CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21287/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorrenti;nei confronti didall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 739/2021, resa in data 28 giugno 2021 dalla Corte diAppello di TorinoUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4345/2022Numero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 21287/2026Data pubblicazione 23/06/20261. — I Sig.ri [OSCURATO:PERSONA], Massimiliano, Robert, Rudy e Richard, MasonCelestina, [OSCURATO:PERSONA], tutti in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (erede rinunciataria di ZunoPasetto) solo in proprio, citavano in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, larisarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti allaappropriazione di somme di denaro commessa dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], promotorefinanziario della convenuta cui era stata affidata la gestione delle finanze deidanti causa Nandino, Gianni e [OSCURATO:PERSONA].In particolare, gli attori assumevano che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] (“imputato econdannato dal Tribunale di Velletri nel 2015 per questi fatti”) aveva incassatopersonalmente assegni bancari tratti su c/c accesi presso Monte dei Paschi diSiena a lui consegnati dai Pasetto affinché operasse investimenti in Fideuramnonché assegni bancari facenti parte di 4 carnet che il [OSCURATO:PERSONA] si era fatto rilasciaredalla Fideuram falsificando le firme dei correntisti Pasetto sia nella richiesta dirilascio, sia poi sui titoli stessi. Esponevano, poi, gli attori: 1) che i defuntiPasetto Nandino, Gianni e Zuno avevano in essere con la convenuta alcunicontratti di conto corrente (alcuni cointestati con degli attori); 2 ) che in data30.07.2001 decedeva Gianni, cosa nota anche alla Banca; 3) che il promotorefinanziario dipendente della convenuta si era fatto indebitamente consegnaredalla filiale 4 carnet di assegni falsificando la firma dei correntisti, provvedendoquindi a compilare i singoli assegni sempre falsificando la firma dei Pasetto,all’insaputa degli altri intestatari del conto e degli eredi del defunto, che eranovenuti a conoscenza della cosa solamente nel 2005 quando la circostanza erastata scoperta dalla Banca, provvedendo altresì il [OSCURATO:PERSONA] pure a falsificare -girando a sé stesso - assegni che i Pasetto avevano tratto su un conto accessopresso MPS al fine di effettuare delle operazioni presso Fideuram; 4) che ZunoPasetto, apprese tali circostanze, era entrato in uno stato di forte depressione, elo stesso accadde a [OSCURATO:PERSONA], sino alla morte di entrambi; 5) che anchegli altri membri della famiglia erano caduti in depressione e sindrome ansiosapermanente in conseguenza della truffa subita; 6) che la convenuta dovevaquindi intendersi collusa con [OSCURATO:PERSONA] o comunque acquiescente, ed in ogni casoNumero registro generale 4345/2022Numero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 21287/2026Data pubblicazione 23/06/2026non aveva apprestato i necessari controlli ricadenti su ogni intermediario inrelazione all’operato di un proprio promotore; 7) che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] stata accertata da una sentenza del Tribunale di Velletri del 2015; 8) che lasomma complessivamente sottratta dal promotore infedele ammontava a euro347.674,00.Costituitasi la Fideuram - [OSCURATO:PERSONA] private banking s.p.a., ilTribunale di Torino, con una prima sentenza non definitiva, accertava il dannopatrimoniale in sorte capitale patito dai membri della famiglia Pasetto (nellamisura in sentenza indicata) e, con con separata ordinanza, rimetteva la causa inistruttoria disponendo una consulenza tecnica.Successivamente, con sentenza definitiva n. 533/2020, il Tribunale diTorino confermava integralmente l’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. nelle moreadottata; condannava Fideuram – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alrisarcimento del danno non patrimoniale in favore degli attori.Investita dell’appello principale proposto dalla Fideuram e dell’appelloincidentale proposto dai componenti della famiglia Pasetto, la Corte di appello diTorino - riconosciuto il concorso di colpa degli investitori ed escluso il dannobiologico sofferto da alcuni componenti della famiglia Pasetto - rimodulava irisarcimenti dovuti.2. — I Sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RichardPasetto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, quindi,ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza emessadalla Corte di appello di Torino.Resiste con controricorso Fideuram - [OSCURATO:PERSONA].p.a.Parte ricorrente ha depositato anche memoria.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale il 21 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4345/2022Numero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 21287/2026Data pubblicazione 23/06/20261. — I motivi di ricorso proposti Sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GiovannaSalvato sono così rubricati.Primo motivo: «violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 103, 110,112, 132 n. 4, 161, 191, 170, 340, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 333,334, 344, 353, 354, 359, del cpc, dell'articolo 1223, 2056, 2909 del cc., ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civile, nullità della sentenza e in viasubordinata, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 primo comma n. 5c.p.c.».Secondo motivo (proposto in via subordinata): «violazione e falsaapplicazione degli artt. 