CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 01334/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17607-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1997/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/05/2022 R.G.N. 4213/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] spese R.G.N.17607/2022 Cron. Rep. Ud16/09/2025 [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dalla parte privata,ha riformato la pronuncia di primo grado, quanto alla statuizione sulle speseche ha posto a carico dell’INPS, soccombente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. 1.1. A tale riguardo, l a C orte territoriale ha osservato che -sebbene prima della notificazione del ricorso per ingiunzione l’Istituto avesse corrisposto la prestazione richiesta- il credito non era stato interamente soddisfatto, non avendo l’Inps riconosciuto gli accessori per i quali, infatti, il Tribunale aveva pronunciato condanna.Nel giudizio, dunque, l’Inps era la parte soccombente e doveva sopportare le spese. L a Corte distrettuale ha, invece, compensa to le spese del grado di appello,in ragione «(del)l’esito complessivo della lite». 2.Avverso detta statuizione, ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con un motivo. Ha resistito, con controricorso, l’INPS. [OSCURATO:PERSONA]: 3.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché – ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.– l’omessa valutazione di una circostanza determinante. 3.1. L a parte privata deduce l’assenza di g iustificazione in ordine alla statuizione di compensazione, difettando la specificazione delle «gravi ed eccezionali ragioni». 4.Il motivo è infondato. 4.1. La fattispecie processuale è pacifica in causa. 4.2. L’In p s propo neva opposizione al decreto ingiuntivo con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto il pagamento di una somma a titolo di cassa integrazione guadagni per due mesi. 4.3. L’Istituto aveva inte gralmente pagato la sorta capitaleprima della notifica del decreto; il Tribunale, pertanto, revocavail decreto ingiuntivo e condannava l’In p s al pagamento dei soli accessori. Tuttavia, in punto di spese, condanna va l’opposta al pagamento delle stesse. 5.La Corte di appello ha riformato la statuizione sulle spese. Ha correttamente evidenziato che le spesenon potevano essere poste a carico della parte vittoriosa . Ha quindi posto le spese del primo grado a carico dell’Inps mentre, in ragione «(del)l’esito complessivo della lite», ha compensato tra le parti quelle del giudizio di appello. 6.Giudica il Collegio che l e ragioni giustificative della compensazione, sia pure espresse per sintesi di un ragionamento, riflettono la peculiarità della fattispecie concreta, caratterizzata dall’integrale pagamento del credito per sorta capitaleprima della notificazione del decreto ingiuntivo. 7.In fattispecie similare in cui , peraltro, il pagamento «incompleto»era intervenuto da parte dell’INPS dopo la notifica del decreto ingiuntivo, questa Corte ha giudicato sussistenti le «gravi ed eccezionali ragioni» di cui all’art. 92 c.p.c. per la singolarità della fattispecie che evidenziava una «sproporzione consapevole dell’impegno processuale richiesto alla parte rispetto all’entità della pretesa»(Cass. n. 19598 del 2023 ). 8.Analoga configura zione risiede , a parere di questa Corte , nella decisione impugnata che, sia pure con formula sintetica («atteso l’esito complessivo dellalite»), mostra di aver regolato le spese considerando i l giudizio nella sua global ità e , in applicazione del principio di causalità, valorizza ndo i l fatto che la parte ricorrente ha prosegui to la lite , con la notifica del decreto ingiuntivo, nonostante il pagamento della maggior parte del credito; in tal modo, i mpo nendo una difesa «sproporzionata»alla contropa rte . La descritta s ituazione , se non idonea ad integrare un’ipotesi di reciproca soccombenza , può, viceversa, configurare le « gravi ed eccezionali ragioni » di cui all’art. 92, comma 2,c.p.c., 9.Segue il rigetto del ricorso, con le spese che si liquidano come da dispositivo. 10. Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove lo stesso risulti dovuto. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 350,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto