Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2021

Cassazione n. 38038/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 21/2/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata secondo il rito abbreviato dal GIP del TRIBUNALE di VERONA, in data 8/11/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod.pen..

1.1. Secondo la conforme ricostruzione del fatto recepita dai giudici del merito, l'imputato ha concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella rapina di un telefono cellulare ai danni di [OSCURATO:PERSONA] .

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita' concorsuale, fondata sulle incerte dichiarazioni della persona offesa (che in un primo momento ha attribuito ad altro correo la formulazione della minaccia, per poi attribuire tale condotta al ricorrente) nonché sulle interessate dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (che pure ha attribuito al ricorrente la formulazione della minaccia).

Violazione di legge in relazione all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen..

Omessa risposta al motivo di appello relativo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 cod.pen.. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio in relazione alla mancata estensione massima della riduzione per le attenuanti generiche.

3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

3.1. Con memoria difensiva del 6.7.2021 la difesa ha contrastato la requisitoria e insistito sulle proprie doglianze.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In relazione al primo motivo, trattasi di censura attinente il merito della ricostruzione operata nella doppia conforme pronuncia di condanna; sia la Corte territoriale che il primo giudice convergono nel giudicare pienamente attendibile e credibile la ricostruzione offerta dalla persona offesa attesa la logica e coerente ricostruzione dei fatti, pur oggetto di comprensibili precisazioni; la inverosimiglianza della dichiarazione resa dall'imputato; le dichiarazioni di correità e la valutazione inferenziale credibile del Boulaalam contrastante con quella dell'imputato.

Dunque, la versione fornita dalla persona offesa è stata giudicata credibile internamente ed esternamente sulla base di argomenti effettivi e non illogici.

4.1.1. Neppure sussiste violazione del canone normativo di cui all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen., atteso che l'affermazione del Boulaalam ha trovato conferma sia in quanto dichiarato con adeguata ponderazione da parte della persona offesa, sia comunque nel fatto che l'imputato è stato trovato dai Carabinieri nel possesso del cellulare di causa, privato della sim originaria: tutti elementi univocamente convergenti rispetto al ritenuto concorso in rapina.

4.1.2. Corretta appare anche la decisione relativa alla mancata concessione della circostanza ex art 116 comma 2 cod.pen..

Secondo consolidata giurisprudenza, allorquando il reato "diverso" rappresenti il mezzo o la modalità di esecuzione necessaria, per il conseguimento del risultato collettivamente voluto, esso finisce per rientrare ex se nel programma obiettivo I comune.

In questi casi non residua spazio concreto per l'applicazione dell'art. 116 cod. pen., come è per tutte le ipotesi in cui il reato "diverso" si pone in un nesso "relazionale" specifico rispetto al piano comune, con stretta connessione strumentale o teleologica, così da assurgere a "mezzo commissivo esclusivo" dell'ulteriore delitto programmato.

In siffatte ipotesi, dunque, il concorso si qualifica attraverso la fattispecie di cui all'art.110 cod. pen., poiché l'adesione all'azione collettiva porta con sé necessariamente la previsione e l'accettazione della modalità d'attuazione dell'iter criminis comune e, dunque, del delitto accessorio ed ulteriore attraverso cui la condotta collettiva deve necessariamente passare per conseguire l'obiettivo finale dell'azione concordata.

4.2. Quanto al secondo motivo, non è ammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.

La Corte territoriale ha dato conto della quantificazione della stessa in esito all'apprezzamento della concreta gravità ed offensività dei fatti, con valutazione insindacabile in quanto sorretta da congrua giustificazione.

Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Peraltro, il motivo di appello sul punto si connotava di genericità tale da apparire già inammissibili.

5. Alla inammissibilità del presente ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 14/7/2021 I Consigliere tensore 'STErANOFxL PPIN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 21/2/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata secondo il rito abbreviato dal GIP del TRIBUNALE di VERONA, in data 8/11/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod.pen.. 1.1. Secondo la conforme ricostruzione del fatto recepita dai giudici del merito, l'imputato ha concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella rapina di un telefono cellulare ai danni di [OSCURATO:PERSONA] . 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita' concorsuale, fondata sulle incerte dichiarazioni della persona offesa (che in un primo momento ha attribuito ad altro correo la formulazione della minaccia, per poi attribuire tale condotta al ricorrente) nonché sulle interessate dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (che pure ha attribuito al ricorrente la formulazione della minaccia). Violazione di legge in relazione all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen.. Omessa risposta al motivo di appello relativo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 cod.pen.. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio in relazione alla mancata estensione massima della riduzione per le attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.1. Con memoria difensiva del 6.7.2021 la difesa ha contrastato la requisitoria e insistito sulle proprie doglianze. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al primo motivo, trattasi di censura attinente il merito della ricostruzione operata nella doppia conforme pronuncia di condanna; sia la Corte territoriale che il primo giudice convergono nel giudicare pienamente attendibile e credibile la ricostruzione offerta dalla persona offesa attesa la logica e coerente ricostruzione dei fatti, pur oggetto di comprensibili precisazioni; la inverosimiglianza della dichiarazione resa dall'imputato; le dichiarazioni di correità e la valutazione inferenziale credibile del Boulaalam contrastante con quella dell'imputato. Dunque, la versione fornita dalla persona offesa è stata giudicata credibile internamente ed esternamente sulla base di argomenti effettivi e non illogici. 4.1.1. Neppure sussiste violazione del canone normativo di cui all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen., atteso che l'affermazione del Boulaalam ha trovato conferma sia in quanto dichiarato con adeguata ponderazione da parte della persona offesa, sia comunque nel fatto che l'imputato è stato trovato dai Carabinieri nel possesso del cellulare di causa, privato della sim originaria: tutti elementi univocamente convergenti rispetto al ritenuto concorso in rapina. 4.1.2. Corretta appare anche la decisione relativa alla mancata concessione della circostanza ex art 116 comma 2 cod.pen.. Secondo consolidata giurisprudenza, allorquando il reato "diverso" rappresenti il mezzo o la modalità di esecuzione necessaria, per il conseguimento del risultato collettivamente voluto, esso finisce per rientrare ex se nel programma obiettivo I comune. In questi casi non residua spazio concreto per l'applicazione dell'art. 116 cod. pen., come è per tutte le ipotesi in cui il reato "diverso" si pone in un nesso "relazionale" specifico rispetto al piano comune, con stretta connessione strumentale o teleologica, così da assurgere a "mezzo commissivo esclusivo" dell'ulteriore delitto programmato. In siffatte ipotesi, dunque, il concorso si qualifica attraverso la fattispecie di cui all'art.110 cod. pen., poiché l'adesione all'azione collettiva porta con sé necessariamente la previsione e l'accettazione della modalità d'attuazione dell'iter criminis comune e, dunque, del delitto accessorio ed ulteriore attraverso cui la condotta collettiva deve necessariamente passare per conseguire l'obiettivo finale dell'azione concordata. 4.2. Quanto al secondo motivo, non è ammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. La Corte territoriale ha dato conto della quantificazione della stessa in esito all'apprezzamento della concreta gravità ed offensività dei fatti, con valutazione insindacabile in quanto sorretta da congrua giustificazione. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Peraltro, il motivo di appello sul punto si connotava di genericità tale da apparire già inammissibili. 5. Alla inammissibilità del presente ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 14/7/2021 I Consigliere tensore 'STErANOFxL PPIN
Sentenza Cassazione n. 38038/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris