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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 48092/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 gennaio 2022, ha confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale di Roma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui la ricorrente è stata condannata alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 231/2007.

Considerato che il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 69, 99, 157, 158 e 161 cod. pen. ed art. 129 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto le doglianze difensive si fondano sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 99, commi 2 e 3, 157, commi 2 e 3, e 161, comma 2, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057), secondo cui, ai fini della prescrizione del reato, occorre considerare le circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (e, nel caso di specie, dovendosi considerare la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva pluriaggravata - contestata in imputazione, ritenuta daegiudice e non contestata dalla difesa - non rilevando il regime di subvalenza, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici sul punto.

In particolare, la Corte territoriale, anche sottolineando il benevolo giudizio di prevalenza operato dal primo giudice nonostante la capacità a delinquere dell'imputata come desunta dai precedenti penali da cui è gravata, ha ritenuto "più che congrua" la pena irrogata, che peraltro risulta essere inferiore alla misura media di quella edittale.

Peraltro, rileva precisare come la graduazione della pena, gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze nonché il giudizio di bilanciamento rientrano nella discrezionalità del giudice di merito che, dovendola esercitare alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., può assolvere al relativo obbligo di motivazione, nel caso di pena inferiore alla misura media di quella edittale, utilizzando espressioni quali "pena congrua", "pena equa" e "congruo aumento", richiamando la gravità del reato o la capacità a delinquere del reo ovvero ritenendo che la comparazione effettuata sia la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 gennaio 2022, ha confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale di Roma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui la ricorrente è stata condannata alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 231/2007. Considerato che il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 69, 99, 157, 158 e 161 cod. pen. ed art. 129 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto le doglianze difensive si fondano sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 99, commi 2 e 3, 157, commi 2 e 3, e 161, comma 2, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057), secondo cui, ai fini della prescrizione del reato, occorre considerare le circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (e, nel caso di specie, dovendosi considerare la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva pluriaggravata - contestata in imputazione, ritenuta daegiudice e non contestata dalla difesa - non rilevando il regime di subvalenza, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici sul punto. In particolare, la Corte territoriale, anche sottolineando il benevolo giudizio di prevalenza operato dal primo giudice nonostante la capacità a delinquere dell'imputata come desunta dai precedenti penali da cui è gravata, ha ritenuto "più che congrua" la pena irrogata, che peraltro risulta essere inferiore alla misura media di quella edittale. Peraltro, rileva precisare come la graduazione della pena, gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze nonché il giudizio di bilanciamento rientrano nella discrezionalità del giudice di merito che, dovendola esercitare alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., può assolvere al relativo obbligo di motivazione, nel caso di pena inferiore alla misura media di quella edittale, utilizzando espressioni quali "pena congrua", "pena equa" e "congruo aumento", richiamando la gravità del reato o la capacità a delinquere del reo ovvero ritenendo che la comparazione effettuata sia la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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