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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 29759/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 25/03/2026, la Corte di appello di Napoli rigettaval’istanza, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]- terza interessata quale erede diVerde Santo-, di annullamento o sospensione dell’ingiunzione alla demolizione inrelativa al manufatto abusivo sito in Sant’Antimoed emessa dal PG presso la Cortedi appello di Napoli in data 21/01/2019 a seguito della sentenza di condannaemessa dalla stessa Corte di appello il 27/11/1997, irrevocabile il 19/01/1998.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],nella qualità summenzionata, articolando un unico motivo, con il quale deduceviolazione di legge in relazione all’obbligo di valutare la proporzionalità dellamisura, violazione dell’art. 125 cod.proc.pen. e travisamento del fatto e dellaprova.Argomenta che la Corte di appello, quale [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, avevarigettato l’istanza proposta di annullamento o sospensione dell’ingiunzione allademolizione con motivazione laconica, limitandosi a recepire, in termini apoditticie stereotipati, il contenuto del parere del PG, ed omettendo ogni effettivoconfronto con le deduzioni e i rilievi svolti dal difensore della ricorrente; lamentache la Corte di appello si era limitata a citare massime giurisprudenziali in materiadi proporzionali dell’ordine di demolizione e ad un generico richiamo alladocumentazione depositata, travisandone l’effettivo contenuto e senza valutare leeffettive condizioni di salute della ricorrente (invalida al 100%), incompatibili conl’esecuzione della sanzione; neppure era stato considerato che tutte le personeche abitavano nell’immobile erano prive di ogni possibilità di alloggio alternativo eche la demolizione dell’immobile avrebbe determinato la distruzione dell’unicasede della vita e degli affetti di un’intera famiglia.

La ricorrente richiama, quindi,la giurisprudenza della Corte europea relativa al tema della proporzionalità dellasanzione e rimarca che l’ordinanza impugnata aveva ignorato i principi di dirittoaffermati dalla predetta Corte e non aveva argomentato in ordine alla disponibilitàdi sistemazioni alternative per l’istante, oltre che per le persone colpite dallademolizione.Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il motivo di ricorso è inammissibile.2. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, in aderenza ai principi di diritto affermati daquesta Corte in tema di proporzionalità dell’ordine di demolizione, ha ritenuto nonpreminente il diritto di abitazione- invocato dalla difesa della ricorrente- rispettoalla legittima aspettativa della collettività al ripristino dello status preesistente delterritorio, evidenziando il rilevante episodio di abusivismo edilizio oggetto dellasentenza di condanna, il notevole lasso di tempo avuto dalla ricorrente perindividuare sistemazioni alternative, le condizioni economiche della ricorrentecompatibili con la possibilità di trovare situazioni abitative alternative, il caratterereale e la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell’ordinedi demolizione, la compatibilità delle condizioni di salute della ricorrente con lospostamento in altra abitazione.3.

La ricorrente senza alcun confronto critico con le argomentazionidell’ordinanza impugnata, lamenta il travisamento del fatto e della prova in ordinealla valutazione della proporzionalità dell’ordine di demolizione.4.

Trattasi di doglianza generica e volta a sollecitare una rivalutazione dellerisultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità.Va ribadito che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentitodedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimitàdi sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez.5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed inparticolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).5.

A fronte di adeguata motivazione, pertanto, le censure mosse con il motivodi ricorso si risolvono in censure di fatto, tese ad una rivisitazione del materialeprobatorio piuttosto che a dedurre uno specifico vizio censurabile ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen. e si pongono al di fuori del perimetro del sindacato dilegittimità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmendeCosì deciso il 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 25/03/2026, la Corte di appello di Napoli rigettaval’istanza, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]- terza interessata quale erede diVerde Santo-, di annullamento o sospensione dell’ingiunzione alla demolizione inrelativa al manufatto abusivo sito in Sant’Antimoed emessa dal PG presso la Cortedi appello di Napoli in data 21/01/2019 a seguito della sentenza di condannaemessa dalla stessa Corte di appello il 27/11/1997, irrevocabile il 19/01/1998.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],nella qualità summenzionata, articolando un unico motivo, con il quale deduceviolazione di legge in relazione all’obbligo di valutare la proporzionalità dellamisura, violazione dell’art. 125 cod.proc.pen. e travisamento del fatto e dellaprova.Argomenta che la Corte di appello, quale [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, avevarigettato l’istanza proposta di annullamento o sospensione dell’ingiunzione allademolizione con motivazione laconica, limitandosi a recepire, in termini apoditticie stereotipati, il contenuto del parere del PG, ed omettendo ogni effettivoconfronto con le deduzioni e i rilievi svolti dal difensore della ricorrente; lamentache la Corte di appello si era limitata a citare massime giurisprudenziali in materiadi proporzionali dell’ordine di demolizione e ad un generico richiamo alladocumentazione depositata, travisandone l’effettivo contenuto e senza valutare leeffettive condizioni di salute della ricorrente (invalida al 100%), incompatibili conl’esecuzione della sanzione; neppure era stato considerato che tutte le personeche abitavano nell’immobile erano prive di ogni possibilità di alloggio alternativo eche la demolizione dell’immobile avrebbe determinato la distruzione dell’unicasede della vita e degli affetti di un’intera famiglia. La ricorrente richiama, quindi,la giurisprudenza della Corte europea relativa al tema della proporzionalità dellasanzione e rimarca che l’ordinanza impugnata aveva ignorato i principi di dirittoaffermati dalla predetta Corte e non aveva argomentato in ordine alla disponibilitàdi sistemazioni alternative per l’istante, oltre che per le persone colpite dallademolizione.Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso è inammissibile.2. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, in aderenza ai principi di diritto affermati daquesta Corte in tema di proporzionalità dell’ordine di demolizione, ha ritenuto nonpreminente il diritto di abitazione- invocato dalla difesa della ricorrente- rispettoalla legittima aspettativa della collettività al ripristino dello status preesistente delterritorio, evidenziando il rilevante episodio di abusivismo edilizio oggetto dellasentenza di condanna, il notevole lasso di tempo avuto dalla ricorrente perindividuare sistemazioni alternative, le condizioni economiche della ricorrentecompatibili con la possibilità di trovare situazioni abitative alternative, il caratterereale e la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell’ordinedi demolizione, la compatibilità delle condizioni di salute della ricorrente con lospostamento in altra abitazione.3. La ricorrente senza alcun confronto critico con le argomentazionidell’ordinanza impugnata, lamenta il travisamento del fatto e della prova in ordinealla valutazione della proporzionalità dell’ordine di demolizione.4. Trattasi di doglianza generica e volta a sollecitare una rivalutazione dellerisultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità.Va ribadito che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentitodedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimitàdi sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez.5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed inparticolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).5. A fronte di adeguata motivazione, pertanto, le censure mosse con il motivodi ricorso si risolvono in censure di fatto, tese ad una rivisitazione del materialeprobatorio piuttosto che a dedurre uno specifico vizio censurabile ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen. e si pongono al di fuori del perimetro del sindacato dilegittimità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmendeCosì deciso il 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]
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