1223, 2056, del cc, degli art. 61, 191, 194, del CPC,omesso esame dell’atto dei motivi di appello, ex art. 360 comma I n. 5 c.p.c.,circa fatto decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le particon riferimento alle circostanze di cui alla documentazione sanitaria e altroprodotta a prova diretta dagli appellanti/istanti in precedente qui ritrascritti, lprimo motivo, e qui quale motivo subordinato diverso».Terzo motivo (proposto in via subordinata): «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2727, 2728, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 del c.p.c.,per avere la Corte accolto l’appello incidentale esistendo in atti le provepresuntive con riferimento alle circostanze e altro prodotta a prova diretta dagliappellanti/istanti in precedente qui ritrascritti, e quale motivo diverso, e in viasubordinata omesso esame dell’atto dei motivi di appello, ex art. 360 comma I n.5 c.p.c., circa fatto decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione trale parti».Quarto motivo (proposto in via subordinata): «violazione e falsaapplicazione degli artt. 1124, 1284, 2056, del cc, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civile, quando d’ufficio la Corte non riconosceva ilmaggior danno agli istanti come indicato in precedenza in fatto, e motivi quiritrascritti, sia riguardo ai danni per appropriazioni sugli assegni e sia sui danniextrapatrimoniali, non essendo esaustivo a tale titolo risarcitorio il solo interesse,come statuito in sentenza, ma dovuto ance il danno da svalutazione: in viasubordinata omesso esame dell’atto dei motivi di appello, ex art. 360 comma I n.Numero registro generale 4345/2022Numero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 21287/2026Data pubblicazione 23/06/20265 c.p.c., circa fatto decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione trale parti».Quinto motivo (proposto in via subordinata): «violazione e falsaapplicazione dell’art. 91, 92, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 del c.p.c., peravere la Corte poste in parte le spese in capo agli attori, vittoriosi parzialmentenel merito».2. — Ancor prima di poter procedere allo scrutinio dei riportati motivi,rileva il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente, che l’odierno ricorso deveessere dichiarato inammissibile per difetto di specificità e chiarezza di tutti imotivi ivi esposti.Va sul punto premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte - conriferimento all’assetto normativo, applicabile al caso di specie, antecedente allariforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 - ai fini del rispetto dei limiti contenutisticidi cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), il ricorso per cassazione deveessere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e dellasinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e didiritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte inmodo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'interavicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risoltein maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito dellatipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale doverepregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fattidi causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comportala declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto conl'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa(art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giustoprocesso (art. 111 Cost., comma 2, e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e leparti di oneri processuali superflui (Cass., Sez. lav., 6 agosto 2014, n. 17698;Cass., Sez. II, 20 ottobre 2016, n. 21297; Cass., Sez. V, 21 marzo 2019, n.8009; Cass., Sez. V, 30 aprile 2020, n. 8425).Peraltro, come osservato dalle Sezioni unite di questa Corte «il dovere dichiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali esprime un principiogenerale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile eNumero registro generale 4345/2022Numero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 21287/2026Data pubblicazione 23/06/2026con riguardo alla redazione del ricorso per cassazione. Si tratta di un dovere, maanche di un valore dell'ordinamento processuale che si lega, innanzitutto, allatutela del diritto di difesa e del contraddittorio. Inoltre, il rispetto di tale dovere èfunzionale all'efficienza del processo e della giurisdizione. Il risparmio di tempoper il giudice impegnato nella lettura e nella comprensione del ricorsocontribuisce, infatti, ad una più rapida conclusione del giudizio. Sinteticità echiarezza consentono un impiego della risorsa giurisdizionale per la singolacontroversia che tenga conto della necessità di riservare risorse anche per altrecontroversie, nell'osservanza del principio di proporzionalità. L'eccessivaampiezza del ricorso per cassazione non determina, di per sé, l'inammissibilitàdello stesso. La violazione del dovere di sinteticità può condurre ad unadeclaratoria di inammissibilità della impugnazione soltanto quando si risolva inuna esposizione oscura o lacunoso dei fatti di causa o pregiudichi la intelligibilitàdelle censure mosse alla sentenza gravata. La sanzione di inammissibilità scattaallorché il deficit di chiarezza e sinteticità determini la violazione dei requisiti dicontenuto-forma stabiliti dall'art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4.» In questa prospettiva, èstato affermato il seguente principio di diritto: il ricorso per cassazione