CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39842/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che confermava la responsabilità dell'imputata e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di truffa ascrittole in rubrica; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico ed aspecifico in quanto reitera censure adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con motiva congrua, esente da criticità logiche; che, in particolare, la Corte di merito ha argomentato sulla responsabilità concorsuale della prevenuta, intestataria del conto sul quale sono confluiti i profitti dei reati contestati nonché sulla sussistenza degli artifizi e raggiri, espressamente enunziati a pag. 4, ed integranti la fattispecie di truffa contrattuale, e con detta motivazione il difensore non si rapporta criticamente, limitandosi a sostenere del tutto assertivamente il mero rilievo civilistico dei fatti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dent