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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 34383/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7055/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende ; -controricorrente- Nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- E sul ricorso successivo senza N.R.G. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]., in [OSCURATO:PERSONA], in persona del Commissario pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta no e difendono unitamentee disgiuntamente tra di loro; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] PRESTINARIn. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che l o rappresenta e difende ; -controricorrenteal ricorso successivo - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata al ricorso successivo - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4655/2019,depositata i l 10/12/2019 R .

G . n. 856/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE

1. la Corte d’appello di Roma, decidendo sui reclami di [OSCURATO:PERSONA] (C.A.I.) s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] (S.A.I.) s.p.a. in a.s. contro [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, ha dichiarato illegittimo (anziché nullo), per violazione dei criteri di scelta, il licenziamento intimato al lavoratore con comunicazione del 31 ottobre 2014 in esito a procedura di licenziamento collettivo, ordinato alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. la reintegrazione di [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro, condannato le società in solido (quanto ad [OSCURATO:SOCIETA]. nei sensi di cui in motivazione) al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento all’effettiva reintegrazione, oltre accessori;

2. a motivo della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto illegittima l’applicazione dalla datrice [OSCURATO:SOCIETA]., nella seconda procedura di mobilità avviata, dei criteri di scelta previsti in base agli accordi sindacali del 12 luglio e 24 ottobre 2014, in specifico riferimento al criterio g) (risorsa assegnata a posizione di lavoro in esubero senza concorrenza con altri lavoratori), senza comparazione con altri lavoratori come lui quadri presso la sede di Roma;

3. per tale ragione, essa ha annullato il licenziamento siccome illegittimo e adottato la tutela reintegratoria e risarcitoria stabilita dal novellato testo dell’art. 18, quarto comma, legge n. 300/1970, applicabile ratione temporis, senza onere per il lavoratore della cd. prova di resistenza, per la radicale contestazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. della comparabilità della sua posizione con altre, senza compilazione di alcuna graduatoria e senza adottare criteri trasparenti e non verificabili;

4. la Corte capitolina ha quindi ravvisato, in conseguenza della disposta reintegrazione ex tuncdel lavoratore, il suo trasferimento alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., in applicazione dell’art.2112 c.c., come previsto dagli accordi sindacali sul mantenimento, anche parziale dell’occupazione, a norma dell’art. 47, comma 4-bis, lett. a) legge n. 428/1990, non essendo da essa opponibile l’esclusione, nell’accordo di cessione di azienda, dei lavoratori non compresi nell’elenco dei lavoratori trasferiti; sicché, l’ha ritenuta legittimata passivamente, previo l’accertamento di effettiva titolarità del rapporto;

5. infatti, ha rilevato la contrarietà dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in deroga dell’art. 2112 c.c. (per il contrasto dell’art. 47, comma 4- bis, lett. b) legge n. 428/1990 con la sentenza CGUE dell’11 giugno 2009), avendo il lavoratore dedotto l’illegittimità della clausola degli accordi collettivi che escludevano il trasferimento dei rapporti di lavoro non ricompresi nell’elenco ad essi allegato;

6. avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; successivamente pure [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. ha proposto ricorso per cassazione (da qualificare pertanto incidentale) con due motivi; ad ognuno di essi il lavoratore ha resistito con autonomo controricorso.

7. le società ricorrenti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per genericità della motivazione (in ordine alle mansioni svolte dal lavoratore, con riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c.), per carenza di motivazione (con riferimento all’art. 360, n. 4 c.p.c.) e, comunque, omessa valutazione di un fatto rilevante (con riferimento all’art.360, n.5 c.p.c.);

2. con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., 118, comma 1, disp. att., c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., per genericità della motivazione (in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, con riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c.), per carenza di motivazione (con riferimento all’art. 360, n. 4 c.p.c.);

3. i motivi sono inammissibili;

4. s econdo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, r icorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf.

Cass. n. 20921/2019), restandoil sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. ( Cass.

