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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 16960/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/03/2022 del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Gela, innanzi al quale si stava procedendo a giudizio ordinario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia, ha dichiarato la nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per decidere sull'opposizione alla istanza di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero al termine delle indagini preliminari.

Il difensore dell'imputato aveva eccepito la nullità della notificazione di detto decreto in quanto non eseguito presso il carcere ove il Cammarata era detenuto ed aveva sostenuto che trattavasi di nullità assoluta, avendo essa impedito all'imputato di partecipare a detta udienza e di difendersi.

Il Tribunale, in accoglimento della eccezione, ha dichiarato la nullità del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per decidere sulla opposizione all'archiviazione, disponendo con successivo decreto del 10 marzo 2022, la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per la successiva loro trasmissione al Giudice per le indagini preliminari e per valutare le richieste eventualmente da fare.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la sua abnormità.

Il procedimento attivato con la istanza di archiviazione si era concluso con un'ordinanza che aveva disposto ulteriori indagini, all'esito delle quali il Pubblico ministero aveva esercitato l'azione penale emettendo decreto di citazione diretta, previo avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.

In seguito all'emissione dell'ordinanza qui impugnata si è creata una stasi processuale, perché il Pubblico ministero, avendo già esercitato l'azione penale, non può esercitarla una seconda volta, non essendo stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio e, anche laddove si ritenesse che la nullità del decreto di fissazione in camera di consiglio per decidere sull'opposizione alla archiviazione abbia travolto tutti gli atti successivi, un nuovo esercizio dell'azione penale non sanerebbe il profilo di nullità rilevato.

Il Pubblico ministero segnala di non poter richiedere l'archiviazione, avendo già esercitato l'azione penale, e che neppure è intenzionato ad avanzare siffatta richiesta, ritenendo al contrario che debba procedersi al giudizio a carico dell'imputato, cosicché neppure è possibile sanare la nullità rilevata dal Giudice del dibattimento, e che neppure si comprende in che forma gli atti andrebbero trasmessi al Giudice per le indagini preliminari.

Il provvedimento qui impugnato, sostiene il ricorrente, ha determinato un'indebita regressione del procedimento ed una stasi dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Deve innanzitutto rilevarsi che la persona sottoposta alle indagini non può in alcun modo impugnare il provvedimento con il quale il Giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero, abbia disposto nuove indagini.

In particolare, questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, che non accolga la richiesta di archiviazione, disponga nuove indagini, nell'ipotesi di omessa notifica all'indagato dell'avviso dell'udienza camerale fissata ex art. 409 cod. proc. pen., essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, D'ippolito, Rv. 270676; Sez. 2, n. 24793 del 05/06/2015, Asavinei, Rv. 264363; Sez. 2, Ordinanza n. 22625 del 20/04/2001, ignoti, Rv. 219886).

Non essendo consentita l'impugnazione dell'ordinanza che abbia rigettato la richiesta di archiviazione ed abbia disposto nuove indagini, anche laddove emessa in violazione del diritto al contraddittorio, a maggior ragione tale violazione non può essere eccepita nel corso del dibattimento, dopo che il Pubblico ministero, espletate le ulteriori indagini, abbia esercitato l'azione penale.

Ne consegue che è illegittima l'ordinanza emessa nel corso del dibattimento e qui impugnata che, accogliendo la eccezione del difensore dell'imputato relativa alla violazione del contraddittorio nel procedimento avviato a seguito della istanza di archiviazione conclusosi con il provvedimento che ha disposto ulteriori indagini, ha dichiarato la nullità di questo provvedimento e di tutti gli atti successivi incluso il decreto di citazione a giudizio.

Peraltro, il Giudice del dibattimento, nel dichiarare la nullità assoluta del provvedimento che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ha disposto nuove indagini e degli atti successivi, incluso il decreto di citazione a giudizio, ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari, facendo regredire il procedimento sino al compimento dell'atto dichiarato nullo, affinché si proceda alla sua rinnovazione e quindi il Giudice possa nuovamente decidere sulla istanza di archiviazione a suo tempo avanzata dal Pubblico ministero dopo aver consentito ad [OSCURATO:PERSONA] di far valere le sue difese.

Deve, allora osservarsi che a seguito delle nuove indagini il Pubblico ministero ha già esercitato la azione penale e con il ricorso per cassazione ha dichiarato che in ogni caso non è più sua intenzione richiedere l'archiviazione, cosicché il provvedimento in questa sede impugnato ha creato una situazione di stallo processuale che non può essere risolta se non attraverso la eliminazione dell'atto qui impugnato, che si connota per le anzidette ragioni quale atto abnorme.Deve, quindi, concludersi che è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che ha dichiarato la nullità dell'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di archiviazione del pubblico ministero restituendogli gli atti e imponendogli nuove indagini, atteso che il provvedimento del giudice per le indagini preliminari è inoppugnabile e, in ogni caso, sottratto a qualsiasi sindacato del giudice per il dibattimento che ha l'obbligo di giudicare, se ritualmente investito di citazione a giudizio.

Conseguentemente, deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza qui impugnata e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela per l'ulteriore corso del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/03/2022 del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Gela, innanzi al quale si stava procedendo a giudizio ordinario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia, ha dichiarato la nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per decidere sull'opposizione alla istanza di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero al termine delle indagini preliminari. Il difensore dell'imputato aveva eccepito la nullità della notificazione di detto decreto in quanto non eseguito presso il carcere ove il Cammarata era detenuto ed aveva sostenuto che trattavasi di nullità assoluta, avendo essa impedito all'imputato di partecipare a detta udienza e di difendersi. Il Tribunale, in accoglimento della eccezione, ha dichiarato la nullità del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per decidere sulla opposizione all'archiviazione, disponendo con successivo decreto del 10 marzo 2022, la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per la successiva loro trasmissione al Giudice per le indagini preliminari e per valutare le richieste eventualmente da fare. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la sua abnormità. Il procedimento attivato con la istanza di archiviazione si era concluso con un'ordinanza che aveva disposto ulteriori indagini, all'esito delle quali il Pubblico ministero aveva esercitato l'azione penale emettendo decreto di citazione diretta, previo avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. In seguito all'emissione dell'ordinanza qui impugnata si è creata una stasi processuale, perché il Pubblico ministero, avendo già esercitato l'azione penale, non può esercitarla una seconda volta, non essendo stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio e, anche laddove si ritenesse che la nullità del decreto di fissazione in camera di consiglio per decidere sull'opposizione alla archiviazione abbia travolto tutti gli atti successivi, un nuovo esercizio dell'azione penale non sanerebbe il profilo di nullità rilevato. Il Pubblico ministero segnala di non poter richiedere l'archiviazione, avendo già esercitato l'azione penale, e che neppure è intenzionato ad avanzare siffatta richiesta, ritenendo al contrario che debba procedersi al giudizio a carico dell'imputato, cosicché neppure è possibile sanare la nullità rilevata dal Giudice del dibattimento, e che neppure si comprende in che forma gli atti andrebbero trasmessi al Giudice per le indagini preliminari. Il provvedimento qui impugnato, sostiene il ricorrente, ha determinato un'indebita regressione del procedimento ed una stasi dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Deve innanzitutto rilevarsi che la persona sottoposta alle indagini non può in alcun modo impugnare il provvedimento con il quale il Giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero, abbia disposto nuove indagini. In particolare, questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, che non accolga la richiesta di archiviazione, disponga nuove indagini, nell'ipotesi di omessa notifica all'indagato dell'avviso dell'udienza camerale fissata ex art. 409 cod. proc. pen., essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, D'ippolito, Rv. 270676; Sez. 2, n. 24793 del 05/06/2015, Asavinei, Rv. 264363; Sez. 2, Ordinanza n. 22625 del 20/04/2001, ignoti, Rv. 219886). Non essendo consentita l'impugnazione dell'ordinanza che abbia rigettato la richiesta di archiviazione ed abbia disposto nuove indagini, anche laddove emessa in violazione del diritto al contraddittorio, a maggior ragione tale violazione non può essere eccepita nel corso del dibattimento, dopo che il Pubblico ministero, espletate le ulteriori indagini, abbia esercitato l'azione penale. Ne consegue che è illegittima l'ordinanza emessa nel corso del dibattimento e qui impugnata che, accogliendo la eccezione del difensore dell'imputato relativa alla violazione del contraddittorio nel procedimento avviato a seguito della istanza di archiviazione conclusosi con il provvedimento che ha disposto ulteriori indagini, ha dichiarato la nullità di questo provvedimento e di tutti gli atti successivi incluso il decreto di citazione a giudizio. Peraltro, il Giudice del dibattimento, nel dichiarare la nullità assoluta del provvedimento che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ha disposto nuove indagini e degli atti successivi, incluso il decreto di citazione a giudizio, ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari, facendo regredire il procedimento sino al compimento dell'atto dichiarato nullo, affinché si proceda alla sua rinnovazione e quindi il Giudice possa nuovamente decidere sulla istanza di archiviazione a suo tempo avanzata dal Pubblico ministero dopo aver consentito ad [OSCURATO:PERSONA] di far valere le sue difese. Deve, allora osservarsi che a seguito delle nuove indagini il Pubblico ministero ha già esercitato la azione penale e con il ricorso per cassazione ha dichiarato che in ogni caso non è più sua intenzione richiedere l'archiviazione, cosicché il provvedimento in questa sede impugnato ha creato una situazione di stallo processuale che non può essere risolta se non attraverso la eliminazione dell'atto qui impugnato, che si connota per le anzidette ragioni quale atto abnorme.Deve, quindi, concludersi che è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che ha dichiarato la nullità dell'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di archiviazione del pubblico ministero restituendogli gli atti e imponendogli nuove indagini, atteso che il provvedimento del giudice per le indagini preliminari è inoppugnabile e, in ogni caso, sottratto a qualsiasi sindacato del giudice per il dibattimento che ha l'obbligo di giudicare, se ritualmente investito di citazione a giudizio. Conseguentemente, deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza qui impugnata e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela per l'ulteriore corso del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmett
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