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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36004/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9388/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchè dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico n.146, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle entrate, Direzione centrale, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- E Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Varese; -intimata- avverso la sentenza n.5137/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 21 settembre 2016, depositata il 7 ottobre 2016 e non notificata.

Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione del cons. [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la società ricorrente e l'avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre con tre articolati motivi avverso l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n.5137/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 21 settembre 2016, depositata il 7 ottobre 2016 e non notificata, che ha rigettato il ricorso in revocazione avanzato dalla contribuente avverso la sentenza n.2091/2015, con cui la C.t.r. della Lombardia aveva accolto l'appello dell'ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento per maggiori Ires ed Irap relative all'anno di imposta 2007.

2. Con tale ultima sentenza, la C.t.r. riteneva che apparisse «inverosimile ed antieconomico che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia potuto cedere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. la sua partecipazione al prezzo di euro 28,23 per azione e cioè ad un prezzo tre volte inferiore (euro 48,03) a quello pattuito nella stessa giornata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] S.a. di euro 76,26.

Tale cessione non può apparire congrua e rappresentare il valore normale, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, la società [OSCURATO:SOCIETA], con l'uscita dalla compagine sociale della [OSCURATO:SOCIETA] S.a., deteneva il 41,67% e non il 29,41% nella [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]. ».

Inoltre, i giudici di appello evidenziavano che << una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, supportate dai relativi elementi di prova, che nel caso di specie mancano.

Appare pertanto, evidente che l'unica ragione sia stata quella di ridurre la base imponibile della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in carenza, peraltro, dei requisiti di esenzione previsti dall'art. 87 T.u.i.r. non essendo maturato il cd. holding per/od.

La mancanza di prove valide sull'eventuale comportamento antieconomico è dirimente».

3. La società aveva impugnato in revocazione la decisione citata, evidenziando che C.t.r. era incorsa in alcuni errori di fatto, sia nel ritenere che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse il 41,67% della partecipazione in Villa d'[OSCURATO:SOCIETA]. (la partecipazione si riferiva, invece, alla finanziaria [OSCURATO:SOCIETA] S.A., che, a sua volta, deteneva la partecipazione di maggioranza in Villa d'[OSCURATO:SOCIETA].), sia nell'affermare che la società non aveva fornito le prove in merito ai rapporti tesi nella compagine sociale ed ai motivi della "svendita" delle azioni.

4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con la sentenza oggetto della presente impugnazione, ha rigettato la revocazione, ritenendo che l'errore sulla misura della partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] in Villa d'Este e quello eventuale sulla mancanza di prova dei rapporti tesi tra i soci non fossero decisivi; ha anche evidenziato che il giudice di appello aveva ritenuto che la società non avesse fornito alcuna valida prova in ordine alle ragioni sul proprio comportamento antieconomico.

A seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 395 n. 4 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.cív.

Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 395 n. 4 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.

Secondo la ricorrente, la C.t.r. ha escluso la "decisività" dell'errore sulla entità della sua partecipazione in Villa d'[OSCURATO:SOCIETA].

«sulla base di una mera congettura di causalità retrospettiva, anziché verificare se la decisione di appello, senza l'errore di fatto accertato dalla sentenza impugnata, avrebbe potuto essere diversa con altrettanta coerenza e plausibilità logico giuridica».Ritiene la ricorrente che quanto esposto in sentenza, ovverosia che il Giudice di appello anche se non avesse compiuto l'errore non sarebbe comunque giunto a decisione diversa, sia una «congettura campata in aria svolta del resto da magistrati diversi da quelli che decisero l'appello».

La ricorrente prosegue rilevando che «al giudice della revocazione non è consentito immedesimarsi nel giudice di appello e domandarsi a posteriori come quel giudice avrebbe deciso nel merito se non fosse incorso nell'errore vizio»; inoltre insiste sulla circostanza che «la motivazione dei giudici di appello è incentrata proprio sulla percentuale di partecipazione posseduta dalla famiglia Luti» e che «il Collegio mostra di non aver compreso la logica del giudizio di revocazione».

