CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42111/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di mento dei reato di furto di energia elettrica, ricorre / a mezzo del difensore, avverso la pronuncia indicata in epigrafe articolando i seguenti motivi di dogiianza: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancanza della condizione di procedibilità della querela dovendo ritenersi non contestata nella imputazione l'aggravante di cui all'art. 025, co. 1., n. 7 cod. pen.; 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancanza della condizione di procedibilità della querela dovendo ritenersi non sussistente nei fatti l'aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7 cod. pen.; 3. Nullità assoluta della sentenza ai sensi dell'art. 179 cod proc. ben., violazione dell art. 62 n. 2 cod. proc. peri. con conseguente inutilizzabilità del verbale contenente le sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA]; 4. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza deil'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. 2. Ritenuto cne pomo ed il secondo motivo ei ricorso, da trattarsi congiuntamente per l'intima connessione delle ragioni a sostegno dei rilievi difensivi, si appalesano manifestamente infondati. Considerato che la Corte di merito ha ritenuto correttamente contestata in fatto l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pena avendo l'energia elettrica natura di bene destinato a pubblico servizio in base a consolidato .orli..2ntatrier4o dcilia corte di legittimità (cfr., ex muitis, Sez. 5, n, 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543:"In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non ciià l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre .transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta"; in termini Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep, 2024, Rv. 285844:"In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la nec.es;sità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comrna primo, o. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio"). 3. Considerato che, in ragione di guanto precede, i reato de quo deve ritenersi procedibile d'ufficio, anche in seguito alla nuova formulazione dell'art. 624 cod. pen., risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, in base al quale, per quanto d'interesse in questa sede, permane la procedibilità d'ufficio per i furti commessi su cose destinate a pubblico servizio. 4. Considerato che risulta essere del pari manifestamente infondata la doglianza di cui al terzo motivo di ricorso. in proposito la Corte di appello ha spiegato come le dichiarazioni di cui la difesa lamenta l'inutilizzabilità sono state rese da persona che non risuita mai avere rivestito la qualifica d'indagata nella vicenda in esame. Occorre peraltro rammentare come le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabill contro i terzi in relazione ai quali non opera la sanzione processuale cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. peri. (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280640 — 01). 5. Considerato che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. è stata validamente ritenuta in sentenza alla luce dell'entità cospicua del pregiudizio arrecato alla persona offesa, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare !a decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. 6. Essendo il ricorso inammissibile, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue duelia al pagamento della sanzione pecuniaria nelia misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inarnmssihile rlcorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa