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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 23907/2023

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26360-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti - avverso l’[OSCURATO:PERSONA] RAVENNA , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il giudice di pace, con l’ ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizioneche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva proposto avverso il decreto con il quale, il 29/8/2022,il prefetto di Ravenna ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale.Ric. 2022n. 26360 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3

1.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 3/11/2022, ha chiesto , per un motivo, la cassazione dell’ordinanza.

1.3. Il ministero dell’interno, il prefetto di Ravenna e il questore di Ravenna hanno depositato atto di costituzione in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con l ’ unico m otivo articolato , il ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 11, comma 3-bis, del d.lgs. n. 25/2008 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione sul rilievo che la decisione di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale gli era stata notificata il 30/5/2022 a mezzo pec, senza, tuttavia, considerare che, in forza della norma prevista dall’art. 11, comma 3-bis, del d.lgs. n. 25/2008, la decisione di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale dev’essere notificata alrichiedente che non sia accolto o trattenuto presso un centro o una struttura di accoglienzaa mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della l. n. 890/1982, e che, in ogni caso, non era stata depositata la procura alle liti da cui sarebbe risultata l’asserita elezione di domicilio.

2.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che (con la sola salvezza delle ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25/2008) la proposizione della domanda di protezione internazionale legittima lo straniero richiedente a permanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale sulla stessa quale unico soggetto deputato a verificarne le condizioni di ammissibilità e fondatezza Ric. 2022n. 26360 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 (cfr. Cass. n. 11309 del 2019) e che, di conseguenza, è vietata l’espulsione del richiedente asilo al quale la commissione territoriale abbia già respinto la domanda con provvedimento ancora impugnabile posto che, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, l’obbligo di lasciare il territorio italiano sorge soltanto dopo il decorso del termine per impugnare le pronunce negative (cfr. Cass. n. 32958 del 2019).

È, dunque, affetto da violazione di legge il provvedimento, emesso nell’ambito dell’opposizione a decreto di espulsione, con il quale il giudice di pace, anziché dare atto dell’inespellibilità attuale dell’opponente fino all’esito del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale, compia una propria ed autonoma valutazione prognostica negativa desunta dai precedenti penali del richiedente, decidendo immediatamente l’opposizione e reputando non necessaria la verifica dell’esito del giudizio sulla protezione internazionale (Cass. n. 25964 del 2020).

2.3. L’ordinanza impugnata si è attenuta ai principi esposti.

Il giudice di pace, infatti, dopo aver rilevato che la commissione territoriale, il 10/5/2022, aveva deciso di non riconoscere al ricorrente la protezione internazionale e che il richiedente non aveva presentato ricorso al tribunale avverso tale decisione, ha, di conseguenza, legittimamente ritenuto, alla luce dei predetti rilievi, che il decreto di espulsione doveva essere convalidato, a nulla, potendo, per contro, rilevare l’invocata invalidità della notifica della decisione della commissionein quanto eseguita a mezzo pec presso il difensore domiciliatario: se non altro perché, una volta (comunque) acquisita la conoscenza della decisione della commissione, l’eccepita invalidità (ove mai sussistente) della relativa notifica avrebbe, evidentemente,consentito al richiedente di proporre l’impugnazione della predetta decisione innanzi al tribunale,con Ric. 2022n. 26360 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 la conseguenza che, se ciò impediva al giudice di pronunciare l’annullamento del decreto di espulsione nel frattempo adottato, ne avrebbe nondimeno sospeso l ’ efficacia fino all ’ esito del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale.

L a presentazione di una domanda di protezione internazionale dopo l’adozione del decreto di espulsione dello straniero non comporta, infatti, la sopravvenuta invalidit à del predetto decreto, potendone semmai restarne sospesa l’efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998 non pù , in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l’annullamento (Cass. n. 13690 del 2022, in motiv.; Cass. n. 5437 del 2020).