I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno rigettati.

Sussiste errore revocatorio quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

Come questa Corte ha precisato, «ai sensi dell'art. 395, comma 1; n. 4, c.p.c., il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico-giuridica.» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6038 del 29/03/2016).In particolare, si è detto che «nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza Impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento» (Cass.Ord. n. 8051 del 2020).

Nel caso di specie, la C.t.r. si è attenuta a tale principio posto che, dopo avere constatato la sussistenza dell'errore denunciato dalla ricorrente, ne ha escluso la decisività, rilevando che dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emergeva l'adesione alla prospettazione dell'Agenzia, secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]., pur non detenendo il pacchetto di maggioranza delle azioni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva una posizione rilevante in [OSCURATO:SOCIETA]., detentrice del pacchetto di maggioranza di [OSCURATO:PERSONA]Este.

Il collegio, invero, ritiene che, come rilevato nella sentenza impugnata, l'errore, effettivamente riscontrabile nella sentenza del giudice di appello, sull'entità esatta della partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA]. in Villa d'[OSCURATO:SOCIETA]. non abbia carattere di decisività, poiché non inficia la ratto decidendi adottata dal giudice di appello, il quale ha ritenuto che tale partecipazione, seppure minoritaria, fosse di una certa consistenza ed escludesse una posizione di debolezza della società venditrice nei confronti di quella acquirente, tale da poter condizionare l'operazione di trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e da costringere la venditrice a subire il prezzo imposto dall'acquirente, come un qualsiasi socio di minoranza.

Inoltre, come evidenziato dalla sentenza impugnata, la decisione del giudice di appello si basava sulla ritenuta antieconomicità del prezzo di vendita delle azioni, di molto inferiore rispetto a quello pattuito per il pacchetto di azioni di maggioranza, vendute in pari data alla stessa acquirente.

Tale ratio, la cui valutazione, se congruamente motivata, è rimessa esclusivamente al giudice di merito, non è assolutamente scalfita dall'errore sull'effettiva percentuale della partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA]. in Villa d'[OSCURATO:SOCIETA]., minoritaria, ma, comunque, consistente.

Quanto, poi, all'«errore di fatto» in cui sarebbe incorsa la C.t.r. nell'affermare che «sfornite ... della benché minima prova appaiono le congetture in merito ai rapporti tesi nella compagine sociale ... come anche della svendita della propria partecipazione», si rileva che esso non pare nemmeno integrare gli estremi di un errore di fatto revocatorio, quanto, al più, di un errore nella valutazione degli elementi istruttori o nella valutazione della loro rilevanza.

Questa Corte ha già chiarito che <<l'errore di fatto, deducibile con impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo e che tale errore non è ravvisabile nel caso in cui il giudice abbia omesso di esaminare le prove offerte o le abbia erroneamente valutate, traducendosi siffatte doglianze in censure di errori di giudizio, esorbitanti dall'ambito della impugnazione per revocazione e denunziabili solo con ricorso per Cassazione, nei limiti consentiti dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.» (Cass. n. 5463 del 1982).

Pertanto, in relazione a tale profilo, la doglianza inammissibile.

1.2. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 , primo comma, n. 4), e 161 cod.proc.civ.

La ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria ed illogica in quanto la C.t.r., dopo avere affermato che la sentenza impugnata si fondava sul fatto che era inverosimile che la ricorrente, forte della sua partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA] S.A., non avesse condizionato l'operazione di vendita da [OSCURATO:SOCIETA] S.A. a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., afferma che la sentenza era basata sul giudizio di antieconomicità dell'operazione di vendita dalla ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. anche indipendentemente dalla ritenuta posizione dominante della ricorrente in [OSCURATO:SOCIETA] S.A.

Anche tale motivo è infondato, non essendovi alcuna contraddittorietà nelle argomentazioni adottate dal giudice di appello, nessuna delle quali si pone in contrasto con l'altra.

