CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 43673/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 19-R-é/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. „- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - investito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame, avanzata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 23 gennaio 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città - ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente all'aggravante di cui all'art.416-bis.1. cod. pen. ed ha confermato nel resto la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti del predetto. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato per il seguente fatto: A) delitto di cui agli artt.61 n.2, 110 cod. pen., 2, 4, commi 1 e 2 lett. a) e 7 I.n.895/67, 416-bis.1. cod. pen., perché, in concorso morale e materiale con altri soggetti allo stato non identificati, deteneva e portava in luogo pubblico una pistola calibro 7,65, costituente arma comune da sparo (con la quale esplodeva numerosi colpi contro la porta e la grata esterna dell'esercizio commerciale '[OSCURATO:PERSONA]', sito in via S. Caterina di [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]).Fatto aggravato perché commesso per eseguire il reato descritto nel capo B. Fatto aggravato perché commesso da più persone riunite e travisate (indossanti caschi integrali e con la bocca coperta da indumenti). Fatto aggravato perché commesso avvalendosi delle condizioni descritte dall'art.416-bis.1. cod. pen., nonché al fine di agevolare l'associazione mafiosa unitaria denominata 'ndrangheta, operante prevalentemente nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare la sua articolazione geneticamente riferibile al territorio di Archi, ma con penetrante influenza ed egemonia criminale sull'intero territorio reggino, denominata cosca [OSCURATO:PERSONA]. Con l'aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA], il 31 marzo 2019. 1.2. In particolare il Tribunale, dopo avere dettagliatamente richiamato il materiale indiziario esistente a carico dell'indagato (immagini tratte da vari impianti di videosorveglianza, intercettazioni, dati GPS relativi all'autovettura in uso al Fracapane e di proprietà della zia ed i tabulati telefonici), ha confermato il giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui alla imputazione provvisoria, ritenendo particolarmente rilevanti le risultanze delle intercettazioni acquisite nel corso delle investigazioni, che avevano dapprima evidenziato un sospetto interessamento del ricorrente rispetto alla vicenda e poi disvelato la sua significativa conoscenza di plurimi dettagli relativi a quanto accaduto ed oggetto dell'imputazione provvisoria e che, infine, avevano rafforzato la valutazione di gravità indiziaria a suo carico con la captazione di dichiarazioni sostanzialmente ammissive della responsabilità che il Fracapane si era lasciato sfuggire nel corso dei colloqui con i propri famigliari. Il Tribunale, invece, ha escluso la sussistenza dei gravi indizi rispetto al ricorso alle modalità mafiose con il conseguente annullamento della ordinanza genetica limitatamente all'aggravane di cui all'art.416-bis.1. cod. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art.273 cod. proc. pen. e degli artt. 61 n.2, 110 cod. pen., 2, 4, commi 1 e 2 lett. a) e 7 I.n.895/67 ed il relativo vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, erroneamente desunti in particolare dalle intercettazioni ambientali le quali, in realtà, se correttamente interpretate r non potevano assumente alcun valore indiziario. 3. Alla udienza in camera di consiglio le parti hanno concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. E' opportuno ricordare che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Inoltre, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 3. Ciò posto si rileva che il Tribunale non è incorso nei vizi lamentati, atteso che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha confermato - sulla base di tutti gli elementi indiziari acquisiti - la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti oggetto della imputazione provvisoria (fatta eccezione per la sola aggravante del metodo mafioso). 3.1. In particolare, l'ordinanza impugnata contiene una analitica ricostruzione dei fatti e di tutti gli elementi di carattere indiziario rappresentati dalle immagini estrapolate dai sistemi di sorveglianza pubblici e privati, le quali avevano ripreso la consumazione del delitto oggetto della imputazione provvisoria, permettendo di individuare uno scooter sul quale viaggiava il passeggero c:he aveva esploso materialmente i 17 colpi di pistola contro il negozio. Le stesse immagini avevano consentito di accertare che nell'azione criminale - oltre al guidatore ed al passeggero dello scooter - era coinvolto anche un terzo soggetto alla guida di una autovettura [OSCURATO:PERSONA], che fungeva da vedetta e supporto ai primi due e che i due mezzi si erano mossi insieme all'andata ed al ritorno spostandosi in sincrono e ad alta velocità, separandosi per un solo breve tratto. L'auto, dopo il fatto, era stata parcheggiata nei pressi dell'abitazione dell'indagato. Gli accertamenti effettuati dagli investigatori avevano permesso di individuare la targa dell'auto e risalire alla proprietaria (identificata per [OSCURATO:PERSONA] zia dell'indagato) e di accertare che l'auto era pacificamente in uso ai componenti della famiglia Fragapane e dello stesso ricorrente. Inoltre, l'incrocio dei dati GPS dell'auto e dei tabulati telefonici avevano consentito di appurare che l'indagato si era recato a Milano, a bordo della stessa [OSCURATO:PERSONA], poco dopo i fatti. Infine, il Tribunale ha ritenuto che i gravi indizi di colpevolezza si ricavavano anche dalle captazioni delle conversazioni (dettagliatamente riportate 7//72fr_ 1 4 lì nell'ordinanza) tra l'indagato ed i suoi famigliari, dalle quali traspariva chiaramente la preoccupazione del Fracapane dopo che la zia era stata convocata dalle forze dell'ordine per fornire informazioni circa l'autovettura di cui sopra, Oeil tentativo di crearsi un alibi sostenendo che il giorno del fatto egli si trovava a Milano (dove invece si era recato successivamente all'episodio) e Ole ammissioni di responsabilità fatte ai famigliari ed oggetto di captazione. 3.2. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in realtà vorrebbe pervenire ad una non consentita lettura alternativa degli elementi indiziari a suo carico (soprattutto rispetto al contenuto delle intercettazioni), coerentemente esaminati dal giudice a quo 4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al