CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 26296/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere LUCIANO IMPERIALIprocedimento trattato ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli hariformato la sentenza con la quale il Tribunale di Nola li aveva riconosciuti colpevoli deireati di tentata estorsione e ricettazione, rideterminando le pene ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.A sostegno dei ricorsi si assume la violazione dell’art. 133 cod. pen. per non avervalutato la Corte territoriale la condotta degli imputati successiva alla commissione delreato anche ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.2. I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi non consentiti: invero,questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), conorientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile ilricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessatoabbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il poteredispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dallalegge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado,ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio dilegittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. In particolarmodo, non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa aseguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che noncomportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la suafunzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-02).Va inoltre evidenziato che la medesima giurisprudenza di legittimità ha riconosciutoche la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi da quelli riguardanti la misura della pena,ricomprende anche la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche,costituente un punto autonomo della decisione e le cui ripercussioni non integrano unaconnessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025,Toscano, Rv. 288093-01).3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Cortecost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di eurotremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 5 marzo 2026L’estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]