S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso in esame, la Corte ha esplicitato il percorso di valutazione delle risultanze istruttorie seguito, e la censura si risolve in un dissenso rispetto a detta valutazione, che non integra profili di nullità procedimentale;

5. con il terzo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014, nonché degli artt. 4, 5 legge n. 223/1991, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’omessa considerazione datoriale della fungibilità delle mansioni del lavoratore, anche alla luce delle esperienze professionali pregresse, disattendendo il contenuto dell’accordo sindacale del 24 ottobre 2014, di determinazione negoziale dei criteri di scelta, puntualmente indicati e comunicati, con applicazione del criterio sub g), di posizione di lavoro in esubero senza concorrenza di altri lavoratori, non comportante alcuna comparazione; dovendosi avere esclusivo riguardo, come previsto dall’art. 4, terzo comma legge n. 223/1991, ai “profili professionali”del personale eccedente, riferiti alle mansioni ultime svolte da ogni lavoratore nelle varie articolazioni produttive e non già al bagaglio professionale;

6. esso è in parte inammissibile e in parte infondato;

7. premessa la specificità del motivo, nel rispetto del principio prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con affermazione del principio ai sensi dell’art.360-bis, primo comma c.p.c.; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 10 agosto 2017, n. 19985), per la puntuale indicazione della sede di produzione dei due accordi sindacali e la loro adeguata trascrizione della parte relativa ai criteri di scelta applicati, di essenziale rilievo ai fini della controversia, esso è inammissibile, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata (in controversia analoga: Cass. 17 agosto 2020, n. 17201);

8. occorre ribadire che la selezione del personale in esubero deve avvenire sulla base di oggettive esigenze aziendali, tenuto conto della dotazione di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle altre (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1° agosto 2017, n. 19105; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387; Cass. 6 maggio 2021, n. 12040: con specifico riguardo alla legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda); inoltre, devono essere considerate, qualora il lavoratore ciò deduca espressamente, anche le altre mansioni in precedenza svolte in diversi uffici aziendali, dovendo la nozione di fungibilità e di professionalità essere intesa con riferimento non soltanto alle mansioni attuali, ma anche assolte presso altre unità, che abbiano reso il lavoratore idoneo anche per queste altre, per acquisita esperienza e per pregresso svolgimento (Cass. 28 aprile 2006, n. 9888; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2284);

9. ebbene, la Corte territoriale ha accertato come la società datrice nulla abbia dedotto in ordine all’infungibilità delle precedenti mansioni del lavoratore, da questi specificamente allegate (cfr. quanto già statuito da questa Corte, con riguardo alla medesima vicenda, in Cass. n. 10414 del 2020, nonché dalle successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020);

10. con il quarto motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto la fungibilità della posizione di lavoro del lavoratore senza che fosse stata raggiunta tale prova;

11. il motivo, così come formulato, è inammissibile: la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione aisensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l'apprezzamento operato dai giudici del merito circa il raggiungimento della prova in ordine alla fungibilità delle mansioni;

12. con il quinto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, terzo comma, legge n. 223/1991, in riferimento all’art. 18, quarto e settimo comma legge n. 300/1970, in combinato disposto degli artt. 414, 416 c.p.c., per mancata allegazione, necessaria per disporre la tutela reintegratoria, del risultato vantaggioso conseguibile (esclusione dal licenziamento) da parte del lavoratore, non avendo questi precisato su quali colleghi, in posizione di fungibilità comparabile con la propria, avrebbe prevalso in caso di corretta applicazione dei criteri di scelta;

13. esso è infondato;

14. in tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, specificando in relazione a ciascuno lo stato familiare, l'anzianità e le mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l'illegittimità della scelta, indicando i lavoratori in relazione ai quali essa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata; con la conseguenza che, ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare criteri inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun onere è ravvisabile in capo al lavoratore (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass. 3 dicembre 2013, n. 27059; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31870); è ciò che la Corte territoriale ha accertato nel caso di specie, rilevando altresì che la parte ha comunque puntualmente allegato con quali lavoratori avrebbe potuto essere comparata, mentre parte datoriale non ha assolto i propri oneri in proposito;

15. venendo ora al ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., essa con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 47 legge n. 92/2012, per l’esorbitanza dall’ambito di specialità circoscritta del “rito Fornero”, introdotto per la più celere trattazione delle controversie sui licenziamenti, della domanda del lavoratore, intesa alla prosecuzione del rapporto, a seguito del trasferimento d’azienda della datrice, alle dipendenze della cessionaria, connessa a quella di impugnazione del licenziamento della datrice medesima, ma basata su un fatto costitutivo diverso;

16. esso è infondato;

17. posto che l' error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza (Cass. 13 giugno 2016, n. 12094), la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass.

SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448/2015); sicché, per la rilevanza invalidante della violazione, occorre che la parte, che se ne dolga in sede di impugnazione, indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso; ciò perché l'individuazione del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma soltanto nella sua idoneità ad incidere apprezzabilmente sul diritto di difesa, sul contraddittorio e, in generale, sulle prerogative processuali della parte;

18. nel motivo in esame parte ricorr ente non specifica adeguatamente il pregiudizio processuale che avrebbe determinato l'adozione del rito ordinario rispetto a quello speciale;

19. con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 4-bislegge n. 428/1990, nonché degli a ccordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c., criticando diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito della disposizione denunciata;20. esso è infondato;

21. la sentenza impugnata è c onforme al principio di diritto stabilito da questa Corte, secondo cui: “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c) della legge n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bisdella legge n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in leggen. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa” (Cass.nn. 10414 e 10415 del 2020; Cass. n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; Cass. n. 33154 del 2021);

22. entrambi i ricorsi devono, pertanto, essere r espinti per infondatezza, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, nonché raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass.

