CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25831/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lirappresenta e difende ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16 presso lo studio de ll’ Avv . [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 341/2/2017 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il 27 settembre2017; Irpef –rimborso - risarcimento del danno riconosciuto dal giudice del lavoro udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ternicontro il diniego di rimborso delle ritenute IRPEF sulle somme percepite in esecuzione della sentenza del Tribunale di Viterbo che, dichiarando l’illegittimità del comportamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per avere stipulato reiterati contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di esigenze lavorative non transitorie, aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno cagionato dalla precarietà dell’occupazione lavorativa. L’Agenzia delle entrate aveva rigettato l’istanza di rimborso sul presupposto che le somme, traendo origine dall’estinzione del rapporto di lavoro, erano state corrisposte a titolo di risarcimento di un lucro cessante e, in quanto tali, da assoggettare a tassazione separata. La CTP rigettava il ricorso sul rilievo che le somme percepite rientravano nel novero dei redditi diversi di cui all’art. 6, comma 2, t.u.i.r. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe,in accoglimento del ricorso proposto dalla Andrei , dichiarava dovuto il rimborso. Riteneva la CTR che il risarcimento corrisposto alla contribuente non reintegrava la mancata percezione di redditi, riparando invece un pregiudizio di altra natura (perdita di chance), e non era pertanto soggetto a tassazione. Avverso lasuddetta sentenza l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La società contribuente resiste con controricorso e deposita memoria.Considerato che: 1. Con unico mezzo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 6 t.u.i.r. e dell’art. 2697 cod. civ. Censurano la sentenza impugnata per avere la CTR escluso l’assoggettabilità a tassazione delle somme percepite dalla contribuente a titolo di risarcimento del danno in violazione del principio di diritto in base al quale tutte le indennità che traggono origine dal rapporto di lavoro (escluse quelle dipendenti da invalidità permanente o morte) sono soggette ad imposizione. 2. Il ricorso è infondato. L'art. 6, comma 2, del d.P.R. n.917 del 1986 stabilisce: « I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti». Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le somme percepite dal lavoratore/contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi e, pertanto, unicamente quelle relative al lucro cessante, con esclusione quindi del danno emergente (Cass. n. 14671/2022, Cass.5108/2019). Nel caso di specie, il Tribunale di Viterbo ha riconosciuto il risarcimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede il divieto della costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, anche nel caso diviolazione, da parte di quest’ultima, delle norme riguardanti l’assunzione e l’impiego dei lavoratori, fermo restando per l’interessato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione delle relative disposizioni imperative. Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.5072 del 15 marzo 2016, hanno affermato il seguente principio di diritto: «In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.». Anche la giurisprudenza successiva, in analoga fattispecie, ha ritenuto che, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5,del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione (Cass. n. 4657/2019). Attribuita, pertanto, all'importo corrisposto alla contribuente, in virtù dei superiori principi, natura risarcitoria da perdita di chance (ovvero di risarcimento di danno comunitario) estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, va affermato che le somme riconosciute dal Giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell’art. 6, comma 1,del d.P.R. n. 917/1986, in quanto tali somme hanno funzione esclusivamente risarcitoria e non sono sostitutive della retribuzione (Cass. n. 25472/2018, Cass. n. 27011/2019, Cass. n. 6827/2023). 3. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.200,00 pe r compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, con distraz