3. Il ricorso, per l’inammissibilità dell’unico motivo articolato, è, a sua volta, inammissibile.

4. Nulla per le spese di litein mancanza di una vera e propria attività difensiva da parte dei resistenti.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2022n. 26360 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26360-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti - avverso l’[OSCURATO:PERSONA] RAVENNA , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il giudice di pace, con l’ ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizioneche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva proposto avverso il decreto con il quale, il 29/8/2022,il prefetto di Ravenna ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale.Ric. 2022n. 26360 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 1.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 3/11/2022, ha chiesto , per un motivo, la cassazione dell’ordinanza. 1.3. Il ministero dell’interno, il prefetto di Ravenna e il questore di Ravenna hanno depositato atto di costituzione in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l ’ unico m otivo articolato , il ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 11, comma 3-bis, del d.lgs. n. 25/2008 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione sul rilievo che la decisione di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale gli era stata notificata il 30/5/2022 a mezzo pec, senza, tuttavia, considerare che, in forza della norma prevista dall’art. 11, comma 3-bis, del d.lgs. n. 25/2008, la decisione di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale dev’essere notificata alrichiedente che non sia accolto o trattenuto presso un centro o una struttura di accoglienzaa mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della l. n. 890/1982, e che, in ogni caso, non era stata depositata la procura alle liti da cui sarebbe risultata l’asserita elezione di domicilio. 2.2. Il motivo è infondato. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che (con la sola salvezza delle ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25/2008) la proposizione della domanda di protezione internazionale legittima lo straniero richiedente a permanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale sulla stessa quale unico soggetto deputato a verificarne le condizioni di ammissibilità e fondatezza Ric. 2022n. 26360 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 (cfr. Cass. n. 11309 del 2019) e che, di conseguenza, è vietata l’espulsione del richiedente asilo al quale la commissione territoriale abbia già respinto la domanda con provvedimento ancora impugnabile posto che, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, l’obbligo di lasciare il territorio italiano sorge soltanto dopo il decorso del termine per impugnare le pronunce negative (cfr. Cass. n. 32958 del 2019). È, dunque, affetto da violazione di legge il provvedimento, emesso nell’ambito dell’opposizione a decreto di espulsione, con il quale il giudice di pace, anziché dare atto dell’inespellibilità attuale dell’opponente fino all’esito del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale, compia una propria ed autonoma valutazione prognostica negativa desunta dai precedenti penali del richiedente, decidendo immediatamente l’opposizione e reputando non necessaria la verifica dell’esito del giudizio sulla protezione internazionale (Cass. n. 25964 del 2020). 2.3. L’ordinanza impugnata si è attenuta ai principi esposti. Il giudice di pace, infatti, dopo aver rilevato che la commissione territoriale, il 10/5/2022, aveva deciso di non riconoscere al ricorrente la protezione internazionale e che il richiedente non aveva presentato ricorso al tribunale avverso tale decisione, ha, di conseguenza, legittimamente ritenuto, alla luce dei predetti rilievi, che il decreto di espulsione doveva essere convalidato, a nulla, potendo, per contro, rilevare l’invocata invalidità della notifica della decisione della commissionein quanto eseguita a mezzo pec presso il difensore domiciliatario: se non altro perché, una volta (comunque) acquisita la conoscenza della decisione della commissione, l’eccepita invalidità (ove mai sussistente) della relativa notifica avrebbe, evidentemente,consentito al richiedente di proporre l’impugnazione della predetta decisione innanzi al tribunale,con Ric. 2022n. 26360 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 la conseguenza che, se ciò impediva al giudice di pronunciare l’annullamento del decreto di espulsione nel frattempo adottato, ne avrebbe nondimeno sospeso l ’ efficacia fino all ’ esito del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale. L a presentazione di una domanda di protezione internazionale dopo l’adozione del decreto di espulsione dello straniero non comporta, infatti, la sopravvenuta invalidit à del predetto decreto, potendone semmai restarne sospesa l’efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998 non pù , in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l’annullamento (Cass. n. 13690 del 2022, in motiv.; Cass. n. 5437 del 2020). 3. Il ricorso, per l’inammissibilità dell’unico motivo articolato, è, a sua volta, inammissibile. 4. Nulla per le spese di litein mancanza di una vera e propria attività difensiva da parte dei resistenti. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2022n. 26360 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello
Decreto Cassazione n. 23907/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris