CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 29444/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con ordinanza del 10/12/2021, il C;IP del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione adducendo come motivi di censura la falsa applicazione di norme processuali in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., la contrad- dittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché l'omessa valutazione di atti processuali allegati all'istanza introduttiva; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente