CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19398/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o1837 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZNIuOmeNroE re gistro generale 23545/2021Numero sezionale 1837/2026CONTRO [OSCURATO:PERSONA], in persona deNl ulmeegroa dli era ccolta generale 19398/2026rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagDlait a pubblicazione 12/06/2026avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 36/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 09/03/2021 R.G.N. 577/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenzaindicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’impugnazioneproposta dall’INPS, ha ridotto l’importo che l’INPS dovevarestituire alla società agricola cooperativa MA.GE.MA.2. La controversia origina dalla pretesa di legittimafruizione degli sgravi (per il periodo che -da quello che è datointendere dagli atti di causa- è compreso tra il 1996 e il 2013)ex art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, comeinterpretato dall’art.32, comma 7 ter, del d.l. n.69 del 2013,convertito con modificazioni dalla legge n.98 del 2013, in forzadell’attività di allevamento del bestiame, svolto dai soci dellacooperativa in zone svantaggiate.2.1. L’ I.N.P.S., con riferimento agli anni in questione,aveva dapprima concesso dei rimborsi e poi preteso ilpagamento della contribuzione in misura integrale, escludendoi presupposti per le riduzioni contributive.3. Il Tribunale di Ravenna accoglieva le domandeproposte dalla Cooperativa e condannava gli enti convenuti(INPS e INAIL) alla restituzione delle somme specificamenteindicate in atti.4. La Corte di appello di Bologna, provvedendNoum esrou rle gistro generale 23545/2021Numero sezionale 1837/2026gravame proposto solo dall’INPS, riduceva la condanNnumae roa dlli ara ccolta generale 19398/2026restituzione di una somma inferiore. Data pubblicazione 12/06/20264.1. Per quel che resta da valutare in questa sede, afondamento del decisum, la Corte territoriale ha ritenuto cheMA.GE.MA., a carico della quale gravava la prova dei requisiti difruizione degli sgravi – presupposto del diritto al rimborso -, nonavesse fornito piena prova degli stessi.5. Avverso la decisione ricorre per cassazioneMA.GE.MA. SOC. AGR. COOP. , con cinque motivi. Resiste l’INPScon controricorso; l’INAIL ha depositato procura speciale.6. In sede di adunanza camerale, il collegio hariservato il termine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.[OSCURATO:PERSONA].7. Con il primo motivo -ai sensi dell’ art. 360 n. 3c.p.c.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c.avuto riguardo alla prova dell’esistenza di alcuni allevamenti nelperiodo di richiesta degli sgravi.7.1. Assume la ricorrente che i fatti dedotti dalla societànon erano stati contestati dall’INPS e, quindi, è errata lastatuizione di assenza di prova.8. Con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 9,comma 5, della legge n. 67 del 1988, come interpretataautenticamente dall’art. 32, comma 7-ter, della legge n. 98 del2013 (recte: dall’art. 32 del D.L. n. 69 del 2013, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 98 del 2013).8.1. Avrebbe errato la Corte di merito nel negaNruem egro lrie gistro generale 23545/2021Numero sezionale 1837/2026sgravi contributivi sulla base di un presupposto che la legNgumee rno odi nra ccolta generale 19398/2026contempla ovvero «il requisito della congruità delle giornatDeat a pubblicazione 12/06/2026lavorative delle aziende che conferiscono i prodotti in relazioneal quantitativo di prodotto conferito». L’unico requisito peraccedere agli sgravi è infatti solo la provenienza del prodotto dazona svantaggiata.9. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3,c.p.c.- è dedotta la nullità della sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, conriguardo alla prova del fabbisogno di manodopera insufficiente.9.1. La Corte di appello avrebbe errato anche a ritenerenon provata «la capacità lavorativa di alcune aziende» inrelazione al quantitativo di prodotto conferito, prova invecefornita in applicazione del principio di non contestazione.10. Con il quarto motivo - ai sensi dell’art. 360 n. 3,c.p.c.- è dedotta la nullità della sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c.,riguardo alla somma di euro 49.372,30 per contributi OTI dellostabilimento di Castiglione di Ravenna. Anche in parte qua,avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere non provato ildiritto allo sgravio in relazione a detta somma, di cui invece erafornita prova in assenza di contestazioni da parte dell’INPS.11. I quattro motivi di ricorso si prestano ad unatrattazione congiunta e sono, nel loro complesso, da respingere.11.1. Tutte le censure che assumono la violazione delprincipio di non contestazione, prima ancora che infondate, sonoinammissibili perché non specificamente argomentateargomentativi e di tutti gli atti che dovrebbero sostenere ladenunciata violazione (ex plurimis, Cass. n. 24357 del 2025,Cass. n. 27754 del 2024). I motivi, in realtà, sviluppanNou muenro are gistro generale 23545/2021Numero sezionale 1837/2026critica diffusa al ragionamento decisorio, non inquaNdumraerob dili era ccolta generale 19398/2026nell’ambito del paradigma normativo evocato. Data pubblicazione 12/06/202611.2. Per il resto, su fattispecie analoghe alla presente,questa Corte si è, di recente, pronunciata con diverse ordinanze(Cass. n. 32730 del 2025 intervenuta tra le stesse parti; tra lealtre: Cass. n. 32734 del 2025; Cass. n. 34760 del 2025; Cass.n. 34769 del 2025; Cass. n. 3310 del 2026 e Cass. n. 4565 del2026).11.3. I passaggi argomentativi dei precedenti citati sonoriferibili anche all’attuale giudizio.11.4. La fattispecie di causa, come quelle dei precedenti,investe la spettanza degli sgravi regolati dall’art. 9, comma 5,della legge n. 67 del 1988, che fissa «nella misura del 20 percento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento adecorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal1° ottobre 1996» i premi e i contributi «relativi alle gestioniprevidenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricoloper il proprio personale dipendente, occupato a tempoindeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cuiall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 601».11.5. La medesima disposizione determina «nella misuradel 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 percento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento adecorrere dal 1° ottobre 1996» i premi e i contributi «dovuti daidatori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricolesvantaggiate, delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27dicembre 1977, n. 984».11.6. Su tali previsioni, ha inciso l’art. 32, comma 7-ter,del d.l. n. 69 del 2013, aggiunto in sede di conversione dallalegge 9 agosto 2013, n. 98, che ha offerto l’interpretaNzuimoenroe re gistro generale 23545/2021Numero sezionale 1837/2026autentica della disciplina previgente. In particolare, lN’aumrte.ro d9i r,a ccolta generale 19398/2026comma 5, della legge n. 67 del 1988 si interpreta nel senso dDait a pubblicazione 12/06/2026riconoscere «il pagamento dei contributi previdenziali eassicurativi in misura ridotta» anche in favore delle cooperativee dei relativi consorzi «di cui al comma 1 dell’articolo 2 dellalegge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zonesvantaggiate o di montagna, in misura proporzionale allaquantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, ancheavvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libroV, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna osvantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa».11.7. Come ha chiarito la Corte costituzionale nellasentenza n. 49 del 2019, «Il legislatore attribuisce dunquerilievo dirimente alla provenienza del prodotto da zone dimontagna o svantaggiate. Ai fini del godimento dello sgravio, èininfluente che le cooperative e i consorzi non operino in zoneagricole svantaggiate o di montagna e che i soci, riguardo alprodotto successivamente conferito, abbiano stipulato contrattiagrari di natura associativa. Quel che rileva è la provenienza delprodotto, secondo una scelta coerente con la finalità dipromozione che il legislatore discrezionalmente si prefigge nelvalutare mutevoli situazioni di svantaggio di particolari territori(sentenza n. 354 del 1992, punto 3. del Considerato in diritto,e ordinanza n. 184 del 1999)».12. Ora, il nucleo motivazionale centrale della sentenzaimpugnata risiede nella corretta ripartizione degli oneriprobatori.12.1. I giudici d’appello -a partire da pag. 7 dellasentenza- muovono dalla premessa, conforme allagiurisprudenza consolidata di questa Corte (fra le molte, Cass.,Numero registro generale 23545/2021sez. lav., 15 dicembre 2025, n. 32726), che la prova deglNi umero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 19398/2026elementi costitutivi degli sgravi incombe su chi li rivendica, iDnat a pubblicazione 12/06/2026quanto si tratta di una deroga all’obbligo contributivo e di unoius speciale.12.2. In coerenza con tali princìpi, la Corte territorialepassa in rassegna gli argomenti della sentenza di primo grado evalorizzati dall’INPS in sede di appello e giunge alla conclusioneche la Cooperativa non abbia ottemperato, almeno in parte,all’onere di dimostrare i presupposti del più favorevole regimeche invoca.12.3. Sulla base di un esame complessivo del materialeprobatorio in ordine alla natura degli allevamenti e allapeculiarità delle prestazioni lavorative, la Corte d’appello diBologna ritiene indimostrata l’effettività dei conferimenti daparte delle aziende poste in zone svantaggiate, effettività che siconfigura come presupposto indefettibile per la fruizione deglisgravi dedotti in giudizio.13. È questo il fulcro della ratio decidendi dellapronuncia d’appello.13.1. Non si tratta, dunque, di una valutazione astratta dicongruità delle giornate lavorative o di fabbisogno dimanodopera, nei termini indicati dal secondo e terzo motivo,ma di una valutazione di elementi imprescindibili di un regimecontributivo di favore, che presuppone la riconducibilità deiprodotti, secondo criteri empirici accreditati, alle zone definitedalla legge come svantaggiate.13.2. Il complessivo ragionamento decisionale non èvalidamente incrinato da nessuno dei motivi di censura.14. Resta da valutare l’ultimo motivo di ricorso con cui-ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.- è dedotta la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 156 e 132, comma 2N, umne.r o4 re gistro generale 23545/2021Numero sezionale 1837/2026c.p.c. Numero di raccolta generale 19398/202614.1. Assume la ricorrente una contraddizione trDaat a pubblicazione 12/06/2026l’importo indicato in restituzione nel dispositivo (euro254.585,71) e la somma indicata come «sgravi» (spettanti)nella parte motiva (euro 303.958,01).14.2. Su tale «insanabile contrasto» insiste la cooperativaanche nella memoria illustrativa.15. Il motivo è inammissibile.15.1. Come non manca di osservare la stessa ricorrente,l’importo indicato in parte dispositiva corrisponde esattamentealla differenza tra la maggior somma di euro 303.958,01, che ilconsulente tecnico individua come benefici spettanti allacooperativa, e la minor somma di euro 49.372,30 che lasentenza invece non riconosce a titolo di sgravio.15.2. Vi è dunque coerenza tra le parti della decisionementre le ulteriori deduzioni che denunciano errori nell’esamedegli atti di causa difettano di specificità.16. Complessivamente, il ricorso va respinto, con lespese che si compensano, nei rapporti con l’Inps, in ragionedella sopravvenienza dei precedenti citati sulla questioneprincipale. Nulla deve provvedersi nei rapporti con l’Inail, indifetto di sostanziale attività difensiva.17. Sussistono, invece, i presupposti processuali per ilversamento del doppio contributo, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 23545/2021titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoN umero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 19398/2026a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto. Data pubblicazione 12/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 23545/2021Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 19398/2026Data pubblicazione 12/06/2026