S.U. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200 per esborsi e € 5.000 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge; rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s. e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200 per esborsi e € 5.000 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7055/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende ; -controricorrente- Nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- E sul ricorso successivo senza N.R.G. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]., in [OSCURATO:PERSONA], in persona del Commissario pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta no e difendono unitamentee disgiuntamente tra di loro; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] PRESTINARIn. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che l o rappresenta e difende ; -controricorrenteal ricorso successivo - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata al ricorso successivo - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4655/2019,depositata i l 10/12/2019 R . G . n. 856/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. la Corte d’appello di Roma, decidendo sui reclami di [OSCURATO:PERSONA] (C.A.I.) s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] (S.A.I.) s.p.a. in a.s. contro [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, ha dichiarato illegittimo (anziché nullo), per violazione dei criteri di scelta, il licenziamento intimato al lavoratore con comunicazione del 31 ottobre 2014 in esito a procedura di licenziamento collettivo, ordinato alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. la reintegrazione di [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro, condannato le società in solido (quanto ad [OSCURATO:SOCIETA]. nei sensi di cui in motivazione) al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento all’effettiva reintegrazione, oltre accessori; 2. a motivo della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto illegittima l’applicazione dalla datrice [OSCURATO:SOCIETA]., nella seconda procedura di mobilità avviata, dei criteri di scelta previsti in base agli accordi sindacali del 12 luglio e 24 ottobre 2014, in specifico riferimento al criterio g) (risorsa assegnata a posizione di lavoro in esubero senza concorrenza con altri lavoratori), senza comparazione con altri lavoratori come lui quadri presso la sede di Roma; 3. per tale ragione, essa ha annullato il licenziamento siccome illegittimo e adottato la tutela reintegratoria e risarcitoria stabilita dal novellato testo dell’art. 18, quarto comma, legge n. 300/1970, applicabile ratione temporis, senza onere per il lavoratore della cd. prova di resistenza, per la radicale contestazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. della comparabilità della sua posizione con altre, senza compilazione di alcuna graduatoria e senza adottare criteri trasparenti e non verificabili; 4. la Corte capitolina ha quindi ravvisato, in conseguenza della disposta reintegrazione ex tuncdel lavoratore, il suo trasferimento alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., in applicazione dell’art.2112 c.c., come previsto dagli accordi sindacali sul mantenimento, anche parziale dell’occupazione, a norma dell’art. 47, comma 4-bis, lett. a) legge n. 428/1990, non essendo da essa opponibile l’esclusione, nell’accordo di cessione di azienda, dei lavoratori non compresi nell’elenco dei lavoratori trasferiti; sicché, l’ha ritenuta legittimata passivamente, previo l’accertamento di effettiva titolarità del rapporto; 5. infatti, ha rilevato la contrarietà dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in deroga dell’art. 2112 c.c. (per il contrasto dell’art. 47, comma 4- bis, lett. b) legge n. 428/1990 con la sentenza CGUE dell’11 giugno 2009), avendo il lavoratore dedotto l’illegittimità della clausola degli accordi collettivi che escludevano il trasferimento dei rapporti di lavoro non ricompresi nell’elenco ad essi allegato; 6. avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; successivamente pure [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. ha proposto ricorso per cassazione (da qualificare pertanto incidentale) con due motivi; ad ognuno di essi il lavoratore ha resistito con autonomo controricorso. 7. le società ricorrenti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per genericità della motivazione (in ordine alle mansioni svolte dal lavoratore, con riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c.), per carenza di motivazione (con riferimento all’art. 360, n. 4 c.p.c.) e, comunque, omessa valutazione di un fatto rilevante (con riferimento all’art.360, n.5 c.p.c.); 2. con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., 118, comma 1, disp. att., c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., per genericità della motivazione (in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, con riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c.), per carenza di motivazione (con riferimento all’art. 360, n. 4 c.p.c.); 3. i motivi sono inammissibili; 4. s econdo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, r icorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. n. 20921/2019), restandoil sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. ( Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso in esame, la Corte ha esplicitato il percorso di valutazione delle risultanze istruttorie seguito, e la censura si risolve in un dissenso rispetto a detta valutazione, che non integra profili di nullità procedimentale; 5. con il terzo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014, nonché degli artt. 4, 5 legge n. 223/1991, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’omessa considerazione datoriale della fungibilità delle mansioni del lavoratore, anche alla luce delle esperienze professionali pregresse, disattendendo il contenuto dell’accordo sindacale del 24 ottobre 2014, di determinazione negoziale dei criteri di scelta, puntualmente indicati e comunicati, con applicazione del criterio sub g), di posizione di lavoro in esubero senza concorrenza di altri lavoratori, non comportante alcuna comparazione; dovendosi avere esclusivo riguardo, come previsto dall’art. 4, terzo comma legge n. 223/1991, ai “profili professionali”del personale eccedente, riferiti alle mansioni ultime svolte da ogni lavoratore nelle varie articolazioni produttive e non già al bagaglio professionale; 6. esso è in parte inammissibile e in parte infondato; 7. premessa la specificità del motivo, nel rispetto del principio prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con affermazione del principio ai sensi dell’art.360-bis, primo comma c.p.c.; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 10 agosto 2017, n. 19985), per la puntuale indicazione della sede di produzione dei due accordi sindacali e la loro adeguata trascrizione della parte relativa ai criteri di scelta applicati, di essenziale rilievo ai fini della controversia, esso è inammissibile, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata (in controversia analoga: Cass. 17 agosto 2020, n. 17201); 8. occorre ribadire che la selezione del personale in esubero deve avvenire sulla base di oggettive esigenze aziendali, tenuto conto della dotazione di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle altre (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1° agosto 2017, n. 19105; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387; Cass. 6 maggio 2021, n. 12040: con specifico riguardo alla legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda); inoltre, devono essere considerate, qualora il lavoratore ciò deduca espressamente, anche le altre mansioni in precedenza svolte in diversi uffici aziendali, dovendo la nozione di fungibilità e di professionalità essere intesa con riferimento non soltanto alle mansioni attuali, ma anche assolte presso altre unità, che abbiano reso il lavoratore idoneo anche per queste altre, per acquisita esperienza e per pregresso svolgimento (Cass. 28 aprile 2006, n. 9888; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2284); 9. ebbene, la Corte territoriale ha accertato come la società datrice nulla abbia dedotto in ordine all’infungibilità delle precedenti mansioni del lavoratore, da questi specificamente allegate (cfr. quanto già statuito da questa Corte, con riguardo alla medesima vicenda, in Cass. n. 10414 del 2020, nonché dalle successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020); 10. con il quarto motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto la fungibilità della posizione di lavoro del lavoratore senza che fosse stata raggiunta tale prova; 11. il motivo, così come formulato, è inammissibile: la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione aisensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l'apprezzamento operato dai giudici del merito circa il raggiungimento della prova in ordine alla fungibilità delle mansioni; 12. con il quinto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, terzo comma, legge n. 223/1991, in riferimento all’art. 18, quarto e settimo comma legge n. 300/1970, in combinato disposto degli artt. 414, 416 c.p.c., per mancata allegazione, necessaria per disporre la tutela reintegratoria, del risultato vantaggioso conseguibile (esclusione dal licenziamento) da parte del lavoratore, non avendo questi precisato su quali colleghi, in posizione di fungibilità comparabile con la propria, avrebbe prevalso in caso di corretta applicazione dei criteri di scelta; 13. esso è infondato; 14. in tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, specificando in relazione a ciascuno lo stato familiare, l'anzianità e le mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l'illegittimità della scelta, indicando i lavoratori in relazione ai quali essa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata; con la conseguenza che, ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare criteri inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun onere è ravvisabile in capo al lavoratore (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass. 3 dicembre 2013, n. 27059; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31870); è ciò che la Corte territoriale ha accertato nel caso di specie, rilevando altresì che la parte ha comunque puntualmente allegato con quali lavoratori avrebbe potuto essere comparata, mentre parte datoriale non ha assolto i propri oneri in proposito; 15. venendo ora al ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., essa con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 47 legge n. 92/2012, per l’esorbitanza dall’ambito di specialità circoscritta del “rito Fornero”, introdotto per la più celere trattazione delle controversie sui licenziamenti, della domanda del lavoratore, intesa alla prosecuzione del rapporto, a seguito del trasferimento d’azienda della datrice, alle dipendenze della cessionaria, connessa a quella di impugnazione del licenziamento della datrice medesima, ma basata su un fatto costitutivo diverso; 16. esso è infondato; 17. posto che l' error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza (Cass. 13 giugno 2016, n. 12094), la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448/2015); sicché, per la rilevanza invalidante della violazione, occorre che la parte, che se ne dolga in sede di impugnazione, indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso; ciò perché l'individuazione del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma soltanto nella sua idoneità ad incidere apprezzabilmente sul diritto di difesa, sul contraddittorio e, in generale, sulle prerogative processuali della parte; 18. nel motivo in esame parte ricorr ente non specifica adeguatamente il pregiudizio processuale che avrebbe determinato l'adozione del rito ordinario rispetto a quello speciale; 19. con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 4-bislegge n. 428/1990, nonché degli a ccordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c., criticando diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito della disposizione denunciata;20. esso è infondato; 21. la sentenza impugnata è c onforme al principio di diritto stabilito da questa Corte, secondo cui: “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c) della legge n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bisdella legge n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in leggen. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa” (Cass.nn. 10414 e 10415 del 2020; Cass. n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; Cass. n. 33154 del 2021); 22. entrambi i ricorsi devono, pertanto, essere r espinti per infondatezza, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, nonché raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200 per esborsi e € 5.000 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge; rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s. e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200 per esborsi e € 5.000 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà att
Sentenza Cassazione n. 34383/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris