CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36165/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha ridoto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a mesi quattro di reclusione, sostituita ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, in C 30.000,00 disponendone il pagamento in n. 10 rate mensili, in relazione al reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'omesso versamento dell'iva, per l'esercizio fiscale del 2013, sulla base della dichiarazione annuale per C 427.867,00. Fatto commesso il 27/12/2014. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. In data 13 giugno 2022, il difensore ha depositato motivi aggiunti con i quali ha insistito nell'accoglimento del motivo di ricorso presentato e, con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod.proc.pen. ha dedotto la sopravvenuta illegalità della 3. Il motivo di ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura in punto elemento soggettivo del reato, già devoluto ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici disatteso con motivazione congrua e corretta in diritto. Deve premettersi che la materiale omissìone del versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2013, sulla base dell'ultima dichiarazione, entro il termine per il versamento dell'acconto dell'anno successivo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) da parte dell'imputato non è oggetto di contestazione, essendo le censure incentrate sull'attribuibilità dell'omissione all'imputato, legale rappresentate della [OSCURATO:PERSONA], a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul rilievo dell'assunzione della carica sociale in un momento successivo alla insorgenza del debito tributario relativo al 2013 e alla presentazione della dichiarazione. Il reato di omesso versamento Iva è un reato omissivo proprio che si consuma al momento della scadenza prevista dalla legge (termine per il versamento dell'acconto per l'anno successivo) sulla base della dichiarazione Iva. L'imputato, al momento della scadenza del termine per compiere il versamento (27/12/2014) era il legale rappresentante della società in questione, circostanza questa non contestata. In tale contesto a nulla rileva, infatti, che fosse diverso il soggetto che era legale rappresentante nel 2013, quando si era formato il debito, dal momento che ciò che rileva è la circostanza che il ricorrente, al momento della scadenza del termine per il versamento, era il soggetto su cui grava l'obbligazione tributaria la cui omissione integra il reato contestato. 4. La Corte d'appello ha correttamente argomentato che il ricorrente, legale rappresentate al momento della scadenza del termine per il versamento, era il soggetto su cui grava l'obbligo tributario di versamento, ed aveva consapevolmente omesso il versamento dell'Iva, dovuta sulla base della dichiarazione che la esponeva (cfr. pag. 5). 5. La sentenza impugnata fa peraltro buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per il caso in cui l'omesso versamento del debito Iva riguardi società di capitali.In tema la giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente affermato che la responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è attribuita all'amministratore, individuato secondo le norme civilistiche di cui agli artt. 2380 e ss., artt.2455 e 2475 c.c., cioè a coloro che rappresentano e gestiscono l'ente. Costoro, in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l'ordinamento tributario di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. c) ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti, e ciò sulla base del principio secondo cui colui che assume la carica di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Per il rilievo concreto che assume nella decisione in scrutinio, questa Corte di legittimità ha già affermato che, nel caso di successione nella carica di amministratore di società/legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all'omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882; Sez. 3, n. 39687 del 4.6.2014, Decataldo, Rv. 260390), e ciò sul rilievo dell'assenza di compimento del previo controllo di natura prettamente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali che comporta la responsabilità quantomeno a titolo di dolo eventuale. In tale ambito, come argomentato nella sentenza impugnata, l'assunzione della carica di amministratore, per comune esperienza, comporta una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, risponde dei reati tributari in materia di mancato versamento di imposte, colui che subentra nella carica sociale/legale rappresentanza in un momento successivo alla formazione del debito, in quanto con l'assunzione della carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Sulla scorta di tali principi, la corte territoriale ha argomentato la prova dell'elemento soggettivo del reato. 6. E' fondato il motivo nuovo con cui viene dedotta l'illegalità della pena irrogata al ricorrente per effetto della conversione della pena detentiva di mesi quattro di reclusione in C 30.000,00. Con la sentenza n. 28 del 12 gennaio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale». Conseguentemente il ragguaglio deve essere operato con il valore giornaliero di C 75,00 in luogo dell'applicato valore di C 250,00.Sulla base del nuovo parametro del ragguaglio, la pena di mesi quattro di reclusione deve essere sostituita ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981 in quella di C 9.000,00 di multa. La sentenza va, sul punto, annullata senza rinvio, potendo la Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell'art. 620 comma 1, lett. I) cod.proc.pen., alla determinazione della pena nella misura indicata di C 9.000,00 di multa. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in C 9.000,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così de