CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22472/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
se dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come in attidomiciliate,RICORRENTI[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,RESISTENTEavverso la sentenza n. 5706/23 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 13ottobre 2023.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.giugno 2026.Numero registro generale 7960/2024Numero sezionale 5121/2026Numero di raccolta generale 22472/2026Data pubblicazione 30/06/20261. Con sentenza n. 5706/23, pubblicata in data 13 ottobre2023, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio -pronunciando in sede di rinvio, giusta ordinanza n.8704/22 di questa Corte, che aveva cassato la sentenza n.6805/19 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio- haaccolto -compensando, tuttavia, le spese del giudizio di rinvio equelle del giudizio di legittimità- l’appello di [OSCURATO:PERSONA] -dichiarando, nel contempo, carente di legittimazione a ricorrereValentina Stalloni, avendo quest’ultima alienato i suoi diritti infavore della prima nelle more del giudizio- avverso la sentenzan. 9754/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma,la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso di ValentinaStalloni -al quale aveva aderito, con intervento litisconsortile,[OSCURATO:PERSONA]- avverso un avviso di accertamento con ilquale l’amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 335, leggen. 311 del 2004, aveva provveduto a modificare la categoria(da A2 ad A1) e la rendita catastale (da euro 2.524,18 ad euro4.302,00) di un’unità immobiliare ubicata in Roma.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza,affidandone l’accoglimento a due motivi di impugnazione.3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente ingiudizio, ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c., ai fini dellapartecipazione all’eventuale discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, meritaaccoglimento.2. Con il primo motivo le ricorrenti hanno denunciato, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazioneo falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 112, 132, 156 c.p.c.Numero registro generale 7960/2024Numero sezionale 5121/2026Numero di raccolta generale 22472/2026Data pubblicazione 30/06/2026e 118 disp. att. c.p.c., in quanto la corte regionale laziale nonsi era pronunciata sulla richiesta di liquidazione delle spese diprimo e di secondo grado.Con il secondo motivo le ricorrenti hanno prospettato, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, num. 4 e num. 5,c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost.,91, 92 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché del d.m. n.55 del 2014, per motivazione apparente, in quanto non eranostate esplicitate, nella decisione, le ragioni dellacompensazione delle spese del giudizio di rinvio e del giudiziodi legittimità, non essendo comprensibile nemmeno ilriferimento, in essa rinvenibile, alla “controvertibilità dellequestioni”, non ravvisabile e, comunque, espressione di unamotivazione “palesemente illogica, inconsistente emanifestamente erronea”.3. I motivi -esaminabili congiuntamente per la correlazionedelle questioni sulle quali sono incentrati, inerenti allaregolamentazione delle spese di lite- sono fondati.3.1. Innanzi tutto, la Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado del Lazio non si è pronunciata sulla richiesta diliquidazione delle spese del primo e del secondo grado digiudizio (cfr. l’atto di riassunzione, a pag. 3), avendolo fattosolamente con riferimento al giudizio di legittimità ed algiudizio di rinvio (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 5).Ed, a questo proposito, non è superfluo rammentare che ilvizio di omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112c.p.c., ricorre quando l’autorità giudiziaria adita omettacompletamente -come è avvenuto nella vicenda in esame- diadottare qualsivoglia provvedimento, anche solo implicito diNumero registro generale 7960/2024Numero sezionale 5121/2026Numero di raccolta generale 22472/2026Data pubblicazione 30/06/2026accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda -inerente, nellafattispecie qui riguardata, alla liquidazione delle spese di primoe di secondo grado- o sull’eccezione sottoposta al suo esame(cfr. Cass. n. 27551/24).3.2. Inoltre, con riferimento alle spese del giudizio dilegittimità ed a quelle del giudizio di rinvio, non ha motivato -laCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio- neilimiti del “minimo costituzionale” necessariamente richiesto alfine di rendere intelligibile il convincimento trasfuso nel dictumgiudiziale, avendo fatto meramente riferimento, nelladecisione, ad una -non meglio specificata- “controvertibilitàdelle questioni” ed al “parziale accoglimento delle richieste delComune di Roma”, che non era stato parte del giudizio (cfr. lasentenza impugnata, a pag. 5).E’ utile ricordare, con riferimento ai vizi che possono inficiarela motivazione, che è denunciabile in cassazione solamentel’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass., sez.un., n. 8053/14). Secondo questi canoni assiologici, quindi,non sono più configurabili le censure di contraddittorietà edinsufficienza della motivazione, in quanto il sindacato dilegittimità su di essa non può che essere circoscritto alla meraNumero registro generale 7960/2024Numero sezionale 5121/2026Numero di raccolta generale 22472/2026Data pubblicazione 30/06/2026verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiestodall’art. 111, sesto comma, Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).Nella vicenda in esame, come si è già avuto modo diaccennare, attraverso il riferimento -nemmeno corredato dadelucidazioni idonee a delinearne il reale significato- alla“controvertibilità delle questioni”, nonché al “parzialeaccoglimento delle richieste del Comune di Roma”, i giudici delrinvio non hanno permesso di comprendere, confezionando,Numero registro generale 7960/2024Numero sezionale 5121/2026Numero di raccolta generale 22472/2026Data pubblicazione 30/06/2026quindi, una motivazione, in parte qua, meramente apparente,le ragioni che li hanno indotti a compensare le spese di lite.4. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accoltoe, per l’effetto, la sentenza impugnata, nella parte relativa allaregolamentazione delle spese di lite, deve essere cassata e,non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa, aisensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., può essere decisa:in particolare, possono essere integralmente compensate,tenuto conto dell’epoca di definitivo consolidamento degliorientamenti giurisprudenziali di legittimità in forza dei quali èstato reputato invalido l’avviso di accertamento impugnato(inerenti, segnatamente, al contenuto che, sul pianomotivazionale, deve avere un avviso di accertamento catastaleemesso ai sensi dell’art. 1, comma 335, legge n. 311 del2004), le spese di lite di primo e di secondo grado e quelle delprimo giudizio di legittimità, mentre quelle del giudizio di rinvioe del presente giudizio di legittimità devono essere poste acarico dell’Agenzia delle Entrate in ragione di soccombenza.Esse sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo alla naturaed all’oggetto della controversia ed alle questioni delle quali,sul piano fattuale e giuridico, ha imposto la disamina. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata, con riferimento alle statuizioni inerenti alle spese dilite, ed, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., cosìdecide: -compensa integralmente tra le parti le spese di lite diprimo e di secondo grado e quelle del primo giudizio dilegittimità; -condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione, infavore delle ricorrenti, delle spese del giudizio di rinvio, cheliquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori comeNumero registro generale 7960/2024Numero sezionale 5121/2026Numero di raccolta generale 22472/2026Data pubblicazione 30/06/2026per legge; condanna l’Agenzia delle Entrate, altresì, allarefusione, in favore delle ricorrenti, delle spese del presentegiudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 percompensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre accessori comeper legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]