deveessere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva,occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda subiudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudicedi legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e dellequestioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa,per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencatadall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad unadeclaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in unaesposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità dellecensure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-formastabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. U., 30/11/2021, n. 37552,Rv. 662971 - 01; Conf. Cass. Sez. 3, 13/02/2023, n. 4300, Rv. 666743 - 01;nonché, sulla base della normativa introdotta con il d.lgs. n. 149 del 2022, Cass.Sez. 3, 06/05/2026, n. 12969 secondo la quale il ricorso per cassazione deveessere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva,occorrendo che il ricorrente ponga in luce le questioni giuridiche prospettate eNumero registro generale 4345/2022Numero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 21287/2026Data pubblicazione 23/06/2026non risolte o risolte in maniera non condivisa, ordinandole per motivi distinti inbase alle tipologie di vizio tassativamente disciplinate dall'art. 360 c.p.c.;l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione allorché il ricorso non consenta alla Corte di comprendere ipunti criticati della pronuncia e gli aspetti delle questioni su cui poggiano lecensure, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art.366 c.p.c.).Alla luce dei principi ora sommariamente indicati in tema di redazione delricorso per cassazione, dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio di legittimitàemerge che il ricorso - articolato su una congerie di gruppi di motivi, dai qualipossono a fatica evincersi diverse decine di doglianze apparentemente autonome- viola in modo conclamato ed evidente la disposizione di cui all’art. 366, primocomma, c.p.c.In particolare, come correttamente rilevato dalla controricorrente, le difeserese dagli odierni ricorrenti sono tutt’altro che chiare ed intellegibili, essendocostituite da un lunghissimo accorpamento di molteplici asserite violazioni didiritto, non adeguatamente illustrate né delineate ed argomentate, oltre che daun mero copia-incolla dei provvedimenti resi dai Giudici del merito e delle difesegià rese nei precedenti gradi di giudizio, nonché da quelle formulate dallacontroparte.In tal modo risulta, evidentemente, la notevole difficoltà e, anzi,l’impossibilità, dapprima per la difesa di parte resistente e, poi, per il Collegiogiudicante, di poter prendere posizione e valutare singolarmente eseparatamente le singole censure mosse alla sentenza impugnata.D’altra parte, è anche noto che, in materia di ricorso per cassazione,l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragioned’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specificimotivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essereformulate in modo da consentire un loro esame separato, come se fosseroarticolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare lesingole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzid’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. Sez. 2,23/10/2018, n. 26790, Rv. 651379 - 01; Cass. Sez. 1, 09/12/2021, n. 39169,Numero registro generale 4345/2022Numero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 21287/2026Data pubblicazione 23/06/2026Rv. 663425 - 01; Cass. Sez. 6, 26/11/2021, n. 36881, Rv. 662938 - 01; Cass.Sez. L., 06/02/2024, n. 3397, Rv. 670129 - 01 secondo la quale, in tema diricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione dimezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita laprospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quellodella violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, inquanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compitodi isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno deimezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale oquali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenutogiuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su diesse).Nel caso di specie, i ricorrenti formulano motivi di impugnazioneconsistenti, in particolar modo il primo, in una sorta di “accorpamento” diasserite molteplici violazioni di legge basate su numerose, e tra loro noncorrelate, norme elencate una di seguito all’altra e concernenti istituti del tuttodiversi, sia afferenti alla normativa sostanziale che alla normativaprocessualistica. Peraltro, alcune ritenute violazioni di norme, sia sostanziali cheprocessuali, vengono ripetute in più motivi di ricorso per cassazione. Tutto ciònon consente di ricondurre i diversi profili di doglianza a specifici e distinti motividi impugnazione, come imposto dal codice di rito.3. — Il ricorso per cassazione proposto dai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RobertoPasetto e [OSCURATO:PERSONA] deve essere, dunque, dichiarato inammissibile concondanna di parte ricorrente alla refusione, in favore di parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 4345/2022Numero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 21287/2026Data pubblicazione 23/06/2026condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 6.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €.200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte di cassazione, del 21 maggio 2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]