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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 28537/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma convalidava l'ordinanza del locale Questore del 30/12/2023, con la quale era stato interdetto a [OSCURATO:PERSONA] di accedere a manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale per otto anni, nonché ingiunto allo stesso - per cinque anni - di presentarsi presso le competenti autorità di pubblica sicurezza in occasione degli incontri disputati dalla squadra di calcio "AC Reggiana 1919", nei termini di cui al provvedimento. •

2. Propone ricorso per cassazione il Melioli deducendo, in primo luogo, la nullità del provvedimento per inosservanza dell'art. 6, comma 3,

I. 13 dicembre 1989, n. 401.

Il G.i.p. avrebbe convalidato l'atto del Questore prima che fossero decorse 48 dalla notifica dello stesso all'interessato, con evidente lesione del diritto di difesa; la tempistica della procedura - sostenuta dalla documentazione allegata al ricorso - confermerebbe quanto denunciato, sì da evidenziare il vizio radicale dell'atto.

Si contesta, ancora, il difetto di motivazione con riguardo alle ragioni di necessità e urgenza che giustificherebbero l'adozione della misura, così come l'obbligo di presentarsi all'autorità anche in occasione di partite amichevoli e due volte anche in concomitanza con incontri disputati in trasferta.

Infine, il ricorso lamenta l'omessa valutazione del contenuto di una memoria difensiva depositata il 10/1/2024, alle

16.08. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato quanto al primo motivo, assorbente le ulteriori censure.

4. Occorre premettere che il provvedimento del Questore è stato notificato al Melioli l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] alle 17.30, come riportato nell'ordinanza impugnata; questa, a sua volta, è stata emessa il 10/1/2024, alle 12.40, come riportato in calce alla stessa.

5. Tanto richiamato, questa Corte, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento questorile in oggetto, ha affermato, sin dalla sentenza n. 2471/08 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Castellano, Rv. 238537 - e così dando una lettura costituzionalmente orientata all'art. 6, comma 2-bis in oggetto, che prevede per l'interessato la "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento" - la necessità che la convalida del G.i.p. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento.

Si è precisato, in particolare, che «se il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch'egli un identico termine a difesa (parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del provvedimento».

Entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto, infatti, la documentazione rilevante - trasmessa dal Questore al Procuratore della Repubblica - sarà da quest'ultimo inviata al G.i.p. in caso di richiesta di convalida, e sarà quindi consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 32824 dell'1116/2013, Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, Petrella, Rv. 247275).

6. Si è altresì sottolineato - di rilievo decisivo per la vicenda in esame - che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è fonte di nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372).

7. Tutto ciò riportato, la Corte osserva che, nel caso in esame, questo termine non è stato rispettato, per emergenza pacifica degli atti; in tal modo, peraltro, non è stata esaminata la memoria che la difesa aveva depositato entro le 48 ore dalla notifica, alle 16.08 del 10/1/2024.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché l'inefficacia del provvedimento del Questore di Parma a data 30/12/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Parma del 30/12/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma convalidava l'ordinanza del locale Questore del 30/12/2023, con la quale era stato interdetto a [OSCURATO:PERSONA] di accedere a manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale per otto anni, nonché ingiunto allo stesso - per cinque anni - di presentarsi presso le competenti autorità di pubblica sicurezza in occasione degli incontri disputati dalla squadra di calcio "AC Reggiana 1919", nei termini di cui al provvedimento. • 2. Propone ricorso per cassazione il Melioli deducendo, in primo luogo, la nullità del provvedimento per inosservanza dell'art. 6, comma 3, I. 13 dicembre 1989, n. 401. Il G.i.p. avrebbe convalidato l'atto del Questore prima che fossero decorse 48 dalla notifica dello stesso all'interessato, con evidente lesione del diritto di difesa; la tempistica della procedura - sostenuta dalla documentazione allegata al ricorso - confermerebbe quanto denunciato, sì da evidenziare il vizio radicale dell'atto. Si contesta, ancora, il difetto di motivazione con riguardo alle ragioni di necessità e urgenza che giustificherebbero l'adozione della misura, così come l'obbligo di presentarsi all'autorità anche in occasione di partite amichevoli e due volte anche in concomitanza con incontri disputati in trasferta. Infine, il ricorso lamenta l'omessa valutazione del contenuto di una memoria difensiva depositata il 10/1/2024, alle 16.08. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato quanto al primo motivo, assorbente le ulteriori censure. 4. Occorre premettere che il provvedimento del Questore è stato notificato al Melioli l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] alle 17.30, come riportato nell'ordinanza impugnata; questa, a sua volta, è stata emessa il 10/1/2024, alle 12.40, come riportato in calce alla stessa. 5. Tanto richiamato, questa Corte, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento questorile in oggetto, ha affermato, sin dalla sentenza n. 2471/08 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Castellano, Rv. 238537 - e così dando una lettura costituzionalmente orientata all'art. 6, comma 2-bis in oggetto, che prevede per l'interessato la "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento" - la necessità che la convalida del G.i.p. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento. Si è precisato, in particolare, che «se il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch'egli un identico termine a difesa (parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del provvedimento». Entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto, infatti, la documentazione rilevante - trasmessa dal Questore al Procuratore della Repubblica - sarà da quest'ultimo inviata al G.i.p. in caso di richiesta di convalida, e sarà quindi consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 32824 dell'1116/2013, Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, Petrella, Rv. 247275). 6. Si è altresì sottolineato - di rilievo decisivo per la vicenda in esame - che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è fonte di nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). 7. Tutto ciò riportato, la Corte osserva che, nel caso in esame, questo termine non è stato rispettato, per emergenza pacifica degli atti; in tal modo, peraltro, non è stata esaminata la memoria che la difesa aveva depositato entro le 48 ore dalla notifica, alle 16.08 del 10/1/2024. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché l'inefficacia del provvedimento del Questore di Parma a data 30/12/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Parma del 30/12/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore d
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