitutto, è stata rimarcata la condotta di sostituzione della serratura ed apposizione di lucchetto alla porta del garage di via Micca, posta in essere dalla Stella dopo che gli inquirenti, in sede di perquisizione del 3.2.2016, avevano rinvenuto in tale locale un elevato quantitativo di sostanze stupefacente del tipo hashish e tratto in arresto il compagno convivente della predetta, trattenendo le chiavi della porta di accesso al garage; tale condotta, non esclusa dall'accertamento nel merito, è stata ritenuta dimostrativa dell'improvvida instaurazione di una relazione di fatto con il locale, nel quale, nella successiva perquisizione del 28.2.2016, veniva rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente del tipo cocaina, riposta in un'intercapedine.Tale comportamento, apparendo incauto ed imprudente (contrario, secondo criteri di comune esperienza, a regole minime di prudenza che, impongono, in situazioni simili di non compromettere l'azione investigativa degli inquirenti, ma di rivolgersi a quest'ultimi al fine di essere autorizzati, compatibilmente con le esigenze di indagine, ad accedere al luogo) è stato valutato quale elemento avente incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva alla quale veniva sottoposta la Stella. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha sottolineato che la scelta di cambiare la serratura, a prescindere dal coefficiente psicologico che l'aveva accompagnata (successivamente acclarato nella pronuncia assolutoria) aveva confortato la ragionevole ipotesi di un coinvolgimento della Stella nei traffici illeciti del suo convivente, ipotesi che l'autorità giudiziaria procedente avrebbe verosimilmente escluso qualora non avesse potuto valutare tale elemento tra i gravi indizi di colpevolezza giustificativi della misura custodiale. Va ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà (cfr Sez.3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv.283411 - 01). E', stata, poi, evidenziata anche la condotta reticente tenuta in sede giudiziale dalla Stella, durante l'interrogatorio a cui si sottoponeva in sede di convalida; la predetta, a fronte di una conversazione intercettata nella quale dichiarava agli interlocutori di aver provveduto a sostituire la serratura cedendo alle insistenze del fratello del suo convivente (il quale temeva che gli inquirenti utilizzassero le chiavi in loro possesso per collocare clandestinamente nel garage elementi idonei ad aggravare la posizione processuale dell'arrestato), forniva una diversa versione dei fatti, omettendo ogni riferimento ad una richiesta di sostituzione proveniente da terzi ed affermando, invece, che si era trattato di una scelta personale, senza chiarire in maniera adeguata le ragioni giustificatrici di tale scelta, riferendo sul punto elementi vaghi e contraddittori; in tal modo palesava l'ulteriore apparenza del suo coinvolgimento negli accordi presi tra i due soggetti summenzionati in ordine alla detenzione della sostanza stupefacente ancora presente nel garage. Va rimarcato che questa Corte ha affermato, che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il comportamento reticente tenuto dall'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive (Sez.4, n. 30056 del 30/06/2022, Rv. 283453 - 01). La Corte di appello, dunque, nel rispetto dei principi di diritto enunciati ed a seguito di una valutazione globale del quadro probatorio, ha individuato più elementi di fatto che integravano la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, aventi rilievo causale rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare. La motivazione è congrua e prova di vizi logici e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello, nel regolare le spese processuali, ha correttamente applicato il criterio della soccombenza, valutandolo l'esito globale del processo costituito dal rigetto della istanza per la riparazione per l'ingiusta detenzione, facendo buon governo del principio di diritto, secondo cui, in tema di spese processuali nell'ambito di un procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr Sez. 3, n. 20904 del 11/01/2017, dep.03/05/2017, Rv. 270195 - 01, nonchè, con riferimento alla giurisprudenza civile di legittimità, Sez. 2, n. 2634 del 07/02/2007, Rv. 594750 - 01). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonchè, in base al principio di soccombenza, al rimborso delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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