CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 22107/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ma in data 01/07/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 01/07/2025 la Corte di appello di Roma ha confermato lasentenza del Tribunale di Roma del 13/10/2023 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato dicui agli all’art. 648 cod. pen. (acquisto di schede telefoniche attivate illecitamente).2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a due motivi.2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 648 cod. pen.; inparticolare, la difesa osserva che, pur avendo escluso con sentenza assolutoria lacommissione del reato presupposto di cui all’art. 494 cod. pen. nei confronti della coimputataNaznin [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’esercizio commerciale in cui le schede telefoniche sonostate emesse e vendute ad [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha comunque ravvisato in capoall’[OSCURATO:PERSONA] il reato di ricettazione: l’assoluzione della coimputata, seppure per mancanzadell'elemento psicologico del reato, avrebbe compromesso la possibilità di qualificare leschede sim acquistate dall’imputato quali beni di provenienza illecita e, quindi, la possibilitàdi riconoscere nella sua condotta la fattispecie di ricettazione, che può essere ravvisata solose l'oggetto materiale della condotta ha la specifica connotazione di bene illecito; ciò vale afortiori nel caso in esame, osserva la difesa, attesa la tipologia dei beni oggetto del reatocontestato, consistenti in schede telefoniche che, a differenza di altri beni, non hanno unanatura illecita intrinseca, ma diventano tali solo se il procedimento di attivazione delle stesseè compiuto mediante l'uso di documenti falsi o sottratti ovvero all'oscuro dell'intestatario dellasim.2.1.1. Si lamenta anche la carenza e l’illogicità della motivazione, osservando che laCorte di merito si è limitata a richiamare sul punto la motivazione del giudice di primo grado,che, però, parte da un presupposto negato dalla Corte di merito, ossia la colpevolezza dellacoimputata [OSCURATO:PERSONA]; è quindi inconciliabile la sentenza di primo grado con quella di secondogrado, laddove si esclude qualsiasi collegamento tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]; la motivazioneappare viziata anche in merito alla valutazione del comportamento processualedell’imputato, che sarebbe stato “penalizzato per avere scelto di restare in silenzio a fronte diun quadro probatorio evanescente” (così in ricorso, p. 4).2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131 bis cod.pen.; in particolare, la difesa rileva che la modestia del fatto, già ravvisabile nell’avvenutoriconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen., avrebbe dovutoportare ad applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen, tenuto contoche [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun reato con dette schede, dal loro possesso non eraderivato alcun danno e si tratta di soggetto incensurato; la decisione impugnata,nell’escludere detta causa di non punibilità, non avrebbe fatto corretta applicazione degliorientamenti di legittimità in materia, secondo i quali occorre una valutazione complessiva econgiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non è di per sé ostativa lacontinuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso, di valenza assorbente, è fondato per le ragioni cheseguono.2. La sentenza di primo grado ha assolto con la formula “perché il fatto non costituiscereato” la coimputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 494 cod. pen., indicato nel capod’imputazione quale reato presupposto della ricettazione contestata al ricorrente, avente peroggetto schede telefoniche sim card in ipotesi intestate fittiziamente a persone inesistenti.2.1. Come emerge dal tenore letterale dell’art. 648 cod. pen., ai fini della configurabilitàdel reato di ricettazione, occorre l’individuazione del reato presupposto, quantomeno nellasua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici efattuali, potendo avvenire anche attraverso prove logiche (in questo senso, Sez. 2, n. 46773del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020).2.2. Orbene, nella specie, a seguito dell’assoluzione della coimputata dal reato di cuiall’art. 494 cod. pen. - individuato nell’imputazione come reato presupposto - con formulache non consente di ritenere raggiunta la prova circa l'illecita attivazione delle schede sim equindi circa la loro origine delittuosa, non resta che disporre l'annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il fatto non sussisteCosì è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]