Per quanto detto, il ricorso va complessivamente rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro7.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9388/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchè dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico n.146, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle entrate, Direzione centrale, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- E Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Varese; -intimata- avverso la sentenza n.5137/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 21 settembre 2016, depositata il 7 ottobre 2016 e non notificata. Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione del cons. [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la società ricorrente e l'avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre con tre articolati motivi avverso l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n.5137/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 21 settembre 2016, depositata il 7 ottobre 2016 e non notificata, che ha rigettato il ricorso in revocazione avanzato dalla contribuente avverso la sentenza n.2091/2015, con cui la C.t.r. della Lombardia aveva accolto l'appello dell'ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento per maggiori Ires ed Irap relative all'anno di imposta 2007. 2. Con tale ultima sentenza, la C.t.r. riteneva che apparisse «inverosimile ed antieconomico che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia potuto cedere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. la sua partecipazione al prezzo di euro 28,23 per azione e cioè ad un prezzo tre volte inferiore (euro 48,03) a quello pattuito nella stessa giornata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] S.a. di euro 76,26. Tale cessione non può apparire congrua e rappresentare il valore normale, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, la società [OSCURATO:SOCIETA], con l'uscita dalla compagine sociale della [OSCURATO:SOCIETA] S.a., deteneva il 41,67% e non il 29,41% nella [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]. ». Inoltre, i giudici di appello evidenziavano che << una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, supportate dai relativi elementi di prova, che nel caso di specie mancano. Appare pertanto, evidente che l'unica ragione sia stata quella di ridurre la base imponibile della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in carenza, peraltro, dei requisiti di esenzione previsti dall'art. 87 T.u.i.r. non essendo maturato il cd. holding per/od. La mancanza di prove valide sull'eventuale comportamento antieconomico è dirimente». 3. La società aveva impugnato in revocazione la decisione citata, evidenziando che C.t.r. era incorsa in alcuni errori di fatto, sia nel ritenere che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse il 41,67% della partecipazione in Villa d'[OSCURATO:SOCIETA]. (la partecipazione si riferiva, invece, alla finanziaria [OSCURATO:SOCIETA] S.A., che, a sua volta, deteneva la partecipazione di maggioranza in Villa d'[OSCURATO:SOCIETA].), sia nell'affermare che la società non aveva fornito le prove in merito ai rapporti tesi nella compagine sociale ed ai motivi della "svendita" delle azioni. 4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con la sentenza oggetto della presente impugnazione, ha rigettato la revocazione, ritenendo che l'errore sulla misura della partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] in Villa d'Este e quello eventuale sulla mancanza di prova dei rapporti tesi tra i soci non fossero decisivi; ha anche evidenziato che il giudice di appello aveva ritenuto che la società non avesse fornito alcuna valida prova in ordine alle ragioni sul proprio comportamento antieconomico. A seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 395 n. 4 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.cív. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 395 n. 4 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. Secondo la ricorrente, la C.t.r. ha escluso la "decisività" dell'errore sulla entità della sua partecipazione in Villa d'[OSCURATO:SOCIETA]. «sulla base di una mera congettura di causalità retrospettiva, anziché verificare se la decisione di appello, senza l'errore di fatto accertato dalla sentenza impugnata, avrebbe potuto essere diversa con altrettanta coerenza e plausibilità logico giuridica».Ritiene la ricorrente che quanto esposto in sentenza, ovverosia che il Giudice di appello anche se non avesse compiuto l'errore non sarebbe comunque giunto a decisione diversa, sia una «congettura campata in aria svolta del resto da magistrati diversi da quelli che decisero l'appello». La ricorrente prosegue rilevando che «al giudice della revocazione non è consentito immedesimarsi nel giudice di appello e domandarsi a posteriori come quel giudice avrebbe deciso nel merito se non fosse incorso nell'errore vizio»; inoltre insiste sulla circostanza che «la motivazione dei giudici di appello è incentrata proprio sulla percentuale di partecipazione posseduta dalla famiglia Luti» e che «il Collegio mostra di non aver compreso la logica del giudizio di revocazione». I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno rigettati. Sussiste errore revocatorio quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Come questa Corte ha precisato, «ai sensi dell'art. 395, comma 1; n. 4, c.p.c., il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico-giuridica.» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6038 del 29/03/2016).In particolare, si è detto che «nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza Impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento» (Cass.Ord. n. 8051 del 2020). Nel caso di specie, la C.t.r. si è attenuta a tale principio posto che, dopo avere constatato la sussistenza dell'errore denunciato dalla ricorrente, ne ha escluso la decisività, rilevando che dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emergeva l'adesione alla prospettazione dell'Agenzia, secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]., pur non detenendo il pacchetto di maggioranza delle azioni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva una posizione rilevante in [OSCURATO:SOCIETA]., detentrice del pacchetto di maggioranza di [OSCURATO:PERSONA]Este. Il collegio, invero, ritiene che, come rilevato nella sentenza impugnata, l'errore, effettivamente riscontrabile nella sentenza del giudice di appello, sull'entità esatta della partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA]. in Villa d'[OSCURATO:SOCIETA]. non abbia carattere di decisività, poiché non inficia la ratto decidendi adottata dal giudice di appello, il quale ha ritenuto che tale partecipazione, seppure minoritaria, fosse di una certa consistenza ed escludesse una posizione di debolezza della società venditrice nei confronti di quella acquirente, tale da poter condizionare l'operazione di trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e da costringere la venditrice a subire il prezzo imposto dall'acquirente, come un qualsiasi socio di minoranza. Inoltre, come evidenziato dalla sentenza impugnata, la decisione del giudice di appello si basava sulla ritenuta antieconomicità del prezzo di vendita delle azioni, di molto inferiore rispetto a quello pattuito per il pacchetto di azioni di maggioranza, vendute in pari data alla stessa acquirente. Tale ratio, la cui valutazione, se congruamente motivata, è rimessa esclusivamente al giudice di merito, non è assolutamente scalfita dall'errore sull'effettiva percentuale della partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA]. in Villa d'[OSCURATO:SOCIETA]., minoritaria, ma, comunque, consistente. Quanto, poi, all'«errore di fatto» in cui sarebbe incorsa la C.t.r. nell'affermare che «sfornite ... della benché minima prova appaiono le congetture in merito ai rapporti tesi nella compagine sociale ... come anche della svendita della propria partecipazione», si rileva che esso non pare nemmeno integrare gli estremi di un errore di fatto revocatorio, quanto, al più, di un errore nella valutazione degli elementi istruttori o nella valutazione della loro rilevanza. Questa Corte ha già chiarito che <<l'errore di fatto, deducibile con impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo e che tale errore non è ravvisabile nel caso in cui il giudice abbia omesso di esaminare le prove offerte o le abbia erroneamente valutate, traducendosi siffatte doglianze in censure di errori di giudizio, esorbitanti dall'ambito della impugnazione per revocazione e denunziabili solo con ricorso per Cassazione, nei limiti consentiti dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.» (Cass. n. 5463 del 1982). Pertanto, in relazione a tale profilo, la doglianza inammissibile. 1.2. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 , primo comma, n. 4), e 161 cod.proc.civ. La ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria ed illogica in quanto la C.t.r., dopo avere affermato che la sentenza impugnata si fondava sul fatto che era inverosimile che la ricorrente, forte della sua partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA] S.A., non avesse condizionato l'operazione di vendita da [OSCURATO:SOCIETA] S.A. a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., afferma che la sentenza era basata sul giudizio di antieconomicità dell'operazione di vendita dalla ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. anche indipendentemente dalla ritenuta posizione dominante della ricorrente in [OSCURATO:SOCIETA] S.A. Anche tale motivo è infondato, non essendovi alcuna contraddittorietà nelle argomentazioni adottate dal giudice di appello, nessuna delle quali si pone in contrasto con l'altra. Per quanto detto, il ricorso va complessivamente rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro7.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
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